CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 10447/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cessazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna, riconosciute le circostanze attenuanti equivalenti all'aggravante, alla pena sospesa di anni 1 e mesi 8 di reclusione, oltre alla sospensione della patente per anni 3, per il reato di cui all'art. 589, secondo comma, cod.pen. (per avere cagionato, in data 16 settembre 2009, alla guida del proprio veicolo, il decesso del pedone [OSCURATO:PERSONA], investendolo, dopo aver abbattuto le barriere metalliche para-pedonali e essere salito sul marciapiede, con colpa consistita nel procedere alla velocità vietata di 114knn/h in tratto curvilineo). In particolare il ricorrente ha denunciato: 1) la violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, non essendosi tenuto conto dell'inesperienza dell'imputato, all'epoca dei fatti neo-patentato, del suo atteggiamento collaborativo e del suo pronto intervento al fine di assicurare il risarcimento del danno ai familiari della vittima; 2) l'erronea applicazione dell'art. 222 cod.strada, nonchè il vizio di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa, determinata quasi nel massimo, nonostante il lasso temporale intercorso tra il sinistro e la conclusione del processo e l'esperienza di guida frattanto maturata. In data 30 dicembre 2021 il ricorrente ha depositato ulteriore memoria ex art. 611 cod.proc.pen. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. In proposito occorre ricordare che, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949 - 01; v. anche Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01, secondo cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). Ad ogni modo, nel caso di specie, la quantificazione della pena, in misura superiore al minimo edittale, ma, comunque, sensibilmente inferiore allla media edittale, è stata giustificata in considerazione del notevole grado della colpa, che si ricava dal capo di imputazione e che non è affatto collegato alla condizione di neo-patentato, consistendo nel grave superamento dei limiti di velocità in un tratto curvilineo, nella conseguente perdita di controllo del veicolo e nell'invasione del marciapiede. Il riferimento alla gravità della colpa e delle conseguenze che ne sono derivate è stato fatto anche ai fini di giustificare l'entità della sanzione amministrativa, che è, dtinque, avvenuta conformemente all'art. 218, comma 2, cod.strada 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]