CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18813/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tore generaleRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 7.10.2025, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha provvedutosu una r ich iesta d i a f f idamento in prova o d i detenzione domic i l iare d iXXXXXXXXXXXXXXXX, soggetto in espiazione della pena di tre anni e tre giorni direclusione per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., commesso nel 2021, e per il reato dilesioni, commesso nel 2022 ai danni di persona legata sentimentalmente alla sua excompagna.L’ordinanza premette che [OSCURATO:PERSONA] ha riportato altre condanne precedenti perlesioni, minaccia, danneggiamento seguito da incendio, che è stato sottoposto allasorveglianza speciale nel 2022 e che ha procedimenti pendenti per resistenza a pubblicoufficiale e lesioni aggravate del 2022.Il Tribunale rileva anche che il condannato è titolare di una ditta individuale e che dallarelazione dell’Uepe emerge che non abbia mostrato consapevolezza dei reati commessi eche non comprenda la gravità delle proprie azioni, mostrando una resistenza ad accettare leprescrizioni connesse a eventuali misure alternative. Si dà atto, altresì, che l’Uepe haespresso parere favorevole limitatamente alla concessione della detenzione domiciliare.Ciò detto, i giudici di sorveglianza ritengono inammissibile l'istanza di detenzionedomiciliare, trattandosi di pena superiore ai due anni e, quanto all'affidamento in prova,giudicano – in considerazione della pena da espiare, dei reati di particolare allarme sociale,dei procedimenti pendenti e della totale mancanza di revisione – che non si possa approdarea una prognosi favorevole circa la eventuale riuscita della misura.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto r icorso i l d i fensore diXXXXXXXXXXXXXXXX, art icolando tre mot iv i .2.1 Con il primo motivo, deduce l’erronea applicazione dell’art. 47 ord. pen.Il ricorso censura che il Tribunale si sia basato esclusivamente sulla gravità dei reatiper cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, senza tenere conto che egli svolge regolarmenteCentro di salute mentale. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha versato mensilmente somme di denaro aparziale risarcimento dei danni delle persone offese dei vari procedimenti penali e siallegano, a tal proposito, le copie degli assegni consegnati.2.2 Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione illogica e contraddittoria.In particolare, lamenta che l’ordinanza impugnata non abbia riconosciuto gli elementifavorevoli al condannato, come l'assenza di nuovi reati, l’avvio di risarcimento, ilcomportamento corretto, e sia giunta a rigettare l'istanza senza spiegarne coerentemente leragioni.2.3 Con il terzo motivo, deduce che il Tribunale non abbia effettuato una valutazionepen.3. Con requisitoria scritta del 29.12.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto ilrigetto del ricorso, in quanto, in larga parte, privo di autosufficienza, e, soprattutto,fortemente orientato al merito, in quanto il ricorrente stigmatizza sostanzialmente la mancatavalorizzazione di alcuni elementi di fatto, quali il versamento di alcune somme di denaro atitolo di risarcimento danni, senza confrontarsi con la ratio decidendi dell'ordinanzaimpugnata, che non si limita a richiamare la gravità dei reati, ma fa leva sulla relazionenegativa dell’Uepe, sulla circostanza che i reati in esecuzione sono di particolare allarmesociale, che vi sono ulteriori procedimenti pendenti e che manca totalmente la revisionecritica da parte del condannato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. A differenza di quanto censurato con il primo e con il secondo motivo di ricorso, ilrigetto dell’istanza di misura alternativa non si è affatto basato sulla sola gravità dei reati inesecuzione.Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha appropriatamente preso in considerazione anchel’assenza di revisione critica evidenziata nella nota dell’Uepe, nonché la pendenza di ulterioriprocedimenti a carico di [OSCURATO:PERSONA] per reati della stessa indole di quelli per cui è giàintervenuta la condanna da espiare.Quelli che il ricorso indica come elementi favorevoli al condannato di cui l’ordinanzaimpugnata non avrebbe tenuto conto, in realtà, sono elementi esaminati dal Tribunale magiudicati recessivi ovvero elementi che non trovano storicamente riscontro negli atti.Per un verso, infatti, la circostanza che il condannato svolga da molti anni l’attività diallevatore non rileva ex se, proprio in quanto situazione ben precedente alla commissionedei reati per cui egli sta espiando la pena e di quelli successivi per cui sono tuttora pendentiprocedimenti penali, e quindi situazione insuscettibile di comprovare che il suo svolgimentoelida o riduca la pericolosità del ricorrente.Per altro verso, costituiscono prospettazioni smentite dai fatti: a) la “assenza di nuovireati”, atteso che il provvedimento impugnato dà atto invece che [OSCURATO:PERSONA] annoverapendenze per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni del 2022; b) l’asserito “avvio dirisarcimento” delle persone offese, collegato dal difensore alla copia di alcuni assegniallegati al ricorso che tuttavia non erano stati prodotti al Tribunale di sorveglianza (come èrisultato da un esame degli atti del fascicolo), con la conseguenza che su tale profilo nonpuò in alcun modo essere esercitato il sindacato di legittimità trattandosi di materialecognitivo diverso da quello posto a base dell‘ordinanza impugnata; c) la ripresa di un“percorso terapeutico presso il centro di salute mentale”, laddove nell’ordinanza risulta che ilcondannato stesso abbia riferito di avere volontariamente interrotto il trattamento.2. Si deve ritenere, pertanto, che l’ordinanza impugnata abbia fatto correttaapplicazione del principio secondo cui, pur costituendo la natura e la gravità dei reati per cuiè stata irrogata la pena in espiazione il punto di partenza della valutazione in tema diaffidamento in prova, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbatadal condannato e dei suoi comportamenti attuali, attesa l'esigenza di accertare non solol'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentanoun giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva(Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 – 01; Sez. 1, n. 7873 del18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01).In questa prospettiva, il Tribunale di Sorveglianza ha ragionevolmente valorizzato insenso sfavorevole al condannato – ricavandolo dall’indagine dell’Uepe – il mancato avvio diun percorso di revisione critica dei suoi comportamenti.Si tratta di un elemento di sicuro rilievo ai fini della necessaria valutazione dell'idoneitàdella misura alternativa a rieducare il reo e ad assicurarne la prevenzione dal pericolo dellarecidiva.Se è vero che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, non può richiedersi,in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del propriopassato, è nondimeno necessario che, dai risultati dell'osservazione della personalità,emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 43863 del23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv.277924 - 01).Vale a dire che il condannato deve avere quantomeno intrapreso un percorso orientatoalla sua risocializzazione, rispetto al quale l’affidamento in prova può costituire, appunto, ilcontesto appropriato entro cui tale percorso può progredire in una situazione più favorevoledi quella carceraria ed essere completato.Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, ha adeguatamente escluso che, nel caso dispecie, si potesse formulare una prognosi favorevole “sulla riuscita della misura” sulla basedella constatazione della pregiudiziale resistenza del condannato a rielaborare criticamente iprecedenti comportamenti e finanche ad accettare le prescrizioni connesse alle misurealternative da lui stesso richieste.3. Quanto fin qui osservato rende ragione anche della infondatezza del terzo motivo diricorso, che in sostanza ripropone le medesime doglianze dei precedenti motivi, sia puresotto la censura di “violazione dei principi di attualità e individualizzazione della pericolositàsociale”.Il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione dimisure alternative al regime carcerario, invece, è stato fondato dal Tribunale di sorveglianzaproprio sulle risultanze dell’esame dei comportamenti attuali del condannato, finalizzato allaconcreta verifica di una positiva evoluzione della sua personalità e della ricorrenza dicondizioni che rendessero possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura.In tal modo, il provvedimento impugnato, come si è già rilevato, è approdato ad unaconclusione esente dai vizi denunciati, sicché anche il terzo motivo deve essere disatteso.4. Alla luce delle considerazioni suesposte, pertanto, il ricorso deve essere rigettato,con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento dellespese processuali.Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento,vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n.196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.