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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23149/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata in data 8 agosto 2012 per i reati di cui agli artt. 416 bis, 56/575, 575 cod. pen. ed altro.

Il Tribunale del riesame confermava la misura custodiale, la quale era poi annullata a seguito di sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e succes- siva ordinanza del Tribunale del riesame in sede di giudizio di rinvio.

La Corte di merito ha disatteso la richiesta riparatoria sul rilievo che il comporta- mento del Vallelonga che aveva dato causa alla restrizione cautelare era comunque caratterizzato da colpa grave ed era perciò ostativo al riconoscimento dell'indennizzo.

Gli elementi di accusa discendenti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e la partecipazione a riunioni di famiglia allargate successivamente all'omicidio del padre [OSCURATO:PERSONA], vicenda ricollegata ad un contesto di faida tra associazioni di 'ndrangheta, non consentivano di desumere condotte connotate da profili rilevanti nella presente sede.

Altrettanto, non poteva dirsi in relazione all'inserimento del ricorrente negli affari di famiglia.

L'azienda intestata formalmente al fratello godeva dei vantaggi derivanti dal metus che accompagnava la figura paterna e che consentiva l'accaparramento di lavori sul territorio a discapito di ditte concorrenti.

In tale ambito, il ricorrente, formalmente operaio presso tale azienda, risultava essere stato contattato dal padre Giovanni in occasione degli incontri che quest'ultimo aveva avuto in data 12 dicembre 2009, fi- nalizzati ad ottenere dal geom. [OSCURATO:PERSONA] i lavori in appalto a discapito della ditta di [OSCURATO:PERSONA], come poi in effetti avvenuto, perché - come riferito dal Petrone a [OSCURATO:PERSONA] - il boss poi ucciso aveva detto "tutta quella zona è no- stra!".

In occasione di tali incontri [OSCURATO:PERSONA] comunicava al figlio Luigi di tro- varsi a parlare col geometra che aveva ottenuto gli appalti e, successivamente, con- vocava varie persone da lui, compreso il medesimo figlio.

In base a quanto esposto nella sentenza di appello si trattava di una riunione indetta per comunicare gli esiti degli incontri stessi e, pertanto, l'avvenuto accaparramento dei lavori grazie all'inter- vento del boss. [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente a conoscenza delle dinamiche criminali della zona e, nel corso di una telefonata col fratello Pietro, lasciava intendere che con l'uccisione dello zio [OSCURATO:PERSONA] stava per crollare interamente il sistema che a lui faceva capo.La circostanza di essere parte integrante di un'impresa familiare che beneficiava del metus mafioso esercitato dal padre nell'accaparramento dei lavori non consentiva di affermare l'intraneità del predetto al sodalizio del quale il padre era il massimo esponente, ma costituiva un elemento dal quale derivava una contiguità permanente rispetto ad un potere criminale che consentiva anche a lui di godere di profitti e vantaggi economico-imprenditoriali, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

Era configurabile, pertanto, un atteggiamento di connivenza passiva integrante la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

Sotto il profilo della condotta processuale, [OSCURATO:PERSONA] rispondeva alle do- mande dell'organo giudicante, ma si trincerava dietro una linea volta ad escludere che di quanto accaduto al padre e dei timori per l'incolumità di altri familiari si fosse mai parlato nelle riunioni di famiglia, dicendosi totalmente all'oscuro di qualsiasi at- tività finalizzata anche a prevenire attacchi o a difendersi da nuove azioni ai loro danni, con un atteggiamento che in qualche modo contribuiva ad alimentare la fon- datezza dell'impostazione accusatoria, che lo vedeva quale soggetto inserito a pieno titolo nel contesto associativo descritto dal Belnome (anche lui mai conosciuto da [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto da lui stesso riferito nel corso dell'interrogatorio).

Anche in relazione alla vicenda del subappalto sopra riportata, sosteneva di non conoscere il Petrone e le modalità con le quali era stato ottenutc esito positivo.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen..

Si deduce che nell'ordinanza impugnata non è stata compiuta un'adeguata analisi dei comportamenti gravemente colposi extraprocessuali e processuali asseritamente serbati dal ricorrente, suscettibili di espletare un effetto sinergico o causale rispetto all'adozione della misura cautelare.

La contiguità evidenziata dalla Corte territoriale non poteva rappresentare il pre- supposto che aveva ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come ille- cito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto.

Nella sentenza di assoluzione, peraltro, si affermava che per [OSCURATO:PERSONA] non si riscontrava un autonomo apporto conferito all'impresa né, attraverso essa, all'as- sociazione e che non poteva essere operata, in automatico, una traslazione di re- sponsabilità da [OSCURATO:PERSONA] ai figli.

La contiguità determinata dal rapporto economico non poteva costituire un grave indizio di colpevolezza, non emergendo un rapporto causale tra la condotta stessa e la misura cautelare.

Non si è spiegato in qual modo l'atteggiamento del ricorrente avesse contribuito ad alimentare l'impostazione accusatoria.3.

Con memoria del 17 febbraio 2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, rileva che il comportamento del ricorrente era idoneo a trarre in inganno l'autorità giudiziaria e a porsi come situazione sinergica alla causazione della deten- zione.

Egli aveva posto in essere per macroscopica imprudenza e superficialità una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudi- ziaria.

Il Ministero, quindi, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino ecla- tante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263).

Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valuta- zione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua : -.:onfigurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto auto- nomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (appli- candosi solo in sede penale la regola dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie).

Tuttavia, tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere pro- vati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).

Come si è recentemente precisato (Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859), però, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valuta- zione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di respon- sabilità penale.

2. Vanno, poi, ricordati gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legitti- mità, secondo cui la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ex art.314 cod. proc. pen. può essere integrata anche da un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verilcarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere og- gettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970).

Essa può essere altresì caratterizzata da una condotta extraprocessuale grave- mente colposa quale la frequentazione ambigua con soggetti gravati da specifici pre- cedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, secondo cui le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'inden- nizzo ex art. 314 cod. proc. pen., anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessi- tate).

3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, motivato in modo esaustivo, logico e privo di contraddizioni, è pienamente conforme agli orientamenti della giuri- ct( sprudenza di legittimità menzionati, atteso che ha individuato, con estrema puntua- lità, quelle condotte del ricorrente, poste all'attenzione del giudice della cautela e confermate dai giudici di merito, nonostante l'assoluzione: condotte che risultano gravemente colpevoli, in quanto espressione di una consapevole contiguità, non giu- stificabile in base al mero legame familiare, nei confronti di ambienti criminali e di alcuni dei soggetti coinvolti nei reati per i quali si procedeva, di carattere fortemente ambiguo, tali da contribuire, dal punto di vista causale, all'adozione ed al manteni- mento della misura cautelare.

Si sono evidenziati, infatti, il pieno inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'azienda del padre, il boss [OSCURATO:PERSONA], la piena consapevolezza dei metodi illeciti di con- seguimento degli appalti, la partecipazione a riunioni strategiche e la preoccupazione per l'incidenza di alcune vicende criminose sul futuro mantenimento di una situazione di predominio sul mercato.

Al contrario, il ricorso si limita ad una generica enunciazione di principi, senza, tuttavia, minimamente confrontarsi con il contenuto puntuale del provvedimento im- pugnato e con la precisa individuazione di tutti i comportamenti del ricorrente, in ragione dei quali si è escluso l'indennizzo.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese in favore del Ministero resistente che vanno liquidate in euro mille.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alle spese sostenute dal Ministero resiste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata in data 8 agosto 2012 per i reati di cui agli artt. 416 bis, 56/575, 575 cod. pen. ed altro. Il Tribunale del riesame confermava la misura custodiale, la quale era poi annullata a seguito di sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e succes- siva ordinanza del Tribunale del riesame in sede di giudizio di rinvio. La Corte di merito ha disatteso la richiesta riparatoria sul rilievo che il comporta- mento del Vallelonga che aveva dato causa alla restrizione cautelare era comunque caratterizzato da colpa grave ed era perciò ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. Gli elementi di accusa discendenti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e la partecipazione a riunioni di famiglia allargate successivamente all'omicidio del padre [OSCURATO:PERSONA], vicenda ricollegata ad un contesto di faida tra associazioni di 'ndrangheta, non consentivano di desumere condotte connotate da profili rilevanti nella presente sede. Altrettanto, non poteva dirsi in relazione all'inserimento del ricorrente negli affari di famiglia. L'azienda intestata formalmente al fratello godeva dei vantaggi derivanti dal metus che accompagnava la figura paterna e che consentiva l'accaparramento di lavori sul territorio a discapito di ditte concorrenti. In tale ambito, il ricorrente, formalmente operaio presso tale azienda, risultava essere stato contattato dal padre Giovanni in occasione degli incontri che quest'ultimo aveva avuto in data 12 dicembre 2009, fi- nalizzati ad ottenere dal geom. [OSCURATO:PERSONA] i lavori in appalto a discapito della ditta di [OSCURATO:PERSONA], come poi in effetti avvenuto, perché - come riferito dal Petrone a [OSCURATO:PERSONA] - il boss poi ucciso aveva detto "tutta quella zona è no- stra!". In occasione di tali incontri [OSCURATO:PERSONA] comunicava al figlio Luigi di tro- varsi a parlare col geometra che aveva ottenuto gli appalti e, successivamente, con- vocava varie persone da lui, compreso il medesimo figlio. In base a quanto esposto nella sentenza di appello si trattava di una riunione indetta per comunicare gli esiti degli incontri stessi e, pertanto, l'avvenuto accaparramento dei lavori grazie all'inter- vento del boss. [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente a conoscenza delle dinamiche criminali della zona e, nel corso di una telefonata col fratello Pietro, lasciava intendere che con l'uccisione dello zio [OSCURATO:PERSONA] stava per crollare interamente il sistema che a lui faceva capo.La circostanza di essere parte integrante di un'impresa familiare che beneficiava del metus mafioso esercitato dal padre nell'accaparramento dei lavori non consentiva di affermare l'intraneità del predetto al sodalizio del quale il padre era il massimo esponente, ma costituiva un elemento dal quale derivava una contiguità permanente rispetto ad un potere criminale che consentiva anche a lui di godere di profitti e vantaggi economico-imprenditoriali, dei quali altrimenti non avrebbe goduto. Era configurabile, pertanto, un atteggiamento di connivenza passiva integrante la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Sotto il profilo della condotta processuale, [OSCURATO:PERSONA] rispondeva alle do- mande dell'organo giudicante, ma si trincerava dietro una linea volta ad escludere che di quanto accaduto al padre e dei timori per l'incolumità di altri familiari si fosse mai parlato nelle riunioni di famiglia, dicendosi totalmente all'oscuro di qualsiasi at- tività finalizzata anche a prevenire attacchi o a difendersi da nuove azioni ai loro danni, con un atteggiamento che in qualche modo contribuiva ad alimentare la fon- datezza dell'impostazione accusatoria, che lo vedeva quale soggetto inserito a pieno titolo nel contesto associativo descritto dal Belnome (anche lui mai conosciuto da [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto da lui stesso riferito nel corso dell'interrogatorio). Anche in relazione alla vicenda del subappalto sopra riportata, sosteneva di non conoscere il Petrone e le modalità con le quali era stato ottenutc esito positivo. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen.. Si deduce che nell'ordinanza impugnata non è stata compiuta un'adeguata analisi dei comportamenti gravemente colposi extraprocessuali e processuali asseritamente serbati dal ricorrente, suscettibili di espletare un effetto sinergico o causale rispetto all'adozione della misura cautelare. La contiguità evidenziata dalla Corte territoriale non poteva rappresentare il pre- supposto che aveva ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come ille- cito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto. Nella sentenza di assoluzione, peraltro, si affermava che per [OSCURATO:PERSONA] non si riscontrava un autonomo apporto conferito all'impresa né, attraverso essa, all'as- sociazione e che non poteva essere operata, in automatico, una traslazione di re- sponsabilità da [OSCURATO:PERSONA] ai figli. La contiguità determinata dal rapporto economico non poteva costituire un grave indizio di colpevolezza, non emergendo un rapporto causale tra la condotta stessa e la misura cautelare. Non si è spiegato in qual modo l'atteggiamento del ricorrente avesse contribuito ad alimentare l'impostazione accusatoria.3. Con memoria del 17 febbraio 2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, rileva che il comportamento del ricorrente era idoneo a trarre in inganno l'autorità giudiziaria e a porsi come situazione sinergica alla causazione della deten- zione. Egli aveva posto in essere per macroscopica imprudenza e superficialità una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudi- ziaria. Il Ministero, quindi, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino ecla- tante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valuta- zione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua : -.:onfigurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto auto- nomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (appli- candosi solo in sede penale la regola dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). Tuttavia, tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere pro- vati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Come si è recentemente precisato (Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859), però, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valuta- zione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di respon- sabilità penale. 2. Vanno, poi, ricordati gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legitti- mità, secondo cui la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ex art.314 cod. proc. pen. può essere integrata anche da un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verilcarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere og- gettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970). Essa può essere altresì caratterizzata da una condotta extraprocessuale grave- mente colposa quale la frequentazione ambigua con soggetti gravati da specifici pre- cedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, secondo cui le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'inden- nizzo ex art. 314 cod. proc. pen., anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessi- tate). 3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, motivato in modo esaustivo, logico e privo di contraddizioni, è pienamente conforme agli orientamenti della giuri- ct( sprudenza di legittimità menzionati, atteso che ha individuato, con estrema puntua- lità, quelle condotte del ricorrente, poste all'attenzione del giudice della cautela e confermate dai giudici di merito, nonostante l'assoluzione: condotte che risultano gravemente colpevoli, in quanto espressione di una consapevole contiguità, non giu- stificabile in base al mero legame familiare, nei confronti di ambienti criminali e di alcuni dei soggetti coinvolti nei reati per i quali si procedeva, di carattere fortemente ambiguo, tali da contribuire, dal punto di vista causale, all'adozione ed al manteni- mento della misura cautelare. Si sono evidenziati, infatti, il pieno inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'azienda del padre, il boss [OSCURATO:PERSONA], la piena consapevolezza dei metodi illeciti di con- seguimento degli appalti, la partecipazione a riunioni strategiche e la preoccupazione per l'incidenza di alcune vicende criminose sul futuro mantenimento di una situazione di predominio sul mercato. Al contrario, il ricorso si limita ad una generica enunciazione di principi, senza, tuttavia, minimamente confrontarsi con il contenuto puntuale del provvedimento im- pugnato e con la precisa individuazione di tutti i comportamenti del ricorrente, in ragione dei quali si è escluso l'indennizzo. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese in favore del Ministero resistente che vanno liquidate in euro mille. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alle spese sostenute dal Ministero resiste
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