CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 febbraio 1939
Cassazione n. 16804/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 'E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, riconosciute a CANOVI Aldo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla circostanza aggravante dell'inosservanza della disciplina del codice della strada, rideterminava nei suoi confronti la pena in mesi otto di reclusione in relazione al reato di omicidio colposo in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Al CANOVI veniva contestato di avere proceduto lungo tratto stradale caratterizzato da una carreggiata dalla larghezza compresa tra 4.30 e 4.60 metri alla guida di automezzo largo m.2,24, e pertanto di particolare ingombro allorquando, approssimandosi ad ulteriore restringimento della carreggiata (larghezza m.3,60) e pertanto invadendo quantomeno per 50 cm. l'opposta semicarreggiata, ometteva di segnalare la sua presenza impegnando una curva a sinistra a visuale non libera così entrando in collisione con il ciclomotore Aprilia tg.X5GT62 condotto dal Braglia che procedeva nell'opposta direzione di marcia in quanto, all'uscita della curva, trovava la strada occupata dal mezzo condotto del CANOVI e per l'effetto della collisione il motociclista si procurava lesioni personali che ne determinavano la morte. 3. La Corte di Appello rilevava come nel capo di imputazione fossero presenti addebiti di colpa generica, in relazione ad una condotta non ispirata a principi di prudenza, attenzione e cautela, peraltro compendiati dall'art.140 C.d.S. e profili di colpa specifica, sia in relazione al rispetto della mano da tenere, sia in ordine alla mancata segnalazione della propria ingombrante presenza lungo il tratto stradale caratterizzato da evidenti insidie (larghezza del sedinne che non consentiva l'incrocio tra i mezzi, presenza di una curva a visuale non libera) che avrebbero imposto una speciale cautela nel mantenimento della destra, nell'adeguamento della velocità e nella segnalazione della propria presenza, soprattutto da parte di chi, come il CANOVI, era a conoscenza delle caratteristiche di quella strada. Evidenziava ancora che regole di prudenza avrebbero dovuto imporre al CANOVI di evitare di percorrere il tratto stradale in questione e di percorrere la strada provinciale in quanto, pure in assenza di uno specifico divieto connesso al peso del veicolo, il CANOVI era ben consapevole che le caratteristiche di ingombro del mezzo dallo stesso condotto costituivano un costante potenziale pericolo per la circolazione in occasione di incrocio con 1 t altri mezzi. Riteneva altresì che la condotta del CANOVI aveva rappresentato la causa della collisione pur nel concorso di colpa della persona offesa la quale percorreva il tratto stradale a velocità non del tutto adeguata rispetto alle caratteristiche sopra evidenziate. In tale prospettiva riconosceva una riduzione del trattamento sanzionatorio stabilito dal primo giudice. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato la quale ha articolato quattro motivi di ricorso. 3.1 Con un primo motivo deduce violazione di legge e travisamento del fatto nella parte in cui la Corte di Appello aveva riconosciuto in capo al CANOVI, quale specifico elemento di responsabilità per colpa, la scelta di transitare lungo il tratto stradale in cui si era verificato il sinistro, in quanto tale addebito contrastava con l'assenza di divieti di transito e non considerava che la larghezza del veicolo era compatibile con il transito lungo la strada suddetta, determinandosi semmai una interferenza in fase di incrocio soltanto in coincidenza con il punto in cui si ebbe a verificare la collisione. Pertanto dalla decisione del CANOVI di intraprendere il percorso in oggetto non poteva trarsi l'inferenza della inosservanza, da parte del CANOVI, di una ulteriore regola cautelare. 3.2 Con una seconda articolazione deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine agli stessi argomenti utilizzati dal giudice distrettuale per censurare la scelta del CANOVI di percorrere la strada caratterizzata da una carreggiata angusta laddove, una volta accertato che non esisteva uno specifico divieto di transito e che la carreggiata consentiva per la maggior parte della sua percorrenza il regolare incrocio tra mezzi che provenivano dalle opposte provenienze, non poteva riconoscersi una rilevanza colposa al solo fatto che il CANOVI si fosse inoltrato lungo il suddetto percorso. 3.3 Con una terza articolazione, esclusa la ricorrenza di una colpa connessa ad una condotta commissiva nei termini sopra precisati, la difesa del ricorrente si pone ad escludere rilevanza all'addebito concernente la mancata segnalazione della presenza dell'ingombrante automezzo in corrispondenza del punto di incrocio con il ciclomotore, che integra una ipotesi di colpa per omissione. Puntualizzati i termini giuridici della questione in riferimento alla causalità probabilistica e alla causalità della colpa, evidenziava come la Corte di Appello avesse del tutto mancato di motivare sulla idoneità salvifica della condotta doverosa omessa (segnalazione acustica in corrispondenza dell'incrocio), indicando le ragioni secondo cui l'osservanza della cautela richiesta in imputazione avrebbe consentito di evitare la collisione tra i due veicoli tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, con particolare riferimento alle velocità rispettivamente tenute dai mezzi, al tempo psicotecnico di reazione e agli spazi a disposizione dei conducenti per evitare la collisione e alla percepibilità della segnalazione. 3.4 Con un quarto motivo di ricorso deduce violazione della regola processuale dell'oltre ogni ragionevole dubbio in quanto l'affermazione di responsabilità posava su una valutazione del tutto congetturale e priva di ponderazione di una serie di elementi del caso concreto (presenza di avallamenti, assenza di specchi, velocità di incrocio) che avrebbero potuto fare propendere il giudizio probabilistico nella direzione della pronuncia assolutoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Infondati risultano i primi due motivi di ricorso, atteso che il giudice di appello, lungi dall'assumere quale specifico addebito di colpa che il conducente dell'ingombrante automezzo non avrebbe dovuto inoltrarsi lungo il tratto stradale percorso, poneva in rilievo come la premessa fattuale della mera circolazione in tratto stradale dalle caratteristiche anguste e disagevoli, note al conducente, richiamava il generale ed elastico canone di prudenza informatore della circolazione stradale di cui all'art.140 C.d.S., da cui conseguivano "ulteriori specifiche cautele per garantire la massima sicurezza stradale". Stabilisce infatti l'art.140 C.d.S. che "gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione e, in ogni modo, che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza pubblica". In sostanza il giudice di appello non riconosce una relazione di diretta causalità tra la mera presenza del mezzo ingombrante e il tragico impatto, ma utilizza il canone interpretativo fornito dalla suddetta disposizione per rimarcare l'obbligo dell'osservanza delle più stringenti e precettive disposizioni che il conducente della macchina operatrice era tenuto ad osservare in occasione dell'incrocio con altri veicoli. La regola di cui all'art.140 C.d.S. viene pertanto richiamata quale parametro generale, idonea a definire i doveri del conducente di un veicolo ingombrante la cui sagoma impegnava quantomeno una intera sennicarreggiata, nel percorrere una strada particolarmente stretta, laddove l'incrocio con altri automezzi sarebbe risultato in ogni caso disagevole e, in taluni punti della strada, impossibile, tanto che uno dei mezzi avrebbe dovuto arrestarsi per fare transitare l'altro. 1.1 La Corte di appello invero nella prima pagina della motivazione specifica che i principali addebiti di colpa in capo al conducente del mezzo pesante, enucleati dall'imputazione, sono ben altri e attengono alla rilevante invasione della opposta semicarreggiata di percorrenza (e pertanto costituiscono violazione sulla mano da tenere, ai sensi dell'art.143 C.d.S) ed alla mancata segnalazione della presenza con dispositivo acustico ai sensi dell'art.156 C.d.S. Per questa ragione i motivi di ricorso non colgono nel segno in quanto l'addebito a carico del CANOVI, sul quale la Corte di Appello ha confermato il giudizio di responsabilità, non attiene al divieto di circolazione lungo il suddetto tratto stradale, violazione peraltro che avrebbe ugualmente richiesto una valutazione in termini di causalità della colpa, bensì alla specifica violazione della mano da tenere in prossimità di una curva e alla necessità di segnalazione dell'ingombrante presenza lungo la carreggiata. 2. Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato. Invero il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata la quale riconduce il verificarsi del sinistro non già ad una condotta meramente omissiva, consistita nella mancata segnalazione della presenza del mezzo ingombrante a coloro che provenivano dalla direzione opposta e la cui capacità di avvistamento era condizionata dalla presenza di una curva a visuale non libera, ma in prima battuta allo sconfinamento del mezzo nell'opposta corsia di marcia, invasione determinata da un lato dalle caratteristiche ingombranti dell'automezzo e al contempo dalle ristrette dimensioni del tracciato transitabile (m.3,60) che in sostanza costringevano il conducente a transitare occupando una rilevante parte dell'opposta corsia di marcia. 2.1 Ne consegue pertanto che la valutazione relativa alla causalità della colpa non doveva essere limitata alla idoneità salvifica della segnalazione acustica ma, una volta riconosciuta la prevedibilità dell'incrocio in ragione delle caratteristiche del mezzo e della strada percorsa, alla complessiva condotta del conducente dell'automezzo che si trovava ad affrontare una curva a visuale non libera invadendo parzialmente l'opposta corsia di marcia nell'impossibilità per il motociclista di porre in essere una manovra diversiva, in assenza di reciproca visibilità. 2.2 Invero con adeguato apparato argomentativo la Corte di appello ha affrontato tanto il profilo della inosservanza da parte dell'imputato della regola cautelare che integra ipotesi di colpa specifica con particolare riferimento alla mano da tenere in prossimità di tratto stradale angusto e a doppia corsia (art.143 Cod.della Strada), ed alla mancata segnalazione della propria presenza sulla sede viaria prima di affrontare la curva, quanto il profilo della causalità della colpa, riconoscendo con adeguata e logica motivazione la relazione intercorsa tra la violazione della regola cautelare e le gravissime conseguenze che ne sono derivate al conducente del ciclomotore. 3. Quanto ai profili causali il giudice territoriale ha coerentemente richiamato, sebbene implicitamente, il principio della equivalenza delle cause di cui all'art.41 I comma cod.pen.. Le condotte dei due conducenti vanno invero esaminate, come evidenziato dal giudice di appello, congiuntamente e sotto il profilo dinamico, e pertanto nella loro evoluzione tenendo conto della provenienza dei due veicoli e del pericolo di una interferenza nell'area di intersezione. 3.1 Ne consegue che non è possibile esaminare in maniera parcellizzata, come propone il ricorrente, il contributo fornito da ciascuno dei conducenti ai fini della verificazione del sinistro, così da condizionare unilateralmente il sinistro sotto il profilo causale, degradando la condotta dell'altro a mero anello etiologicannente inerte e occasionale. Il giudice del gravame invero ha del tutto adeguatamente rappresentato come il CANOVI pervenne all'urto invadendo l'opposta corsia di marcia in termini significativi e lasciando uno spazio libero (di circa 1.30 cm) nel quale il motociclo avrebbe dovuto incunearsi se fosse stato posto in condizione di percepire la presenza del mezzo. Appare pertanto evidente che il problema causale non è tanto quello di valutare la capacità salvifica della segnalazione acustica la quale, se tempestivamente attivata avrebbe comunque posto il motociclista in condizione di percepire la presenza di un mezzo al di là della curva, ma se la stessa sarebbe stata sufficiente a evitare la collisione, rimanendo peraltro acclarato che la invasione della opposta carreggiata costituiva di per sé antefatto storico, attribuibile al CANOVI a titolo di colpa specifica, da solo causalmente efficiente a determinare la collisione sulla scorta delle conclusioni di tutti i consulenti escussi, considerati altresì gli obblighi di cautela gravanti sul conducente ai sensi dell'art.140 C.d.S. che gli avrebbero dovuto suggerire qualsiasi condotta alternativa (arrestarsi, fare marcia indietro, azionare dispositivi sonori e luminosi cfr. art. 150 e 156 C.d.S.), onde prevenire ogni pericolo di pericolosa interferenza, tenuto conto della sostanziale impossibilità di incrocio tra utenti della strada che provenissero da opposte direzioni di marcia. 3.2 Invero il ragionamento sotteso al motivo di ricorso cristallizza il problema causale all'attimo dell'impatto tra i due veicoli, ma non esplora affatto i termini e l'ambito delle condotte dovute e, eventualmente di quelle omesse. Invero il principio dell'autoresponsabilità costituisce temperamento al principio dell'affidamento incolpevole e impone a ciascun utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale altrui imprudenza, quando la stessa rientri nei limiti della prevedibilità e, soprattutto, come nel caso in specie, tale onere si intersechi con obblighi di prudenza, circospezione e cautela derivanti dall'impegno di sede stradale dalle caratteristiche di quella in cui si realizzò il sinistro. Ha infatti statuito il S.C. che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (sez.4, 27.4.2017, Luciano, Rv.270176 e più in generale sul principio di auto responsabilità quale limite a quello dell'affidamento sez.4, 9.1.2015, Moccia, Rv.2630,10; 2.2.2016, Tettamanti, Rv.265981; 10.5.2017, Mulas, Rv.269997). La questione di causalità della colpa introdotta nel terzo motivo di ricorso e, di riflesso nell'ultima articolazione è pertanto mal posto, in quanto omette del tutto di considerare che la condotta colposa ascritta al ricorrente non si è limitata alla mancata osservanza della segnalazione acustica, ma si estende ad un dinamico malgoverno di generali regole di prudenza, quale il fatto di avere imboccato una strada molto stretta, nonostante le caratteristiche di ingombro del mezzo che non garantivano un agevole incrocio lungo l'intero percorso e lo rendevano pressoché impossibile, in prossimità del punto di sinistro, e di specifiche disposizioni regolamentari, allorquando il conducente ha affrontato una curva pericolosa a visuale non libera invadendo una porzione rilevante dell'opposta semicarreggiata e omettendo di segnalare la propria presenza con i dispositivi acustici. 7_.#t.In conclusione devono essere rigettati tutti i motivi di ricorso e il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali nonché di quelle di difesa delle parti civile costituite che ne hanno fatto richiesta in questa sede, nella misur