CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 10491/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso e rappresentato, per procura speciale, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Lazio, n. 20/C; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesin. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n.20/01/2015 della Commissione tributaria regionale del la Valle d’Aosta, depositata il 16 luglio 2015; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: ACCERTAMENTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta, di cui all’epigrafe, che ha accolto in parte l’appello principale dell’Agenzia delle entrate, rigettando quello incidentale del contribuente, avverso la sentenza di primo gradodella Commissione tributaria provinciale di Aosta che, dopo averli riuniti, aveva accolto i ricorsi introduttivi di quest’ultimo proposti contro quattro avvisi d’accertamento, in materia di Irpef, Iva ed Irap, con relative sanzioni, di cui agli anni d’imposta 2008 e 2009. Si è costituita con controricorso l’Agenzia. Il contribuenteha prodotto memoria. Considerato che: 1.Preliminarmente, deve darsi atto che il ricorrente, con atto(recante anche la sua firma) depositato già il 26 novembre 2018, e nuovamente prodotto in allegato alla memoria, ha dedotto di aver aderito, nelle more del presente giudizio, alla definizione agevolata prevista e regolata dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016 (c.d. rottamazione dei ruoli), allegando copia della dichiarazione di adesione e ricevuta dell’inoltro telematico di quest’ultima, nonché le copie di una serie di ricevute di pagamento, e ribadendo di voler rinunciare al ricorso (come da impegno assunto e sottoscritto nel modulo di adesione alla definizione agevolata versato in atti), con compensazione delle spese. Rilevato chenel modulo dell’istanza di definizione agevolata in questione sono indicate, nella colonna “Numero cartella/avviso”, due cifre che non consentono l’immediata identificazione con gli accertamenti sub iudice, deve comunque darsi atto che, con l’istanza di estinzione e con la memoria prodotte in questo procedimento di legittimità, il contribuente ha dato inequivoca ed incondizionata manifestazione della volontà di rinunciare a questo giudizio, per cui va dichiarata l’estinzione a norma dell’art. 390 cod. p roc . c iv. come da espressa richiesta dell’interessato. Infatti, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza(come nel caso di specie, quanto meno tramite la produzione telematica della memoria del contribuente) anche se non mediante notificazio ne, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione,che rileva solo ai fini delle spese (Cass., S ez. U, 24/12/2019 , n. 34429). Nel caso di specie, le spese di legittimità si compensano, tenuto conto che l’Agenzia, nulla ha osservato sulla relativa richiesta esplicita del contribuente , neppure dopo che la stessa è stata riproposta con la memoria depositata dal contribuente, in via telematica, in vista dell’udienza camerale odierna. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di legittimità. Così deciso i