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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 luglio 2021

Cassazione n. 39361/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MODENA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore presente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del Tribunale del riesame di Modena, pronunciata il 29 gennaio 2020, è stato confermato il decreto di sequestro preventivo disposto nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2 D.Igs. n. 74/2000 (Di- chiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) perché, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'anno di imposta 2016, indicava nella dichiarazione annuale dei redditi e dell'IVA elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti.

2. Per migliore intelligibilità dell'impugnazione proposta in questa sede, deve premettersi che II suddetto provvedimento cautelare era stato emesso, su richiesta del Pubblico Ministero, all'esito di un accertamento fiscale svolto dai fun- zionari dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società di cui il Vaccari è legale rappresentante.

Ed invero, a seguito di tali verifi- che, erano state individuate una serie di fatture emesse da quattro diversi fornitori ed aventi ad oggetto operazioni ritenute - in tutto o in parte - inesistenti.

In considerazione di ciò, il GIP aveva disposto il sequestro preventivo in funzione ablativa del profitto del reato tributario fino alla concorrenza di 561.890,27 C.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, c.p.p., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.

3.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge ed il cor- relato vizio della motivazione in relazione al principio dell'autonoma valutazione del giudice.

In sintesi, con il primo motivo di ricorso, la difesa censura la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto ritenuto privo di un'autonoma valutazione giurisdizionale in ordine ai presupposti necessari per l'adozione della misura cau- telare reale.

Nel caso in giudizio, il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP traeva origine da un accertamento compiuto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Tale attività avrebbe eviden- ziato, per l'anno di imposta 2016, l'indicazione di elementi passivi fittizi consistenti in fatture per operazioni inesistenti, realizzandosi, così, un'evasione di imposta pari a 561.890,27 C. Tuttavia, la parte motiva del provvedimento ablativo emesso risulterebbe, ad avviso della difesa, priva di qualsivoglia vaglio giurisdizionale sull'attività di accertamento svolta dall'A.d.E.

Il giudice della cautela reale, invece, avrebbe dovuto analizzare le varie risultanze documentali ed evidenziare le ragioni a sostegno dell'impostazione accusatoria.

Né tantomeno le criticità menzionate - prosegue la difesa - risulterebbero superate alla luce delle argomentazioni addotte dal Tribunale del riesame.

Ed invero, dall'utilizzo di mere espressioni sintattiche, non potrebbe in alcun modo desumersi l'esistenza di autonomo vaglio in ordine al fumus del reato contestato.

4. Con requisitoria scritta, depositata in data 14.07.2021 - antecedente all'entrata in vigore dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 105 del 23 luglio 2021 (entrato in vigore in pari data) - il Procuratore Generale presso questa Corte ha ritenuto con- divisibili le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, osservando come la motiva- zione della stessa appare immune da profili di illogicità.

Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso, conclusione reiterata all'udienza odierna camerale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta invero de- stituito di fondamento per le ragioni che seguono.

2.1. Giova anzitutto rammentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassa- zione hanno affermato che, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del Tribunale, introdotte dalla Legge n. 47 del 2015 al nono capoverso dell'art. 309 c.p.p., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, co. 7 dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il Tribunale del riesame ha il dovere di annullare il provvedimento genetico se questo risulti privo di motivazione ovvero non contenga l'autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Cass. pen., Sez.

Un., sent. n. 18954/2016).

Come si legge espressamente dalla motivazione delle Sezioni Unite Capasso, «le nozioni di "indizio", "esigenze cautelari" (ad eccezione della materia dei sequestri probatori) e di "elementi forniti 3 f, dalla difesa", possono entrare a pieno titolo nella esposizione ed autonoma valu- tazione dei presupposti fondanti il titolo ablativo e quindi nel giudizio di controllo demandato, nella sua duplice modulazione, al tribunale del riesame».

La decisione rimarca come il sequestro preventivo e quello probatorio, nel presupporre l'espli- citazione della sussistenza di un reato in concreto mediante l'esposizione e la va- lutazione degli elementi in tal senso significativi, comportino, per l'autorità giudi- ziaria che li dispone, un percorso motivazionale che si discosta da quello proprio delle misure personali.

Tuttavia, quel percorso argomentativo non può che essere affine a quello in materia di misure personali per quanto concerne il dovere di verifica - non più concepibile in termini solo astratti - della compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa con la fattispecie penale oggetto di contestazione (Cass. pen., Sez.

Un., sent. n. 18954/2016, paragrafo 6.4.).

Ciononostante, il Tribunale del riesame non deve instaurare un processo nel processo, ma deve svolgere l'indi- spensabile ruolo di garanzia, tenendo in debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Cass. pen., Sez.

Un., sent. n. 23/1996).

2.2. Pertanto, alla luce dei principi sanciti dalle Sezioni Unite, spetta al giu- dice del riesame annullare, ai sensi dell'art. 309 co. 9 c.p.p., il decreto di sequestro solo qualora risulti carente di un'autonoma valutazione, potendo, invece, eserci- tare il potere di integrazione nel caso in cui la motivazione del provvedimento genetico sussista e sia apprezzabile la suddetta valutazione autonoma.

Di conse- guenza, anche a seguito delle modifiche apportate dalla riforma del 2015 agli artt. 292 e 309 del codice di rito, sussiste ugualmente il potere-dovere del Tribunale della libertà di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento imposi- tivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma sintetica ed espressa "per relationem" in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una moti- vazione del tutto priva di vaglio critico (Cass. pen., Sez.

VI, sent. n. 10590/2017; Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 7258/2019).

Ed invero, il principio dell'obbligo di autonoma valutazione del GIP non esclude, comunque, il ricorso alla tecnica del rinvio per relationem, se ed in quanto compatibile con un'autonoma valutazione critica del materiale indiziario.

La sud- detta tecnica redazionale, infatti, è legittima solo ove dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo ablativo, nonché di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo cui il Tribunale del riesame è deputato (Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 7258/2019).In altri termini, l'obbligo di autonoma motivazione impone al giudice di esplicitare, ancorché per relationem, le ragioni per le quali ritiene di poter attri- buire, al compendio indiziario, un significato coerente all'integrazione dei presup- posti normativi per l'adozione della misura (Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 2257/2016).

2.3. Occorre, altresì, rammentare che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerarsi legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, ad un legittimo atto del procedimento, la cui moti- vazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedi- mento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cogni- zione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia cono- sciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 55199/2018).

2.4. Rispetto a tali principi, che onerano il giudice di formulare una valuta- zione critica anche degli elementi difensivi a discarico, sussiste, nel contempo, l'onere per chi lamenti il mancato rispetto degli stessi, di specificare gli elementi di fatto e di diritto trascurati e le ragioni per cui la loro valutazione avrebbe potuto, seppur astrattamente, condurre a diverse considerazioni finali.

In tal senso si è già espressa la Suprema Corte, con un orientamento ri- guardante l'applicazione di misure cautelari personali ma estensibile, per la sua portata generale, anche a quelle reali.

È stato infatti precisato, in una prospettiva che valorizza il diritto di difesa in senso sostanziale e che mira ad evitare che la doglianza difensiva si traduca in una mera lamentela formale non incidente in modo reale sull'analisi dei presupposti della misura cautelare, che il ricorrente per Cassazione che denunzi la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Cass. pen., Sez.

I, sent. n. 46447/2019).

In altri termini, per rilevare una nullità afferente alla formazione della de- cisione giudiziale è richiesta la prospettazione dell'incidenza su quel risultato de- cisorio di una mancanza di elaborazione critica.

Pertanto, occorre denunciare, con sufficiente specificità, in quale parte e per quale aspetto l'omessa autonoma valu- tazione abbia determinato una conclusione decisoria che altrimenti non sarebbe stata assunta.

2.5. Ciò non è stato fatto nel caso in esame, atteso che il ricorrente si è limitato a criticare la tecnica redazionale perseguita, senza aggiungere null'altro per illustrarne l'eventuale incidenza sulle conclusioni decisorie dei giudici della cau- tela.

Nel caso di specie, non risulta riscontrabile la dedotta violazione di legge, considerato che il tessuto motivazionale dell'ordinanza gravata risulta conforme alle evocate disposizioni normative e direttive ermeneutiche.

In questi termini, dunque, il recepinnento di taluni passaggi argomentativi della documentazione emersa durante le attività di indagine non può che ritenersi lecito, in quanto le censure difensive, pur vagliate, non risultano idonee a scardinare il fondamento del provvedimento genetico della misura cautelare.

2.6. Per altro verso, deve porsi in rilievo che la doglianza in esame, nella parte in cui prospetta il vizio motivazionale, risulta caratterizzata da un'evidente genericità, che la rende egualmente inammissibile, atteso che non viene conte- stata l'esistenza dei singoli elementi indiziari dalla cui convergenza è stata desunta la ricorrenza del fumus commissi delicti.

Ed invero, l'ordinanza impugnata, a fronte dell'istanza difensiva, dà atto di aver vagliato il provvedimento del Giudice della cautela reale e di averlo ritenuto sorretto da una motivazione in grado di rendere positivamente apprezzabile il per- corso argomentativo in concreto seguito.

In particolare, il Collegio evidenzia che il provvedimento disposto dal GIP, pur essendo sintetico, contiene l'autonoma valu- tazione degli elementi che costituiscono il presupposto per l'adozione della misura cautelare, compresa la sussistenza del fumus commissi delicti.

Il decreto con il quale è stato disposto il sequestro preventivo, infatti, non riporta pedissequamente quanto scritto dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate o dal Pubblico Ministero nella richiesta cautelare.

Al contrario, nel ritenere sussi- stente il fumus del reato contestato, il GIP utilizza una tecnica redazionale con la quale da conto sinteticamente di tutti gli elementi emersi in sede di indagine.

Me- diante l'utilizzo di determinate espressioni sintattiche, il Giudice della cautela reale mostra dunque di aver preso diretta ed effettiva cognizione dei contenuti dimo- strativi degli atti richiamati e di averli adeguatamente rapportati ai parametri nor- mativi di riferimento.2.7.

In definitiva, l'impianto argomentativo a sostegno del provvedimento cautelare reale appare connotato dai requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e risulta, pertanto, idoneo a rendere comprensibile il percorso se- guito dal giudice che ha disposto il vincolo ablativo.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MODENA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore presente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del Tribunale del riesame di Modena, pronunciata il 29 gennaio 2020, è stato confermato il decreto di sequestro preventivo disposto nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2 D.Igs. n. 74/2000 (Di- chiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) perché, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'anno di imposta 2016, indicava nella dichiarazione annuale dei redditi e dell'IVA elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti. 2. Per migliore intelligibilità dell'impugnazione proposta in questa sede, deve premettersi che II suddetto provvedimento cautelare era stato emesso, su richiesta del Pubblico Ministero, all'esito di un accertamento fiscale svolto dai fun- zionari dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società di cui il Vaccari è legale rappresentante. Ed invero, a seguito di tali verifi- che, erano state individuate una serie di fatture emesse da quattro diversi fornitori ed aventi ad oggetto operazioni ritenute - in tutto o in parte - inesistenti. In considerazione di ciò, il GIP aveva disposto il sequestro preventivo in funzione ablativa del profitto del reato tributario fino alla concorrenza di 561.890,27 C. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, c.p.p., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p. 3.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge ed il cor- relato vizio della motivazione in relazione al principio dell'autonoma valutazione del giudice. In sintesi, con il primo motivo di ricorso, la difesa censura la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto ritenuto privo di un'autonoma valutazione giurisdizionale in ordine ai presupposti necessari per l'adozione della misura cau- telare reale. Nel caso in giudizio, il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP traeva origine da un accertamento compiuto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale attività avrebbe eviden- ziato, per l'anno di imposta 2016, l'indicazione di elementi passivi fittizi consistenti in fatture per operazioni inesistenti, realizzandosi, così, un'evasione di imposta pari a 561.890,27 C. Tuttavia, la parte motiva del provvedimento ablativo emesso risulterebbe, ad avviso della difesa, priva di qualsivoglia vaglio giurisdizionale sull'attività di accertamento svolta dall'A.d.E. Il giudice della cautela reale, invece, avrebbe dovuto analizzare le varie risultanze documentali ed evidenziare le ragioni a sostegno dell'impostazione accusatoria. Né tantomeno le criticità menzionate - prosegue la difesa - risulterebbero superate alla luce delle argomentazioni addotte dal Tribunale del riesame. Ed invero, dall'utilizzo di mere espressioni sintattiche, non potrebbe in alcun modo desumersi l'esistenza di autonomo vaglio in ordine al fumus del reato contestato. 4. Con requisitoria scritta, depositata in data 14.07.2021 - antecedente all'entrata in vigore dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 105 del 23 luglio 2021 (entrato in vigore in pari data) - il Procuratore Generale presso questa Corte ha ritenuto con- divisibili le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, osservando come la motiva- zione della stessa appare immune da profili di illogicità. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso, conclusione reiterata all'udienza odierna camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta invero de- stituito di fondamento per le ragioni che seguono. 2.1. Giova anzitutto rammentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassa- zione hanno affermato che, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del Tribunale, introdotte dalla Legge n. 47 del 2015 al nono capoverso dell'art. 309 c.p.p., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, co. 7 dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il Tribunale del riesame ha il dovere di annullare il provvedimento genetico se questo risulti privo di motivazione ovvero non contenga l'autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 18954/2016). Come si legge espressamente dalla motivazione delle Sezioni Unite Capasso, «le nozioni di "indizio", "esigenze cautelari" (ad eccezione della materia dei sequestri probatori) e di "elementi forniti 3 f, dalla difesa", possono entrare a pieno titolo nella esposizione ed autonoma valu- tazione dei presupposti fondanti il titolo ablativo e quindi nel giudizio di controllo demandato, nella sua duplice modulazione, al tribunale del riesame». La decisione rimarca come il sequestro preventivo e quello probatorio, nel presupporre l'espli- citazione della sussistenza di un reato in concreto mediante l'esposizione e la va- lutazione degli elementi in tal senso significativi, comportino, per l'autorità giudi- ziaria che li dispone, un percorso motivazionale che si discosta da quello proprio delle misure personali. Tuttavia, quel percorso argomentativo non può che essere affine a quello in materia di misure personali per quanto concerne il dovere di verifica - non più concepibile in termini solo astratti - della compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa con la fattispecie penale oggetto di contestazione (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 18954/2016, paragrafo 6.4.). Ciononostante, il Tribunale del riesame non deve instaurare un processo nel processo, ma deve svolgere l'indi- spensabile ruolo di garanzia, tenendo in debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 23/1996). 2.2. Pertanto, alla luce dei principi sanciti dalle Sezioni Unite, spetta al giu- dice del riesame annullare, ai sensi dell'art. 309 co. 9 c.p.p., il decreto di sequestro solo qualora risulti carente di un'autonoma valutazione, potendo, invece, eserci- tare il potere di integrazione nel caso in cui la motivazione del provvedimento genetico sussista e sia apprezzabile la suddetta valutazione autonoma. Di conse- guenza, anche a seguito delle modifiche apportate dalla riforma del 2015 agli artt. 292 e 309 del codice di rito, sussiste ugualmente il potere-dovere del Tribunale della libertà di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento imposi- tivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma sintetica ed espressa "per relationem" in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una moti- vazione del tutto priva di vaglio critico (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 10590/2017; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 7258/2019). Ed invero, il principio dell'obbligo di autonoma valutazione del GIP non esclude, comunque, il ricorso alla tecnica del rinvio per relationem, se ed in quanto compatibile con un'autonoma valutazione critica del materiale indiziario. La sud- detta tecnica redazionale, infatti, è legittima solo ove dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo ablativo, nonché di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo cui il Tribunale del riesame è deputato (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 7258/2019).In altri termini, l'obbligo di autonoma motivazione impone al giudice di esplicitare, ancorché per relationem, le ragioni per le quali ritiene di poter attri- buire, al compendio indiziario, un significato coerente all'integrazione dei presup- posti normativi per l'adozione della misura (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 2257/2016). 2.3. Occorre, altresì, rammentare che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerarsi legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, ad un legittimo atto del procedimento, la cui moti- vazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedi- mento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cogni- zione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia cono- sciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 55199/2018). 2.4. Rispetto a tali principi, che onerano il giudice di formulare una valuta- zione critica anche degli elementi difensivi a discarico, sussiste, nel contempo, l'onere per chi lamenti il mancato rispetto degli stessi, di specificare gli elementi di fatto e di diritto trascurati e le ragioni per cui la loro valutazione avrebbe potuto, seppur astrattamente, condurre a diverse considerazioni finali. In tal senso si è già espressa la Suprema Corte, con un orientamento ri- guardante l'applicazione di misure cautelari personali ma estensibile, per la sua portata generale, anche a quelle reali. È stato infatti precisato, in una prospettiva che valorizza il diritto di difesa in senso sostanziale e che mira ad evitare che la doglianza difensiva si traduca in una mera lamentela formale non incidente in modo reale sull'analisi dei presupposti della misura cautelare, che il ricorrente per Cassazione che denunzi la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 46447/2019). In altri termini, per rilevare una nullità afferente alla formazione della de- cisione giudiziale è richiesta la prospettazione dell'incidenza su quel risultato de- cisorio di una mancanza di elaborazione critica. Pertanto, occorre denunciare, con sufficiente specificità, in quale parte e per quale aspetto l'omessa autonoma valu- tazione abbia determinato una conclusione decisoria che altrimenti non sarebbe stata assunta. 2.5. Ciò non è stato fatto nel caso in esame, atteso che il ricorrente si è limitato a criticare la tecnica redazionale perseguita, senza aggiungere null'altro per illustrarne l'eventuale incidenza sulle conclusioni decisorie dei giudici della cau- tela. Nel caso di specie, non risulta riscontrabile la dedotta violazione di legge, considerato che il tessuto motivazionale dell'ordinanza gravata risulta conforme alle evocate disposizioni normative e direttive ermeneutiche. In questi termini, dunque, il recepinnento di taluni passaggi argomentativi della documentazione emersa durante le attività di indagine non può che ritenersi lecito, in quanto le censure difensive, pur vagliate, non risultano idonee a scardinare il fondamento del provvedimento genetico della misura cautelare. 2.6. Per altro verso, deve porsi in rilievo che la doglianza in esame, nella parte in cui prospetta il vizio motivazionale, risulta caratterizzata da un'evidente genericità, che la rende egualmente inammissibile, atteso che non viene conte- stata l'esistenza dei singoli elementi indiziari dalla cui convergenza è stata desunta la ricorrenza del fumus commissi delicti. Ed invero, l'ordinanza impugnata, a fronte dell'istanza difensiva, dà atto di aver vagliato il provvedimento del Giudice della cautela reale e di averlo ritenuto sorretto da una motivazione in grado di rendere positivamente apprezzabile il per- corso argomentativo in concreto seguito. In particolare, il Collegio evidenzia che il provvedimento disposto dal GIP, pur essendo sintetico, contiene l'autonoma valu- tazione degli elementi che costituiscono il presupposto per l'adozione della misura cautelare, compresa la sussistenza del fumus commissi delicti. Il decreto con il quale è stato disposto il sequestro preventivo, infatti, non riporta pedissequamente quanto scritto dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate o dal Pubblico Ministero nella richiesta cautelare. Al contrario, nel ritenere sussi- stente il fumus del reato contestato, il GIP utilizza una tecnica redazionale con la quale da conto sinteticamente di tutti gli elementi emersi in sede di indagine. Me- diante l'utilizzo di determinate espressioni sintattiche, il Giudice della cautela reale mostra dunque di aver preso diretta ed effettiva cognizione dei contenuti dimo- strativi degli atti richiamati e di averli adeguatamente rapportati ai parametri nor- mativi di riferimento.2.7. In definitiva, l'impianto argomentativo a sostegno del provvedimento cautelare reale appare connotato dai requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e risulta, pertanto, idoneo a rendere comprensibile il percorso se- guito dal giudice che ha disposto il vincolo ablativo. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor
Decreto Cassazione n. 39361/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris