CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2024
Cassazione n. 11297/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; H t ecLi letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria depositata nell'ineresse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, attraverso una non consentita rilettura alternativa delle acquisizioni istruttorie, avulsa dalla indicazioni di effettivi e decisivi travisamenti probatori e inidonea a rassegnare vizi logici del motivare inficianti quella privilegiata dalla decisione gravata, replicano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti avuto riguardo al giudizio di responsabilità per la resistenza ex art 337 cp ascritta al ricorrente e alla ritenuta non applicabilità alla specie dell'art 393 bis cp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.