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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 26765/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29814/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERRICO, che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C.,elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.945/2020depositata il 17.3.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.9.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata nel 2014, la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il ragionier [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare la nullità della convenzione sottoscritta con il professionista il 30.4.2013 per la gestione di un campeggio (della durata di sei anni con compenso annuo di € 120.000,00) per averla il Fusetti ingannata in ordine alla pendenza della causa civile promossa nei suoi confronti con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Venezia n. 717/2013 RG; in subordine per l'annullamento, o la risoluzione per inadempimento di tale convenzione, e per far accertare la non debenza del compenso previsto dal titolo, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione di quanto indebitamente incassato per i primi due trimestri.

Costituendosi in giudizio, il Fusetti chiedeva il rigetto delle avverse pretese e domandava, in via riconvenzionale, l’accertamento della validità ed efficacia tra le parti dell’impugnato titolo e del diritto al compenso ivi pattuito di €. 720.000,00 o, in subordine, al compenso indicato in un precedente accordo (€. 80.000,00 annui), stipulato con la società l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per la durata di cinque anni e relativo alla gestione del medesimo campeggio, in relazione al quale, dopo circa un mese, gli era stata revocata la procura ed era iniziata una causa nella quale il ragioniere aveva chiesto il pagamento del compenso, rinunciando poi alle domande proposte nell'ambito della conclusione del contratto del 30.4.2013 e del nuovo conferimento di procura in pari data.

Il Tribunale adito, con la sentenza n. 1812/2016, rigettava le domande dell'attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la condannava al pagamento in favore del professionista del compenso dovuto fino alla scadenza dei sei anni (€ 705.408,00 oltre rivalutazione ed interessi) sulla base della convenzione del 30.4.2013, che prevedeva il pagamento dell'intero compenso anche in caso di revoca della procura conferita al rag.

Fusetti per la gestione del campeggio, nonché alle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. interponeva appello avverso la predetta sentenza, riproponendo le domande di primo grado e sollecitando il rilievo officioso della nullità della convenzione del 30.4.2013 per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame, proponendo a sua volta impugnazione incidentale subordinata, per sentir dichiarare il suo diritto a ricevere il compenso di cui all’accordo del 2012 in caso di ritenuta nullità della convenzione del 30.4.2013, ed eccependo l'inammissibilità della nuova eccezione di nullità sollevata in appello dalla controparte.

Con la sentenza n. 945/2020 del 17.2/17.3.2020 la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della pronuncia del primo Giudice, dichiarava la nullità della convenzionedel 30.4.2013 ritene ndo che l’oggetto ì difettasse dei requisiti di determinatezza e determinabilità, essendosi i contraenti limitati a una generica descrizione della prestazione dovuta dal ragioniere (gestione del campeggio a mezzo della procura), e che, in ogni caso, la convenzione fosse rimasta priva del suo oggetto per effetto del provvedimento, non impugnato, con cui il Tribunale di Padova aveva inibito al Fusetti l’utilizzo della procura rilasciata dalla società il 30.4.2013.

Disponeva altresì la restituzione alla [OSCURATO:SOCIETA]. di quanto versato in base alla sentenza di primo grado.

Infine, la Corte territoriale rigettava il gravame incidentale subordinato, stante la natura novativa della convenzione del 30.4.2013, rispetto a quella siglata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], desunta dalla rinuncia alle domande giudiziali di compenso su quest'ultima convenzione fondate dal Fusetti nella causa davanti al Tribunale di Venezia promossa, ed accettata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con compensazione delle spese, e confermata dal contegno manifestato dal Fusetti, che non aveva reagito all'inibizione giudiziale cautelare dell'uso della procura, e condannava quest'ultimo alle spese del doppio grado.

Avverso tale sentenza ilFusetti ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro censure, mentre la società [OSCURATO:SOCIETA]. di Speziali di [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA]. di Corrado di Panigai C., ha resistito con controricorso.

Nell’imminenza dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Col primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un’eccezione preliminare di diritto, la violazione di legge e il vizio di omessa pronuncia.

La Corte lagunare avrebbe omesso di esaminare e dedurre in ordine all’eccezione –formulata dall’odierno ricorrente all’atto della costituzione nel giudizio di seconde cure – di inammissibilità della nuova eccezione di nullità della convenzione del 30.4.2013 per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la prima volta in sede di gravame, e fondata su presupposti fattuali diversi da quelli posti a base della domanda di nullità della stessa convenzione impropriamente avanzata in primo grado.

Il motivo é infondato, perché il vizio di omessa pronuncia non é ravvisabile quando la sentenza abbia assunto una decisione che comporti l'implicito rigetto della domanda od eccezione formulata dalla parte, anche se manchi sul punto una specifica motivazione (vedi in tal senso Cass. 18.8.2018 n. 20718; Cass. 11.9.2015 n. 17956; Cass. 4.9.2011 n. 20311).

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, infatti, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.

Nella specie, la sentenza impugnata ha dichiarato la nullità della convenzione conclusa dalle parti il 30.4.2013 per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, indicato solo nella “gestione del campeggio a mezzo della procura”, senza specificare le singole attività ed atti che il procuratore avrebbe dovuto compiere nell'ambito del rapporto contrattuale con la [OSCURATO:SOCIETA]., anche in ragione della revoca della procura costituente il presupposto del contratto e dell'entità del compenso pattuito per il ragionier Fusetti (€ 120.000,00 annui per sei anni), rigettando conseguentemente la domanda di pagamento del compenso di quest'ultimo, che era stata invece accolta in primo grado con la condanna della società in suo favore per €. 705.408,00 oltre rivalutazione ed interessi.

Così argomentando, la Corte di merito implicitamente ha ritenuto priva di pregio l'eccezione di inammissibilità sollevata nella comparsa di costituzione in secondo grado dal Fusetti avverso l'eccezione di nullità della convenzione del 30.4.2013 per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, che non era stata fatta valere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in primo grado, poiché l'accoglimento dell'eccezione in rito era incompatibile con la dichiarata nullità della convenzione.

Ed invero, secondo la sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 26242 del 12.12.2014, il rilievo "ex officio" di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o "di protezione" - deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale.

Ne deriva che avendo chiesto la [OSCURATO:SOCIETA]. in primo grado anche l'annullamento, o la risoluzione per inadempimento della convenzione del 30.4.2013, e non solo la nullità della stessa per averla il Fusetti ingannata in ordine alla pendenza della causa civile promossa nei suoi confronti con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Venezia n. 717/2013 RG, non ha senso interrogarsi sulla riconducibilità di tale ipotesi a quella della nullità contrattuale, perché comunque ben poteva la Corte d'Appello di Venezia verificare d'ufficio la nullità della convenzione impugnata, anche se per una causa diversa da quella fatta valere in primo grado dalla [OSCURATO:SOCIETA]., tanto più che il Fusetti aveva ottenuto dal Tribunale di Venezia la condanna al pagamento del compenso previsto dalla convenzione del 30.4.2013, sull'implicito presupposto che la stessa fosse valida, e che anche la giurisprudenza più risalente di questa Corte ha affermato la rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale risultante ex actis quando del contratto sia stato chiesto in causa l'adempimento. 2) Attraverso la seconda censura ci si duole della violazione o falsa applicazione di una norma di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. e della violazione dell’art. 1346 cod. civ.. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado avrebbe dichiarato la nullità della convenzione del 30.4.2013 sulla scorta di una motivazione generica e contraddittoria, imperniata attorno all’asserita carenza di determinatezza e determinabilità dell’oggetto del contratto, erroneamente individuato nella procura conferita il 30.4.2013 e non, invece, nelle obbligazioni di gestione del campeggio e di pagamento del compenso.

Questo motivo di ricorso é inammissibile per difetto di autosufficienza.

Si lamenta la violazione dell'art. 1346 cod. civ., che stabilisce solo che l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato, o determinabile, ma non si deduce una erronea ricognizione di fattispecie astratta (cfr. al riguardo Cass. n. 7871/2025; cass. n. 3340/2019), e si punta piuttosto ad ottenere una diversa interpretazione della convenzione del 30.4.2013, che arrivi a riconoscerne la validità attraverso il rinvio al contenuto della procura rilasciata in pari data, indicante gli atti che il procuratore poteva compiere con efficacia vincolante per la rappresentata, e non quelli che doveva compiere per convenzione, senza fare riferimento alla violazione di specifici criteri ermeneutici che sarebbero stati commessi dalla Corte d'Appello nella motivazione addotta a sostegno della nullità della convenzione per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto.

L'accertamento della volontà negoziale si sostanzia però in un accertamento di fatto (tra le molte Cass. n. 12360/2014; Cass.9070/2013), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito; tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. sez. lav. ord. 3.7.2024 n.18214; Cass. n. 21576/2019; Cass. n. 20634/2018; Cass.n.4851/2009) e, nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., di una motivazione che valichi la soglia del c.d.

"minimumcostituzionale"; inoltre, per risalente insegnamento, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia di vizi motivazionali esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. sez. lav. ord.3.7.2024 n. 18214; Cass. n. 18375/2006; Cass. n. 22979/2004; Cass. n.12468/2004; Cass. n. 7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass. n.11053/2000). 3) Col terzo motivo si denuncia la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione.

Nel concludere che la convenzione era rimasta priva del suo oggetto per sopravvenuta revoca, la Corte territoriale avrebbe confuso il concetto di “inibizione all’uso” con quello di “revoca”, atteso che lo scopo dell’inibitoria giudiziale intervenuta era quello di ridimensionare, senza tuttavia escludere, i poteri conferiti dalla società al professionista, tanto é vero che solo successivamente all'inibizione la procura era stata poi revocata dalla [OSCURATO:SOCIETA]..

Il motivo é inammissibile.

Dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. da parte dell'art. 54 lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7.8.2012 n. 134, applicabile ratione temporis al presente giudizio, la contraddittorietà della motivazione non é più sindacabile, e la motivazione addotta dall'impugnata sentenza ai punti 5) e 6), sul fatto che l'indicazione nella convenzione del 30.4.2013 della prestazione dovuta dal Fusetti (“gestione del campeggio a mezzo della procura”) era eccessivamente generica, mancando le indicazioni di dettaglio necessarie ad individuare le prestazioni contrattualmente dovute dal ragionier Fusetti, e difettando quindi il requisito di validità dell'oggetto contrattuale costituito dalla determinatezza, o determinabilità (art. 1346 cod. civ.), era sufficiente a soddisfare il cosiddetto minimum costituzionale della motivazione.

Il riferimento dell'impugnata sentenza all'inibizione giudiziale all'uso della procura del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed alle revoca della stessa da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. sopravvenute alla convenzione, come all'entità del compenso pattuito, é stato fatto nell'ambito di un'interpretazione complessiva, solo per rafforzare nel convincimento sul vizio genetico della convenzione sopra descritto il giudice di secondo grado, e non costituisce, come invece assume il ricorrente, la ratio della decisione adottata, per cui essendo definitiva la decisione sulla nullità della convenzione del 30.4.2013 per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, difetta anche l'interesse a censurare le motivazioni meramente aggiuntive addotte dalla Corte d'Appello di Venezia. 4) Con la quarta ed ultima doglianza il Fusetti lamenta la falsa applicazione e violazione di legge in merito alla domanda subordinata di pagamento del compenso secondo la prima convenzione conclusa dalle parti dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che egli aveva riproposto in secondo grado con l'appello incidentale per l'ipotesi in cui fosse ravvisata la nullità della seconda convenzione, quella del 30.4.2013, ritenuta valida in primo grado.

Secondo il ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente attribuito natura novativa all’accordo del 2013, con cui le parti si erano limitate a modificare l’importo del compenso e la durata dell’incarico previsti nella precedente convenzione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla base della rinuncia concordata dalle parti ai compensi dovuti secondo quella prima convenzione e della revoca della prima procura conferita al Fusetti costituente l'oggetto della prima convenzione, senza accertare, a suo avviso, l'aliquid novi e l' animus novandi, che sono richiesti dall'art. 1230 cod. civ. per la novazione oggettiva.

Tale motivo é inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il ricorrente, anziché censurare specificamente la violazione di criteri d'interpretazione della convenzione del 30.4.2013 da parte della Corte d'Appello, o lamentare ex art. 132 cpc, la mancanza totale, o la mera apparenza, o l'insuperabile contraddittorietà della motivazione addotta, inidonea a far comprendere le ragioni della decisione, ha invece invocato la violazione dell'art. 1230 cod. civ., ma non perché abbia attribuito alla Corte d'Appello un'erronea nozione della novazione oggettiva, richiedente in base a quella norma gli elementi essenziali dell'aliquid novi e dell' animus novandi, ma contrapponendo una propria autonoma interpretazione a quella seguita dal giudice di secondo grado, che conduca a negare alla convenzione del 30.4.2013 carattere novativo e che presuppone inammissibilmente una valutazione di merito in sede di legittimità.

Va in proposito richiamata la giurisprudenza di questa Corte già indicata a conclusione della trattazione del secondo motivo di ricorso, inerente all'inammissibilità della prospettazione in sede di legittimità di un'interpretazione alternativa.

In base al principio della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

P.Q.M La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 8.000,00 per compensi, oltre IVA,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29814/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERRICO, che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C.,elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.945/2020depositata il 17.3.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.9.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata nel 2014, la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il ragionier [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare la nullità della convenzione sottoscritta con il professionista il 30.4.2013 per la gestione di un campeggio (della durata di sei anni con compenso annuo di € 120.000,00) per averla il Fusetti ingannata in ordine alla pendenza della causa civile promossa nei suoi confronti con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Venezia n. 717/2013 RG; in subordine per l'annullamento, o la risoluzione per inadempimento di tale convenzione, e per far accertare la non debenza del compenso previsto dal titolo, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione di quanto indebitamente incassato per i primi due trimestri. Costituendosi in giudizio, il Fusetti chiedeva il rigetto delle avverse pretese e domandava, in via riconvenzionale, l’accertamento della validità ed efficacia tra le parti dell’impugnato titolo e del diritto al compenso ivi pattuito di €. 720.000,00 o, in subordine, al compenso indicato in un precedente accordo (€. 80.000,00 annui), stipulato con la società l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per la durata di cinque anni e relativo alla gestione del medesimo campeggio, in relazione al quale, dopo circa un mese, gli era stata revocata la procura ed era iniziata una causa nella quale il ragioniere aveva chiesto il pagamento del compenso, rinunciando poi alle domande proposte nell'ambito della conclusione del contratto del 30.4.2013 e del nuovo conferimento di procura in pari data. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 1812/2016, rigettava le domande dell'attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la condannava al pagamento in favore del professionista del compenso dovuto fino alla scadenza dei sei anni (€ 705.408,00 oltre rivalutazione ed interessi) sulla base della convenzione del 30.4.2013, che prevedeva il pagamento dell'intero compenso anche in caso di revoca della procura conferita al rag. Fusetti per la gestione del campeggio, nonché alle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. interponeva appello avverso la predetta sentenza, riproponendo le domande di primo grado e sollecitando il rilievo officioso della nullità della convenzione del 30.4.2013 per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame, proponendo a sua volta impugnazione incidentale subordinata, per sentir dichiarare il suo diritto a ricevere il compenso di cui all’accordo del 2012 in caso di ritenuta nullità della convenzione del 30.4.2013, ed eccependo l'inammissibilità della nuova eccezione di nullità sollevata in appello dalla controparte. Con la sentenza n. 945/2020 del 17.2/17.3.2020 la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della pronuncia del primo Giudice, dichiarava la nullità della convenzionedel 30.4.2013 ritene ndo che l’oggetto ì difettasse dei requisiti di determinatezza e determinabilità, essendosi i contraenti limitati a una generica descrizione della prestazione dovuta dal ragioniere (gestione del campeggio a mezzo della procura), e che, in ogni caso, la convenzione fosse rimasta priva del suo oggetto per effetto del provvedimento, non impugnato, con cui il Tribunale di Padova aveva inibito al Fusetti l’utilizzo della procura rilasciata dalla società il 30.4.2013. Disponeva altresì la restituzione alla [OSCURATO:SOCIETA]. di quanto versato in base alla sentenza di primo grado. Infine, la Corte territoriale rigettava il gravame incidentale subordinato, stante la natura novativa della convenzione del 30.4.2013, rispetto a quella siglata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], desunta dalla rinuncia alle domande giudiziali di compenso su quest'ultima convenzione fondate dal Fusetti nella causa davanti al Tribunale di Venezia promossa, ed accettata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con compensazione delle spese, e confermata dal contegno manifestato dal Fusetti, che non aveva reagito all'inibizione giudiziale cautelare dell'uso della procura, e condannava quest'ultimo alle spese del doppio grado. Avverso tale sentenza ilFusetti ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro censure, mentre la società [OSCURATO:SOCIETA]. di Speziali di [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA]. di Corrado di Panigai C., ha resistito con controricorso. Nell’imminenza dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Col primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un’eccezione preliminare di diritto, la violazione di legge e il vizio di omessa pronuncia. La Corte lagunare avrebbe omesso di esaminare e dedurre in ordine all’eccezione –formulata dall’odierno ricorrente all’atto della costituzione nel giudizio di seconde cure – di inammissibilità della nuova eccezione di nullità della convenzione del 30.4.2013 per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la prima volta in sede di gravame, e fondata su presupposti fattuali diversi da quelli posti a base della domanda di nullità della stessa convenzione impropriamente avanzata in primo grado. Il motivo é infondato, perché il vizio di omessa pronuncia non é ravvisabile quando la sentenza abbia assunto una decisione che comporti l'implicito rigetto della domanda od eccezione formulata dalla parte, anche se manchi sul punto una specifica motivazione (vedi in tal senso Cass. 18.8.2018 n. 20718; Cass. 11.9.2015 n. 17956; Cass. 4.9.2011 n. 20311). Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, infatti, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia. Nella specie, la sentenza impugnata ha dichiarato la nullità della convenzione conclusa dalle parti il 30.4.2013 per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, indicato solo nella “gestione del campeggio a mezzo della procura”, senza specificare le singole attività ed atti che il procuratore avrebbe dovuto compiere nell'ambito del rapporto contrattuale con la [OSCURATO:SOCIETA]., anche in ragione della revoca della procura costituente il presupposto del contratto e dell'entità del compenso pattuito per il ragionier Fusetti (€ 120.000,00 annui per sei anni), rigettando conseguentemente la domanda di pagamento del compenso di quest'ultimo, che era stata invece accolta in primo grado con la condanna della società in suo favore per €. 705.408,00 oltre rivalutazione ed interessi. Così argomentando, la Corte di merito implicitamente ha ritenuto priva di pregio l'eccezione di inammissibilità sollevata nella comparsa di costituzione in secondo grado dal Fusetti avverso l'eccezione di nullità della convenzione del 30.4.2013 per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, che non era stata fatta valere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in primo grado, poiché l'accoglimento dell'eccezione in rito era incompatibile con la dichiarata nullità della convenzione. Ed invero, secondo la sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 26242 del 12.12.2014, il rilievo "ex officio" di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o "di protezione" - deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale. Ne deriva che avendo chiesto la [OSCURATO:SOCIETA]. in primo grado anche l'annullamento, o la risoluzione per inadempimento della convenzione del 30.4.2013, e non solo la nullità della stessa per averla il Fusetti ingannata in ordine alla pendenza della causa civile promossa nei suoi confronti con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Venezia n. 717/2013 RG, non ha senso interrogarsi sulla riconducibilità di tale ipotesi a quella della nullità contrattuale, perché comunque ben poteva la Corte d'Appello di Venezia verificare d'ufficio la nullità della convenzione impugnata, anche se per una causa diversa da quella fatta valere in primo grado dalla [OSCURATO:SOCIETA]., tanto più che il Fusetti aveva ottenuto dal Tribunale di Venezia la condanna al pagamento del compenso previsto dalla convenzione del 30.4.2013, sull'implicito presupposto che la stessa fosse valida, e che anche la giurisprudenza più risalente di questa Corte ha affermato la rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale risultante ex actis quando del contratto sia stato chiesto in causa l'adempimento. 2) Attraverso la seconda censura ci si duole della violazione o falsa applicazione di una norma di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. e della violazione dell’art. 1346 cod. civ.. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado avrebbe dichiarato la nullità della convenzione del 30.4.2013 sulla scorta di una motivazione generica e contraddittoria, imperniata attorno all’asserita carenza di determinatezza e determinabilità dell’oggetto del contratto, erroneamente individuato nella procura conferita il 30.4.2013 e non, invece, nelle obbligazioni di gestione del campeggio e di pagamento del compenso. Questo motivo di ricorso é inammissibile per difetto di autosufficienza. Si lamenta la violazione dell'art. 1346 cod. civ., che stabilisce solo che l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato, o determinabile, ma non si deduce una erronea ricognizione di fattispecie astratta (cfr. al riguardo Cass. n. 7871/2025; cass. n. 3340/2019), e si punta piuttosto ad ottenere una diversa interpretazione della convenzione del 30.4.2013, che arrivi a riconoscerne la validità attraverso il rinvio al contenuto della procura rilasciata in pari data, indicante gli atti che il procuratore poteva compiere con efficacia vincolante per la rappresentata, e non quelli che doveva compiere per convenzione, senza fare riferimento alla violazione di specifici criteri ermeneutici che sarebbero stati commessi dalla Corte d'Appello nella motivazione addotta a sostegno della nullità della convenzione per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto. L'accertamento della volontà negoziale si sostanzia però in un accertamento di fatto (tra le molte Cass. n. 12360/2014; Cass.9070/2013), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito; tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. sez. lav. ord. 3.7.2024 n.18214; Cass. n. 21576/2019; Cass. n. 20634/2018; Cass.n.4851/2009) e, nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., di una motivazione che valichi la soglia del c.d. "minimumcostituzionale"; inoltre, per risalente insegnamento, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia di vizi motivazionali esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. sez. lav. ord.3.7.2024 n. 18214; Cass. n. 18375/2006; Cass. n. 22979/2004; Cass. n.12468/2004; Cass. n. 7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass. n.11053/2000). 3) Col terzo motivo si denuncia la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione. Nel concludere che la convenzione era rimasta priva del suo oggetto per sopravvenuta revoca, la Corte territoriale avrebbe confuso il concetto di “inibizione all’uso” con quello di “revoca”, atteso che lo scopo dell’inibitoria giudiziale intervenuta era quello di ridimensionare, senza tuttavia escludere, i poteri conferiti dalla società al professionista, tanto é vero che solo successivamente all'inibizione la procura era stata poi revocata dalla [OSCURATO:SOCIETA].. Il motivo é inammissibile. Dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. da parte dell'art. 54 lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7.8.2012 n. 134, applicabile ratione temporis al presente giudizio, la contraddittorietà della motivazione non é più sindacabile, e la motivazione addotta dall'impugnata sentenza ai punti 5) e 6), sul fatto che l'indicazione nella convenzione del 30.4.2013 della prestazione dovuta dal Fusetti (“gestione del campeggio a mezzo della procura”) era eccessivamente generica, mancando le indicazioni di dettaglio necessarie ad individuare le prestazioni contrattualmente dovute dal ragionier Fusetti, e difettando quindi il requisito di validità dell'oggetto contrattuale costituito dalla determinatezza, o determinabilità (art. 1346 cod. civ.), era sufficiente a soddisfare il cosiddetto minimum costituzionale della motivazione. Il riferimento dell'impugnata sentenza all'inibizione giudiziale all'uso della procura del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed alle revoca della stessa da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. sopravvenute alla convenzione, come all'entità del compenso pattuito, é stato fatto nell'ambito di un'interpretazione complessiva, solo per rafforzare nel convincimento sul vizio genetico della convenzione sopra descritto il giudice di secondo grado, e non costituisce, come invece assume il ricorrente, la ratio della decisione adottata, per cui essendo definitiva la decisione sulla nullità della convenzione del 30.4.2013 per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, difetta anche l'interesse a censurare le motivazioni meramente aggiuntive addotte dalla Corte d'Appello di Venezia. 4) Con la quarta ed ultima doglianza il Fusetti lamenta la falsa applicazione e violazione di legge in merito alla domanda subordinata di pagamento del compenso secondo la prima convenzione conclusa dalle parti dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che egli aveva riproposto in secondo grado con l'appello incidentale per l'ipotesi in cui fosse ravvisata la nullità della seconda convenzione, quella del 30.4.2013, ritenuta valida in primo grado. Secondo il ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente attribuito natura novativa all’accordo del 2013, con cui le parti si erano limitate a modificare l’importo del compenso e la durata dell’incarico previsti nella precedente convenzione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla base della rinuncia concordata dalle parti ai compensi dovuti secondo quella prima convenzione e della revoca della prima procura conferita al Fusetti costituente l'oggetto della prima convenzione, senza accertare, a suo avviso, l'aliquid novi e l' animus novandi, che sono richiesti dall'art. 1230 cod. civ. per la novazione oggettiva. Tale motivo é inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorrente, anziché censurare specificamente la violazione di criteri d'interpretazione della convenzione del 30.4.2013 da parte della Corte d'Appello, o lamentare ex art. 132 cpc, la mancanza totale, o la mera apparenza, o l'insuperabile contraddittorietà della motivazione addotta, inidonea a far comprendere le ragioni della decisione, ha invece invocato la violazione dell'art. 1230 cod. civ., ma non perché abbia attribuito alla Corte d'Appello un'erronea nozione della novazione oggettiva, richiedente in base a quella norma gli elementi essenziali dell'aliquid novi e dell' animus novandi, ma contrapponendo una propria autonoma interpretazione a quella seguita dal giudice di secondo grado, che conduca a negare alla convenzione del 30.4.2013 carattere novativo e che presuppone inammissibilmente una valutazione di merito in sede di legittimità. Va in proposito richiamata la giurisprudenza di questa Corte già indicata a conclusione della trattazione del secondo motivo di ricorso, inerente all'inammissibilità della prospettazione in sede di legittimità di un'interpretazione alternativa. In base al principio della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. P.Q.M La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 8.000,00 per compensi, oltre IVA,
Sentenza Cassazione n. 26765/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris