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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 27133/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 22/12/2022, che ha dichiarato de plano l'inammissibilità dell'istanza di revisione avanzata dal ricorrente avverso la sentenza di condanna al medesimo inflitta dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in ordine al reato di concorso in estorsione aggravata anche dall'art. 7 d.l. n. 152/1991 (capo B della rubrica).

Al riguardo, con un unico motivo deduce «l'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 634 cod. proc. pen. per il ritenuto profilo di manifesta infondatezza della richiesta di revisione».

In particolare, la Corte d'appello, a fronte di una richiesta di revisione - formulata in ragione degli esiti forniti dal contenuto di una consulenza di parte - relativa all'esecuzione di una perizia di trascrizione di alcune intercettazioni ambientali mai espletata prima (essendosi proceduto con rito abbreviato) - aveva omesso «ogni motivazione finalizzata a stabilire se il nuovo metodo di acquisizione della prova applicato alle emergenze processuali già acquisite fosse in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e se i risultati così conseguiti, o da soli o insieme con le prove già valutate, possano fa sorgere il ragionevole dubbio della non colpevolezza della persona di cui è stata affermata la penale responsabilità con una sentenza passata in giudicato».

2. Con requisitoria del 21/03/2023 il pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Coglie nel segno il ricorrente laddove evidenzia che in tema di ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, mentre l'art. 631 cod. proc. pen. richiede la formulazione di un giudizio prognostico astratto in ordine all'inidoneità dei nuovi elementi di prova, se accertati, a determinare la sostituzione della decisione irrevocabile di condanna con una di proscioglimento, con una qualsiasi delle formule di cui ai richiamati artt.529, 530 e 531 cod. proc. pen. (ivi compresa, quindi, anche quella prevista dal comma 2 del citato art. 530), l'art. 634 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'inammissibilità della richiesta quando questa risulti "manifestamente infondata", postula un diverso tipo di valutazione, non più astratto, ma concreto, in diretta ed immediata correlazione col tema di indagine proposto, ai fini del riscontro in ordine alla persuasività ed alla congruenza dei risultati probatori posti a base dell'impugnazione straordinaria.

Tale valutazione, peraltro, non può mai consistere in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione, necessariamente da svolgersi nel contraddittorio delle parti e non esitabile de plano, ma implica soltanto una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, finalizzata alla verifica dell'eventuale sussistenza di un'infondatezza che, in quanto definita come "manifesta" , deve essere rilevabile ictu ocu/i, senza necessità di ricorrere ad approfonditi esami.

Nel caso in esame, la Corte di merito ha escluso la nuova prova sul rilievo che nulla viene specificamente dedotto sulla novità delle metodiche che consentirebbero di pervenire ad una trascrizione più affidabile, omettendo però una motivazione volta a stabilire se il nuovo metodo applicato alle emergenze processuali già acquisite sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli ottenuti e se i risultati così conseguiti, da soli o insieme con le prove già valutate, possano far sorgere il ragionevole dubbio della non colpevolezza dell'imputato, affermata con sentenza irrevocabile; tenuto conto, altresì, che la consulenza di parte dimostrerebbe l'inesistenza di specifici riferimenti testuali a contenuto accusatorio trascritti nel corso di una conversazione ambientale e, dunque, involgerebbe non una differente valutazione di quelli già acquisiti, bensì dati obiettivi nuovi prospettati dal ricorrente come idonei ad inficiare gli esiti di quella platea probatoria su cui si è formato il giudicato.

2. In conclusione, va annullata l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 22/12/2022, che ha dichiarato de plano l'inammissibilità dell'istanza di revisione avanzata dal ricorrente avverso la sentenza di condanna al medesimo inflitta dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in ordine al reato di concorso in estorsione aggravata anche dall'art. 7 d.l. n. 152/1991 (capo B della rubrica). Al riguardo, con un unico motivo deduce «l'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 634 cod. proc. pen. per il ritenuto profilo di manifesta infondatezza della richiesta di revisione». In particolare, la Corte d'appello, a fronte di una richiesta di revisione - formulata in ragione degli esiti forniti dal contenuto di una consulenza di parte - relativa all'esecuzione di una perizia di trascrizione di alcune intercettazioni ambientali mai espletata prima (essendosi proceduto con rito abbreviato) - aveva omesso «ogni motivazione finalizzata a stabilire se il nuovo metodo di acquisizione della prova applicato alle emergenze processuali già acquisite fosse in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e se i risultati così conseguiti, o da soli o insieme con le prove già valutate, possano fa sorgere il ragionevole dubbio della non colpevolezza della persona di cui è stata affermata la penale responsabilità con una sentenza passata in giudicato». 2. Con requisitoria del 21/03/2023 il pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Coglie nel segno il ricorrente laddove evidenzia che in tema di ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, mentre l'art. 631 cod. proc. pen. richiede la formulazione di un giudizio prognostico astratto in ordine all'inidoneità dei nuovi elementi di prova, se accertati, a determinare la sostituzione della decisione irrevocabile di condanna con una di proscioglimento, con una qualsiasi delle formule di cui ai richiamati artt.529, 530 e 531 cod. proc. pen. (ivi compresa, quindi, anche quella prevista dal comma 2 del citato art. 530), l'art. 634 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'inammissibilità della richiesta quando questa risulti "manifestamente infondata", postula un diverso tipo di valutazione, non più astratto, ma concreto, in diretta ed immediata correlazione col tema di indagine proposto, ai fini del riscontro in ordine alla persuasività ed alla congruenza dei risultati probatori posti a base dell'impugnazione straordinaria. Tale valutazione, peraltro, non può mai consistere in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione, necessariamente da svolgersi nel contraddittorio delle parti e non esitabile de plano, ma implica soltanto una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, finalizzata alla verifica dell'eventuale sussistenza di un'infondatezza che, in quanto definita come "manifesta" , deve essere rilevabile ictu ocu/i, senza necessità di ricorrere ad approfonditi esami. Nel caso in esame, la Corte di merito ha escluso la nuova prova sul rilievo che nulla viene specificamente dedotto sulla novità delle metodiche che consentirebbero di pervenire ad una trascrizione più affidabile, omettendo però una motivazione volta a stabilire se il nuovo metodo applicato alle emergenze processuali già acquisite sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli ottenuti e se i risultati così conseguiti, da soli o insieme con le prove già valutate, possano far sorgere il ragionevole dubbio della non colpevolezza dell'imputato, affermata con sentenza irrevocabile; tenuto conto, altresì, che la consulenza di parte dimostrerebbe l'inesistenza di specifici riferimenti testuali a contenuto accusatorio trascritti nel corso di una conversazione ambientale e, dunque, involgerebbe non una differente valutazione di quelli già acquisiti, bensì dati obiettivi nuovi prospettati dal ricorrente come idonei ad inficiare gli esiti di quella platea probatoria su cui si è formato il giudicato. 2. In conclusione, va annullata l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzar