CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 46603/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Oristano in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b) e comma 2 bis Dlgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Terralba il 22 dicembre 2016 alla pena di mesi 4 di arresto euro 2000 di ammenda. Con memoria depositata il 25 ottobre 2022 il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Rilevato che l'unico motivo del ricorso, volto a contestare la affermazione della responsabilità penale e il mancato esercizio del potere di rinnovazione dell'istruttoria in appello con riferimento alla assunzione della testimonianza di Cicu (che avrebbe dovuto spiegare quanto riferito da Fresi in caserma la sera del controllo, ovvero che aveva bevuto la birra dopo essere stato fermato e non prima), sollecita la Corte di legittimità ad una inammissibile rivalutazione alternativa delle fonti probatorie. L'apprezzamento in ordine alla assoluta necessità di disporre la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità: la Corte di Appello ha confermato la ricostruzione dei fatti di cui alla sentenza di primo grado attraverso una analitica confutazione delle obiezioni del ricorrente ( pag.4 e 5). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]