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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20360/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ASSTMantova, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale p.e.c. come da Registri di Giustizia- ricorrente –contro1)[OSCURATO:PERSONA] 2) [OSCURATO:PERSONA], 3) [OSCURATO:PERSONA], 4)[OSCURATO:PERSONA] 5) [OSCURATO:PERSONA], 6) [OSCURATO:PERSONA], 7)[OSCURATO:PERSONA] 8) [OSCURATO:PERSONA], 9) [OSCURATO:PERSONA], 10)[OSCURATO:PERSONA], 11) [OSCURATO:PERSONA], 12) Di TommasoKlevist 16) [OSCURATO:PERSONA] 17) [OSCURATO:PERSONA], 18) MignuoloVincenzo 19) [OSCURATO:PERSONA] 20) [OSCURATO:PERSONA], 21) PeraniNara, 22) [OSCURATO:PERSONA] 23) [OSCURATO:PERSONA] 24) [OSCURATO:PERSONA],25) [OSCURATO:PERSONA]; 26) [OSCURATO:PERSONA], 27) ScandaliatoElisabetta 28) [OSCURATO:PERSONA], 29) [OSCURATO:PERSONA], 30) TargiaMassimo, 31) [OSCURATO:PERSONA], 32) [OSCURATO:PERSONA], 33) [OSCURATO:PERSONA],tutti rappresentati e difesi dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Angelis, con domiciliodigitale pec come da Registri da Giustizia.- controricorrenti -Numero registro generale 20615/2025Numero sezionale 764/2026Numero di raccolta generale 20360/2026Data pubblicazione 17/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.65/2025 depositatail 17/04/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro8.000,00 per compensi (considerando il numero dei controricorrenti e laserialità della materia), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 16/06/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ASSTMantova, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale p.e.c. come da Registri di Giustizia- ricorrente –contro1)[OSCURATO:PERSONA] 2) [OSCURATO:PERSONA], 3) [OSCURATO:PERSONA], 4)[OSCURATO:PERSONA] 5) [OSCURATO:PERSONA], 6) [OSCURATO:PERSONA], 7)[OSCURATO:PERSONA] 8) [OSCURATO:PERSONA], 9) [OSCURATO:PERSONA], 10)[OSCURATO:PERSONA], 11) [OSCURATO:PERSONA], 12) Di TommasoKlevist 16) [OSCURATO:PERSONA] 17) [OSCURATO:PERSONA], 18) MignuoloVincenzo 19) [OSCURATO:PERSONA] 20) [OSCURATO:PERSONA], 21) PeraniNara, 22) [OSCURATO:PERSONA] 23) [OSCURATO:PERSONA] 24) [OSCURATO:PERSONA],25) [OSCURATO:PERSONA]; 26) [OSCURATO:PERSONA], 27) ScandaliatoElisabetta 28) [OSCURATO:PERSONA], 29) [OSCURATO:PERSONA], 30) TargiaMassimo, 31) [OSCURATO:PERSONA], 32) [OSCURATO:PERSONA], 33) [OSCURATO:PERSONA],tutti rappresentati e difesi dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Angelis, con domiciliodigitale pec come da Registri da Giustizia.- controricorrenti -Numero registro generale 20615/2025Numero sezionale 764/2026Numero di raccolta generale 20360/2026Data pubblicazione 17/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.65/2025 depositatail 17/04/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro8.000,00 per compensi (considerando il numero dei controricorrenti e laserialità della materia), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 16/06/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20360/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris