CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25083/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza al Giudicedell'esecuzione in diversa persona fisica.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, in qualità di giudicedell’esecuzione, ha accolto l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. promossa daVincenzo CANNARIATO tesa ad ottenere, in fase esecutiva, il riconoscimento delvincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze1) sentenza n. 8/2024 emessa dalla Corte d’assise di Appello di Palermo indata 30 maggio 2024, irrevocabile il 10 dicembre 2024, di condanna, in esito agiudizio abbreviato, alla pena di anni nove, mesi sei e giorni venti di reclusioneed euro 3.000 di multa (così come rettificata in punto di pena dalla sentenzaemessa da questa Corte del 10 dicembre 2024), in ordine al reato di cui agli artt.56 e 628 cod. pen. e 23 legge n. 110 del 1975;2) sentenza n. 320/2024 del GUP del Tribunale di Palermo in data 13 marzo2024, irrevocabile il 9 ottobre 2025, di condanna, in esito a giudizio abbreviato,alla pena di anni otto di reclusione ed euro 4.000 di multa, in ordine al reato dicui all’art. 628 cod. pen. e art. 23 legge n. 110 del 1975,e, per l’effetto, ha rideterminato la pena complessiva in quella di anniquindici di reclusione ed euro 5.000,00, previa individuazione “della pena piùgrave in quella già considerata come tale nella sentenza di cui al punto 1) cheprecede, aumentata per la continuazione “esterna” con la pena di cui allasentenza 2).2. Avverso la suindicata ordinanza propone ricorso per cassazione, a mezzodifensore, limitatamente al trattamento sanzionatorio, il CANNARIATO che, conun unico articolato motivo, deduce erronea applicazione degli artt. 81 cpv. cod.pen. e 671 cod. pen. nonché 187 disp. att. cod. proc. pen. e correlato difettomotivazionale del provvedimento impugnato, contestando, da un lato, il criterioadottato dal giudice di esecuzione per l’individuazione del reato più grave (dautilizzare come base di calcolo su cui operare gli aumenti per la continuazioneinterna ed esterna) e, dall’altro, l’omessa motivazione della misura degli aumentieffettuati per i reati-satellite.Il ricorrente deduce che, applicata la regola di cui all’art. 187 disp. att. cod.proc. pen., il reato più grave da assumere come base per il calcolo della penafinale deve essere individuato in quello per il quale è stata comminata inconcreto la pena più elevata e, cioè, quello di cui al capo 1) della sentenza dellaCorte d’assise di appello di Palermo; pena, quest’ultima, sulla quale il Giudicedell’esecuzione avrebbe dovuto operare gli aumenti di pena derivanti dalriconoscimento del vincolo della continuazione tra le due sentenze di condanna epoi ridurre per la scelta del rito abbreviato comune ad entrambi i giudizi.3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scrittadel 9 giugno 2026, ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento conrinvio dell’ordinanza impugnata con rinvio al giudice dell’esecuzione in diversacomposizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.1. Giova premettere in diritto che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ilgiudice dell'esecuzione può applicare in executivis l’istituto della continuazionenel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimentidistinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reatiseparatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma.Secondo costante giurisprudenza di legittimità (da ultimo ribadita da Sez. 1,n. 17498 del 1/01/2024, S., Rv. 286261-01), qualora sia applicata in sedeesecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena piùgrave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio dicognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena basequella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosidall’aumento per i reati satelliti che va determinato ex novo dal giudicedell’esecuzione (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, P.G. in proc. Esposito, Rv.229822-01): ciò anche in relazione a quelli già riuniti nella continuazione con ilreato più grave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del15/01/2009, Neder, Rv. 243375-01).In altri termini, il giudice dell'esecuzione che deve procedere allarideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamentegiudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate anorma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudicedella cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave esolo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice,operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti incontinuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1 n. 21424 del19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845-01), al fine di consentire il vaglio dicongruità della pena concordata che lo stesso è tenuto ad effettuare, facendoperaltro attenzione a quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite inmisura non superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenzairrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino,Rv. 268735; Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, dep. 25/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv.265909; Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Palaia, Rv. 260847-01).2. Nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione non si è attenuto a taliprincipi ed ha determinato la pena finale utilizzando un metodo non consentito,caratterizzato dalla sottrazione di mesi due di reclusione dalla pena risultante dacumulo materiale delle pene irrogate dalle singole sentenze di condanna.Il giudice dell'esecuzione, così facendo, non ha dato conto dei singoliaumenti di pena applicati per i reati satellite.Tanto induce a ritenere sussistente in parte qua il vizio dedotto dalricorrente e a disporre, di conseguenza, l’annullamento dell’ordinanza impugnata– nella sola parte, ovviamente, relativa alla determinazione della pena base, daindividuarsi tra quelle inflitte per i singoli contestati nell’ambito di ciascuno deidue procedimenti, e alla determinazione degli aumenti per i reati satellite – conrinvio al Tribunale di Palermo, in diversa persona fisica (Corte cost., sent. n. 183del 2013), per un nuovo calcolo della pena che, libero nell’esito, sia frutto dellacongiunta considerazione di tutti gli elementi dedotti e potenzialmente rilevanti. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente al trattamento sanzionatorio, conrinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo - ufficio GIP, in diversa personafisica.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]