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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23863/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 21 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Como, pronunciata il 13 gennaio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato ex art. 646, 61, n.11. cod. pen..

Ritenuto che, come da produzione documentale introdotta dalla difesa del ricorrente, in data 12 aprile 2023 è intervenuta formale remissione di querela con contestuale accettazione da parte del [OSCURATO:PERSONA].

Visto l'art. 10 del d.lgs. n. 36 del 2018 P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 21 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Como, pronunciata il 13 gennaio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato ex art. 646, 61, n.11. cod. pen.. Ritenuto che, come da produzione documentale introdotta dalla difesa del ricorrente, in data 12 aprile 2023 è intervenuta formale remissione di querela con contestuale accettazione da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Visto l'art. 10 del d.lgs. n. 36 del 2018 P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 23863/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris