CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00397/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PERUGIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Perugia, su appello del Pubblico ministero e in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di omicidio colposo di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. 2. La Corte territoriale ha ricostruito il fatto come segue. L'AUDI del Merendoni stava viaggiando a circa 130 Km/h in un tratto gravato da limite di 110 Km/h situato in prossimità di un restringimento di carreggiata, ove esisteva ulteriore limitazione di velocità pari a 80 Km/h; accortosi del restringimento ormai prossimo, il Merendoni aveva bruscamente frenato, perdendo il controllo del mezzo e, dopo avere scarrocciato, aveva investito la SEAT (che lo precedeva) condotta da [OSCURATO:PERSONA] (che viaggiava nei limiti consentiti), continuando poi a carambolare sino a fermarsi a circa una novantina di metri; la SEAT, a causa della collisione (verificatasi fra lo spigolo anteriore destro dell'AUDI e la fiancata sinistra della SEAT), aveva a sua volta iniziato a sbandare, andando ad urtare dapprima verso il guard-rail a destra, per essere poi sbalzata verso la carreggiata opposta (tramite un varco ivi esistente nello spartitraffico new-jersey) ed essere definitivamente investita dalla FIAT Marea che sopraggiungeva in senso contrario nella corsia di sorpasso. [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza del sinistro, era deceduto per le gravi ferite riportate. I giudici di appello, rinnovata l'istruttoria, hanno ritenuto inattendibile la differente ricostruzione della fase iniziale della dinamica del sinistro offerta, nel dibattimento di primo grado, dal teste Canolla (secondo cui il conducente della SEAT aveva improvvisamente deviato la propria marcia verso sinistra, di fatto "tagliando la strada" all'AUDI che sopraggiungeva da tergo), su cui si era basato il dubbio che aveva fondato l'assoluzione del Tribunale. Ha quindi ritenuto provato il comportamentb colposo contestato all'imputato, determinato dalla eccessiva velocità tenuta sul luogo del sinistro in rapporto alle condizioni della strada, e ciò anche se vi fosse effettivamente stata una repentina e ingiustificata manovra di scarto a sinistra da parte della SEAT, per come raccontata in precedenza dal Canolla ma non confermata in sede di appello.3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei propri difensori, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato, sotto il profilo della violazione del principio del ragionevole dubbio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. Deduce che la condanna del prevenuto si basa su un dato privo di rilevanza probatoria: le sommarie informazioni rese nell'immediatezza dei fatti dal Canolla, ritenute antitetiche rispetto alla propalazione dibattimentale. L'accento posto dalla Corte territoriale sulle differenti versioni del Canolla è erroneo, posto che l'unica versione del teste, passibile di analisi, è quella espletata nel contraddittorio dibattimentale. Il teste, a causa del vuoto mnemonico manifestato in sede di appello, ha richiamato in proprio soccorso quanto precedentemente dichiarato innanzi al giudice di primo grado, mentre non sono utilizzabili, a fini di prova, le sommarie informazioni rese in sede di indagini, se non per valutare la credibilità del teste. È fallace l'affermazione della Corte di appello nella parte in cui reputa il Canolla labile dal punto di vista probatorio. La motivazione è erronea in quanto parte da un dato probatoriannente inesistente, e pertanto difetta di forza persuasiva superiore, mal governando le linee interpretative in tema di dubbio paritetico. Non è stata fornita una motivazione rafforzata, posto che la Corte ha dato alla prova dichiarativa un diverso significato senza avvedersi che il teste, nel confermare quanto detto in dibattimento, in realtà confermava la versione profusa in primo grado. Si tratta, quindi, della rivalutazione del medesimo risultato probatorio, priva di forza persuasiva superiore sotto il profilo del ragionevole dubbio. II) Vizio di motivazione, sotto il profilo della verifica della misura soggettiva della colpa. Deduce che la Corte territoriale ha trascurato di indicare in base a quali elementi l'automobilista' attinto dalla repentina manovra della vittima fosse, nel caso concreto, in condizione di percepire in anticipo tale comportamento e che qualora la velocità fosse stata inferiore l'evento si sarebbe verificato con conseguenze meno nefaste. In mancanza di tale indicazione, la regola cautelare prevista dall'art. 141 cod. strada è stata applicata in relazione alla mera probabilità che ogni macchina che si supera possa compiere una repentina svolta a sinistra, a prescindere dalla ragionevole possibilità che ciò di fatto avvenisse. Non è stato in tal modo colmato il vuoto probatorio rilevato dal primo giudice in merito all'esigibilità da parte del prevenuto di un comportamento di guida diverso da quello tenuto. L'indagine sulla valenza causale del comportamento alternativo lecito si è limitata ad evidenziare la violazione della regola cautelare, senza spiegare perché il mantenimento di una velocità inferiore avrebbe effettivamente evitato l'impatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è privo di pregio e deve essere rigettato. 2. [OSCURATO:PERSONA] motivo è infondato. La motivazione della sentenza impugnata sfugge ai rilievi prospettati da parte ricorrente. In primo luogo, la valutazione delle dichiarazioni predibattimentali rese dal teste Canolla è stata legittimamente svolta dalla Corte territoriale al fine di delibare il parametro della credibilità delle stesse, secondo quanto previsto dall'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. In secondo luogo, la Corte di merito ha rilevato il contrasto fra le dichiarazioni predibattimentali e quelle rese dallo stesso teste in dibattimento, riscontrando che il Canolla, risentito in sede di rinnovazione dibattimentale in appello, non aveva ricordato i dettagli del sinistro, ma aveva confermato tutte le sue precedenti dichiarazioni, così sostanzialmente mostrando di ritenere identiche fra loro le due versioni da lui precedentemente rese, ivi comprese quelle predibattimentali, che invece erano state diverse con riferimento alla identificazione della fase iniziale della dinamica del sinistro. La Corte territoriale ha quindi valutato come complessivamente inattendibili le deposizioni rese dal teste Canolla in ordine alla prima fase della dinamica del sinistro, ragionevolmente valorizzando, di contro, tutti gli altri elementi emersi, coerenti con l'affermazione che l'incidente non era stato causato da una manovra repentina della SEAT (scarto improvviso a sinistra) ma solo dalla condotta imprudente dell'imputato il quale, procedendo ad una velocità eccessiva per le condizioni della strada, avvedutosi della SEAT che viaggiava regolarmente davanti a lui, aveva dovuto imprimere una brusca frenata che aveva determinato la perdita del controllo del mezzo, cui aveva fatto seguito lo scarrocciamento che aveva portato l'AUDI a collidere contro la fiancata sinistra della SEAT, cui era seguito il successivo urto fatale di quest'ultima autovettura contro quella proveniente dalla corsia opposta. La sentenza impugnata ha poi correttamente confutato il ragionamento del giudice di primo grado che aveva escluso il nesso causale sulla base del doppio urto subito dalla SEAT, ritenendo causalmente efficiente soltanto la seconda collisione contro l'autovettura marciante in senso contrario; tesi chiaramente insostenibile ed erronea in diritto per il generale principio dell'equivalenza delle cause ex art. 41 cod. pen., trattandosi di serie causale indubbiamente avviata dalla collisione ad opera dell'AUDI condotta dall'imputato. 3. Il secondo motivo rimane assorbito, proprio perché la motivazione della sentenza di appello ha escluso la ricostruzione fattuale alternativa del primo giudice secondo impeccabili criteri logici, confrontandosi con le argomentazioni della prima sentenza, di cui è stata adeguatamente evidenziata l'incompletezza ed erroneità in punto di nesso causale. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]