CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 27420/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le [OSCURATO:PERSONA], n. 123, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona della sua procuratrice [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2829/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 7.12.2020, R.G.n. 1132/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Conla s entenza in epigrafe indicata , la Corte d'appello di Roma rigettava il reclamoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva rigetta t o l’opposizione dellostesso avverso l’ordinanza ex art. 1, comma 49, L. n. 92/2012, con la quale il medesimo tribunale, all’esito della fase sommaria,pure a veva respinto le sue domande volte ad ottenere : la dichiarazione di nullità del recesso intimato in data 30 .12.2016, nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo intrapresa dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con conseguente condanna di quest’ultima alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento al giorno dell’effettiva reintegrazione, nella misura ritenuta di giustizia, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo; in via subordinata, la nullità o comunque l’illegittimità del licenziamento intimato per violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, L. n. 223/1991 e comunque in violazione dell’art. 4, comma 3, stessa legge, con conseguente condanna della suddetta società alla reintegrazionenel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dalla data del recesso sino a quello dell’effettiva reintegrazione, nella misura di 12 mensilità o nella misura ritenuta di giustizia, con condanna della società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, maggiorati di interessi nella misura legale; in via ulteriormente subordinata, il pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 5, L. n. 300/1970; vinte le spese. 2. In esito ad ampia ricostruzione dei fattie disamina dei motivi di gravame, la Corte capitolina accertava la rispondenza della comunicazione di avvio della procedura in data 5 ottobre 2016 ai requisiti prescritti dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3; comunicazione la quale illustrava le ragioni della crisi che rendeva necessaria la procedura di licenziamento collettivo interessante 1.666 lavoratori delle Divisioni 1 e 2 di Roma e tutti gli 845 de ll'unità produttiva di Napoli, con applicazione dei criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all'interno di ciascuno dei predetti siti interessati dagli esuberi. Essa dava altresì conto della conclusione dell'accordo con verbale del 21 e 22 dicembre 2016, sottoscritto da tutte le parti sociali, con esclusione della sottoscrizione soltanto delle RSU di Roma. 3. In estrema sintesi, la Corte d'appello negava quindi che la suindicata limitazione della platea degli esuberi alle due divisioni di Romae all'unità produttiva di Napoli costituisse vizio della procedura, avuto riguardo all'esplicita illustrazione delle sue ragioni nella comunicazione di avvio, per l'ubicazione ad almeno 500 km di distanza delle sedi non interessate , tale da rendere antieconomico, rispetto alle esigenze riorganizzative della società, in luogo di un licenziamento, un trasferimento collettivo (avendo peraltro soltanto diciassette lavoratori accettato un trasferimento individuale in diversa sede, rispetto all'offerta di revoca fino ad un massimo di 75 licenziamenti in favore di chi per iscritto avesse richiesto di essere trasferito). Né, infine, potevano ritenersi fungibili le mansioni degli operatori inbound(aventi accesso ai programmi del cliente e dediti ad attività più complessa di risoluzione di problemi della chiamante), tra i quali illavoratore attual e ricorrent e , assunti con contratto di lavoro subordinato addetti alle divisioni e unità soppresse, e quelle degli operatori outbound , adibiti a ricerche di mercato e rilevazioni statistiche ed essenzialmente reclutati come collaboratori coordinati e continuativi: senza alcuna promiscuità di personale in riferimento ad attività tipologicamente diverse. 4. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a seimotivi. 5. L’intimata ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è rubricato come segue: “ Le ragioni dell’impugnazione, violazione degli articoli 4 e 5 della legge 223 del 1991. Il mezzo utilizzato dall’intimata per aggirare la procedura di legge”. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia: “ Falsa applicazione dell’articolo 4 comma 3”. 3. Con il terzo motivo, deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 9 della legge 223 del 1991”. 4. Con il quarto motivo, denuncia: “Violazione dell’art. 5 comma 1 in relazione al n. 3 dell’art. 360 cpc”. 5. Con il quinto motivo, denuncia: “Violazione efalsa applicazione articolo 5 comma 1 della legge 223 del 1991”. 6. Con il sesto motivo, denuncia: “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cpc, travalica mento dei poteri di interpretazione della domanda. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2del d.lgs. 81 del 2015, nonché dei commi 3 e 9 dell’art. 4 e dell’art. 5 della legge 223 del 1991”. 7. Occorre, anzitutto, considerare che sulla massima parte delle questioni di diritto postesi, questa Sezione si è già espressa con ancor recenti sentenze 6.5.2021, n. 12040 (rv 661162-02) e 12.5.2021, n. 12634 (rv. 6611206-01) riguardanti entrambe la medesima procedura di licenziamento collettivo oggetto del ricorso ora in esame.7.1. In particolare, con la prima decisione, si è ritenuto che, in tema di licenziamenti collettivi, è legittima l’adozione concordata tra le parti sociali di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità (segnatamente, è stato ritenuto conforme ai predetti requisiti l’accordo che circoscriveva l’ambito dei dipendenti coinvolti dalla procedura alla sola platea dei lavoratori in bound di una determinata area locale per la verificata infungibilità delle mansioni svolte dai predetti rispetto a quelle del personale in bounddelle altre sedi, in ragione delle commesse trattate, ognuna esigente una diversa e specifica formazione), e, inoltre, che, ai fini dell’esclusione della comparazione tra i lavoratori licenziati e quelli di equivalente professionalità addetti alle unità operative non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, può assumere rilievo il fatto, da accertarsi sulla base delle circostanze concrete, che il mantenimento in servizio dei dipendenti appartenenti all’unità soppressa esigerebbe il loro trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l’azienda e interferenza sull’assetto organizzativo (escludendosi la necessità della comparazione in quanto il numero dei lavoratori coinvolti – oltre milleseicento –era tale da configurare un trasferimento collettivo, che avrebbe implicato la necessità di concordare in sede sindacale la formazione di graduatorie redatte in base a criteri predeterminati). E, con la seconda sentenza, è stato ribadito che il principio previsto dagli artt. 5 e 24 della L. n. 223 del 1991 –in base ai quali i criteri di selezione del personale da licenziare, ove non predeterminati secondo uno specifico ordine stabilito da accordi collettivi, debbono essere osservati in concorso tra loro –se impone al datore di lavoro una valutazione globale dei medesimi, non esclude tuttavia che il risultato comparativo possa essere quello di accordare prevalenza ad uno di detti criteri e, in particolare, alle esigenze tecnico-produttive, essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione del personale, sempre che naturalmente una scelta siffatta trovi giustificazione in fattori obiettivi, lacui esistenza sia provata in concreto dal datore di lavoro e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie. 7.2.In entrambe le pronunce sopra richiamate inoltre sono stati anche disattesi, rispetto a quanto già accertato e considerato dai giudici di merito, tutti i rilievi, formulati in varia chiave dai ricorrenti, circa la comunicazione di avvio della procedura. I suddetti principi, inoltre, sono stati successivamente ribaditi in altre e recenti pronunce di questa Sezione (cfr., tra le altre, Cass. n. 35490/2022 e n. 31632/2022). 8. Tanto premesso, i motivi ora in esame esibiscono numerosi ed evidenti profili d’inammissibilità. 9. Nel primo motivo il ricorrente assume che: “[OSCURATO:PERSONA] è riuscita a confondere l’indagine ex ante (le ragioniche determinano la crisi e le ragioni per cui non è possibile in tutto o in parte limitare i licenziamenti) da compiersi sulla base della lettera della dichiarazione di apertura della procedura di licenziamento, con quella sul nesso causale del licenziamento in cui si devono verificare ex post le puntuali modalità di attuazione dei criteri di scelta legali o convenzionali, evidenziate nella comunicazione di cui al comma 9 dell’articolo 4”. Indi lo stesso vi asserisce che: “L’indagine sulla completezza della dichiarazione non risulta compiuta, la motivazione è apparente e in diversi snodi irrimediabilmente contraddittoria. La motivazione “è perplessa” contraddittoria e apparente nella applicazione del combinato disposto dell’articolo 2103 cc dell’art. 4 comma 3 della legge 223 e non coerente con i canoni di correttezza e buona fede”. 9.1. Tale censura è inammissibile nella sua interezza. In disparte la considerazione che sia nella rubrica che nel suo svolgimento il primo motivo non specifica espressamente a quale dei mezzi di cui all’art. 360, comma primo, c.p.c. si faccia riferimento, dalla rubrica sembrerebbe doversi desumere che il ricorrente lamenti la violazione delle norme di diritto (sostanziale) di cui agli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991, deducibili, quindi, ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. Come si è ora visto, però, l’impugnante in realtà si duole di pretese anomalie motivazionali, in ipotesi da far valere ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., senza neppure spiegare perché la motivazione dell’impugnata sentenza sarebbe “irrimediabilmente contraddittoria”, “perplessa”, o “apparente”, come alternativamente asserito dalla ricorrente. Nota, peraltro, il Collegio, rispetto all’asserzione del ricorrente, secondo la quale non sarebbe stata compiuta “l’indagine sulla completezza della dichiarazione” di apertura della procedura di licenziamento collettivo, che nella censura in esame difetta qualsivoglia riferimento alle ben cinque pagine (fitte) circa (dalla 3 alla 8 per la precisione) che la Corte territoriale aveva dedicato alla comunicazione di avvio della procedura (prendendo le mosse, “storicamente”, da quella del 21.3.2016, seguita da quella del 5.10.2016, che direttamente rileva in causa). 9.2. Il primo motivo è, perciò, inammissibile, a tacer d’altro, per difetto della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. 10. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, nel quale si premetteche: Dopo la ricognizione del testo e delle finalità dell’art. 4 comma 3 nella motivazione si legge: “Ricostruito così il quadro generale, il reclamo non contiene delle puntuali critiche al testo della comunicazione del 5.10.2016 ed all’interpretazione datane dal Tribunale” (p. 5sentenza impugnata) .Afferma, allora, il ricorrente che la “Corte capitolina” non si sarebbe “avveduta” di quanto si era osservato nelle pagine 15-18del suo reclamo avverso la sentenza di primo grado. Osserva il Collegio che buona parte del secondo motivo ora in esame parrebbe appunto volta a riprodurre ciò che l’attuale ricorrente per cassazione, in veste di reclamante, avrebbe addebitato al primo giudice (cfr. pagg. 16-19del ricorso). Di seguito ilricorrente passa a sintetizzare quelle che sarebbero state le “osservazioni della Corte territoriale” in proposito (cfr. pagg. 19-22), per concludere che la Corte capitolina: “ha contraddittoriamente motivato su trasferimenti e ammortizzatori sociali, ritenendoli contemporaneamente compatibili o incompatibili con la situazione concreta; affermato che la comunicazione era completa, anche su trasferimenti, integrazione salariale e aumento degli esuberi a Palermo. Tuttavia nella dichiarazione difettavano le informazioni”. 10.1. Osserva questa Corte che il passo motivazionale censurato dal ricorrente (l’unico testualmente preso in considerazione), effettivamente presente a pag. 5 dell’impugnata sentenza, in realtà segue ad una prima “sintetica ricostruzione della vicenda controversa e del contesto in cui la stessa si colloca, quale emersa dalle prospettazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in atti”, comprese le censure che l’allora reclamante aveva rivolto alla sentenza del Tribunale (cfr. in extensopagg. 3-5 della stessa). In ogni caso, ilricorrente non enuclea con precisione ciò di cui la Corte territoriale non si sarebbe “avveduta” e che fosse esposto nelle pagg. 15-18dell’atto di reclamo. Ed infatti lo sviluppo del motivo in esame termina, non con l’individuazione di un’omessa pronuncia (in ipotesi su una domanda, su un’eccezione o su un motivo di reclamo), ma con l’asserzione che la motivazione della Corte capitolina sarebbe contraddittoria sui punti avanti specificati. Rilevato, poi, che anche su questi aspetti la Corte d’appello si era diffusamente espressa (cfr. ancora pagg. 5-8 della sua sentenza), la censura in esame, in realtà, s’incentra su una lettura e una valutazione differenti delle risultanze processuali a riguardo (cfr. pagg. 21-22del ricorso), in parte veicolata da quell o che il ricorrente aveva fatto valere in sede di reclamo; il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. Per questo, oltre che per difetto di specificità, il secondo motivo è inammissibile. 11. Nel terzo motivo è censurata una parte questa volta ben individuata dell’impugnata sentenza (cfr. pagg. 23-24 del ricorso). In particolare, in quest’ultima, nel ritenere infondate pure “le doglianze della reclamante relative alla violazione dell’art. 4, co. 9 della L. n. 223/91”, la Corte aveva scritto: “Al riguardo, ilreclamante ha sostenuto che la società ha omesso di comunicare puntualmente le modalità di applicazione dei criteri di scelta, omettendo di valorizzare il criterio delle esigenze tecnico produttive e comunicando soltanto i punteggi dell’anzianità di servizio e dei carichi familiari; che dalla comunicazione non emerge il confronto dei lavoratori licenziati con i 75 lavoratori non licenziati, dei quali (salvo che per 44 lavoratrici madri) sono ignoti i punteggi relativi all’anzianità di servizio ed ai carichi familiari; che la decisione di licenziare quattro operatori di call center della [OSCURATO:PERSONA] è stata esplicitata nella dichiarazione di apertura della procedura, ma non nella comunicazione ex art. 4 CO. IX L. n. 223/1991, così come non sono state ivi evidenziate le ragioni della delimitazione della platea ai soli dipendenti dell’unità produttiva di Roma.Ebbene, quanto alla prima doglianza, nessun punteggio è stato attribuito dalla società in relazione al criterio delle esigenze tecniche, organizzative e produttive, in quanto Almaviva ha ritenuto di utilizzare tale criterio unicamente per circoscrivere la platea dei lavoratori tra i quali effettuare la comparazione. Quanto alla seconda doglianza, nella comunicazioneex art. 4 CO. IX L. n. 223/91si specifica che alla data del 27.12.2016 erano presenti nella sede di Roma 44 lavoratrici interessate dal divieto ex art. 54 D.lgs. n. 151/2001, delle quali “19 cesseranno il periodo di tutela nell’arco di 120 successivi al 27.12.2016 e, pertanto, la società risolverà il rapporto nell’arco temporale indicato”; nell’elenco allegato alla comunicazione, a fianco di ciascun nominativo interessato dal predetto divieto, è apposta la specificazione “tutelato”, come pure chiarito nella parte espositiva della comunicazione, così da rendere perfettamente individuabili i nominativi delle suddette 44 lavoratrici. Non risultano ulteriori lavoratori dichiarati in esubero che non siano stati licenziati. Quanto alla terza doglianza, nella comunicazione inviata ai sensi dell’art. 4 IX 9 L. n. 223/1991 si dà atto che “è stato deciso di delimitare il campo di applicazione dei criteri di scelta solo al personale impiegato nei profili soppressi presso le singole unità produttive interessate dagli esuberi” e si richiamano integralmente le motivazioni di tale scelta esposte nella lettera di apertura della procedura; quanto all’assenza di riferimentiai quattro operatori di call center in servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] di mercato,non si vede quale rilevanza possa assumere una simile omissione, avendo la società già chiarito, nella lettera di apertura della procedura (allegata alla comunicazione di chiusura della procedura), che “nella [OSCURATO:PERSONA] sono allocati (…) 4 operatori di call center; anche tali posizioni, in coerenza con il piano di riorganizzazione della sede, saranno soppresse, in quanto totalmente fungibili con quelle soppresse nelle Divisioni 1 e 2”.11.1. Rispetto a tali considerazioni della Corte territoriale, il ricorrente assume che: “Delimitare l’ambito dei licenziamenti già nella dichiarazione d’apertura significa individuare esattamente i lavoratori licenziati”. Ora, in disparte l’opinabilità di tale assunto, la parte motiva dell’impugnata sentenza testé trascritta (quella censurata dal ricorrente) si riferisce all’evidenza alla comunicazione prevista e disciplinata dall’art. 4, comma 9, secondo periodo, L. n. 223/1991, ossia, la comunicazione (conclusiva) da inviare agli uffici ivi specificati, e non alla comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo. In ogni caso, la Corte distrettuale ha specificato in che chiave nella comunicazione di “chiusura” fosse stata richiamata la comunicazione di avvio. Sostiene, ancora, il ricorrente che: “Nella comunicazione del comma 9 che si produce sub c fascicolo intesa l’intimata ha dichiarato che erano 44 le lavoratrici madri non licenziabili, ma oltre a queste nel sito romano erano impiegati altri 31 dipendenti, dei quali non è dato sapere nulla”. Sennonché, come si è ora visto, la Corte d’appello ha accertato in fatto che: “Non risultano ulteriori lavoratori dichiarati in esubero che non siano stati licenziati”, e il ricorrente non può rimettere in discussione in questa sede di legittimità tale accertamento probatorio (in negativo). L’impugnante, infine, nel motivo in esame, sostiene che nella comunicazione in questione (ossia, quella di chiusura della procedura), il datore di lavoro, “oltre ad indicare i singoli criteri deve indicare le regole di ponderazione degli stessi, attribuendo a ciascuno di essi uno specifico e predeterminato indice valutativo sì da permettere una vera e propria graduatoria tra i lavoratori da licenziare, previa una comparazione tra gli stessi”. Rispetto a quanto spiegato dalla Corte anche circa la mancata attribuzionedi punteggi, però, il ricorrente non svolge alcun rilievo. 11.2. Il terzo motivo nel suo complesso è infondato. 12. Con il quarto motivo è censurata per violazione di legge la parte della sentenza gravata in cui si legge: “D’altronde l’art. 5, co. 1 della L. n. 223/1991, prima di prevedere una serie di criteri legali di scelta (derogabili in sede di accordo sindacale), richiama le esigenze tecnico-produttive ed organizzative quale criterio per valutare, a monte, il nesso di causalità tra la decisione dell’imprenditore di ridurre il personale e quella di licenziare i lavoratori entro un determinato ambito aziendale. L’ambito aziendale in cui individuare la platea dei licenziandi, quindi, deve essere individuato in base al parametro – oggettivo – costitu ito dalle ragioni che hanno determinato il licenziamento collettivo, sussistendo legittimamente la possibilità che il campo della selezione coincida con l’intera azienda oppure con una parte di essa, ove ricorra la localizzazione delle sottese esigenze aziendali”. 13. Peraltro, secondo lo stess o ricorrente, la violazione di legge dedotta nel quarto motivo “ha conseguenze anche nel momento rescissorio”, di cui si dichiara la trattazione “funditus nel motivo successivo”, vale a dire, nel quinto motivo in cui pure si lamenta la “Violazione e falsa applicazione articolo 5 comma 1 della legge 223 del 1991”. E con tale quinto motivo il ricorrente sostiene che: “La Corte romana ha ritenuto esistente e legittimo l’accordo del 22 dicembre 2016 anche per Roma (pp. 8-9), ma la questione è recessiva rispetto alla violazione della legge, anche laddove si volesse ritenere che l’accordo abbia confermato la delimitazione dell’ambito territoriale operata dall’intimata nella dichiarazione di apertura della procedura di mobilità”. Il ricorrente, pertanto, torna a dedurre la illogicità ed irragionevolezza dei criteri di scelta, concludendo che: “La legittimità dei criteri di scelta va riferita al momento della loro applicazione e non ad un fatto successivo (l’accettazione della proposta di trasferimento da parte di solo 17 lavoratori). La Corte romana non ha considerato infatti che i lavoratori per accettare la proposta di trasferimento presso altra sede dovevano previamente sottoscrivere un verbale “tombale” di conciliazione per il pregresso rapporto di lavoro”. 14. Il quarto ed il quinto motivo, essendo dichiaratamente collegati e relativi alla pretesa violazione della medesima disposizione di legge, possono essere congiuntamente esaminati. Essi sono infondati. 14.1. In primo luogo, circa la legittimità dei criteri di scelta nella specie applicati devono essere richiamati i precedenti specifici di questa Corte di cui s’è detto nei §§ 7., 7.1. e 7.2. di questa motivazione. Quanto, poi, alla parte a pagg. 11-12 dell’impugnata sentenza, di cui ilricorrente si duole nel quarto motivo, si tratta di passo tratto da una più ampia esposizione che la Corte distrettuale aveva dedicato alla giurisprudenza di Cassazione cui aveva dichiarato di attenersi, e che risulta in linea, comunque, coni più recenti e specifici precedenti ora detti. Ne risulta, quindi, l’infondatezza giuridica anche del quinto motivo, il quale esplicitamente ruota sull’assunto che sarebbero errate le premesse in diritto poste a base della propria decisione dalla Corte territoriale. Devesi, allora, solo aggiungere che nello sviluppo del quinto motivo il ricorrente fa, in realtà, valere anche pretese anomalie motivazionali, quando assume che: “Nelle pagine 12-13 la Corte romana, ha riportato il passo della dichiarazione contenuto nelle pagine 12-13 ed evidenziate infra, ma acriticamente”; o che “Di seguito è affermato illogicamente: …”, oppure ancora che: “La Corte capitolina, nel brano in commento confonde i piani dell’indagine”. 14.2. Infine, presenta profili d’inammissibilità anche il quinto motivo nelle sue conclusioni sopra riportate. La Corte territoriale, infatti, aveva scritto che: “In ogni caso, non è affatto vero che nella lettera di avvio della procedura non vi fosse alcun riferimento alla possibilità di trasferire 75 dipendenti in altri siti aziendali: infatti, tale possibilità è stata preannunciata come limitata misura alternativa al licenziamento e non risulta che sul punto siano state avanzate richieste di chiarimenti da parte delle OO.SS.. La possibilità (per un limitato numero di dipendenti) di ottenere il trasferimento è stata poi effettivamente offerta ai lavoratori all’atto della comunicazione della lettera di licenziamento; né vale obiettare che il trasferimento, in quanto espressione dello ius variandi del datore di lavoro, può essere disposto soltanto prima e non dopo il licenziamento, in quanto, in via conciliativa, il datore di lavoro ben può revocare il licenziamento intimato e sostituire la misura con il trasferimento ad altro sito aziendale. La circostanza, poi, che di tutti i lavoratori licenziati soltanto 17 si siano avvalsi della possibilità di usufruire del trasferimento ad altra sede conferma l’impraticabilità dei trasferimenti collettivi di massa come misura alternativa ai licenziamenti” (così allepagg. 6-7 della sua sentenza). 14.3. Orbene, anzitutto il ricorrente neppure considera, se non molto indirettamente, tale precipua motivazione. Inoltre, ciò che la Corte territoriale non avrebbe apprezzato riflette un dato in fatto e in diritto non accertato dalla stessa, e, a quanto consta, neppure dedotto dall’attuale ricorrente nelle fasi di merito, e, cioè, che l’accettazione della proposta di trasferimento presso altra sede per i lavoratori comportava la sottoscrizione di un verbale di conciliazione per il pregresso rapporto di lavoro, definito “tombale” in un senso non meglio esplicitato. 15. Nel sesto motivo è attinta la seguente parte motiva dell’impugnata sentenza: Infondata è anche la doglianza relativa alla mancata comparazione dei lavoratori licenziati con i collaboratori coordinati e continuativi in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Roma. Il reclamante lamenta, in particolare, la mancata ammissione della prova per testi volta a dimostrare, anche in considerazione della presunzione juris tantum prevista dall’art. 2 D.lgs. n. 81/2015, il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso con i collaboratori, l’omogeneità delle mansioni svolte dai lavoratori licenziati rispetto a quelle dei collaboratori, la fungibilità dei relativi ruoli. Il reclamante ha sostenuto che le collaborazioni non sono state certificate e che non ricorre l’eccezione prevista dall’art. 2 [OSCURATO:PERSONA].lett. a) D.Lgs. n. 81/2015, non essendo stati stipulati accordi collettivi da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. Ciò posto, ad avviso del Collegio, non è necessario affrontare la questione della vera natura dei rapporti di collaborazione instaurati dalla società, in quanto non sono stati forniti, in ricorso, elementi idonei a far ritenere fungibili le prestazioni rese dalle due categorie di lavoratori. Invero, il reclamo si concentra sull’asserita natura subordinata delle prestazioni rese dagli operatori outbound, ma non affronta il diverso tema della loro fungibilità con gli operatori inbound. Questione che il reclamante avrebbe, invece, dovuto affrontare, specie se si considera che la non omogeneità del servizi o inbound rispetto a l servizio outbound può ormai ritenersi riconosciuta sia dal legislatore che dalle parti sociali, come dimostrano la modifica apportata all’art. 61 comma 1 D.lgs. n. 276/2003 dall’art. 24 bis ultimo comma L. n. 134/2012 ed il più recente comma 2 dell’art. 2 D.lgs. n. 81/2015, ai quali hanno fatto seguito gli accordi collettivi richiamati in atti dalle rispettive parti. In ogni caso, a fronte della previsione contenuta nell’art. 2 D.lgs. 81/2015, secondo cui “ai collaboratori” assunti “a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, il reclamante non ha specificamente dedotto che le modalità di esecuzione delle prestazioni rese dai collaboratori siano state organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi di esecuzione. E nessun ulteriore elemento di riflessione è stato offerto in sede di discussione orale. . 16. Ebbene, nella rubrica del sesto motivo la violazione dell’art.112 c.p.c., come si è visto, è dedotta in chiave di “travalicamento dei poteri di interpretazione della domanda”, laddove nel suo sviluppo si assume che, nella parte di motivazione su riferita, la “Corte romana non ha pronunciato sull’accertamento richiesto dal ricorrente”, parendo che si faccia così valere una vera e propria omessa pronuncia. Di seguito, però, si asserisce qualcosa di ancora diverso, e cioè che: “Nella motivazione la Corte ha indicato la fonte del convincimento sulla insufficienza delle deduzioni nello stesso reclamo. Tuttavia la fonte del convincimento non è nemmeno sintetizzata”, sembrando per tal modo dolersi di una carenza di motivazione. 17. Tanto per ora rilevato, il ricorrente fa generico cenno a determinati e numerosi c.d. “capitoli” del “ricorso di primo grado e del reclamo” (cfr. pag. 33 del ricorso per cassazione), alludendo ad altrettanti punti numerati del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. pagg. 2-13del ricorso per cassazione). 17.1. Ritiene, allora, il Collegio che tale motivo, di arduo inquadramento, debba essere giudicato inammissibile in parte quaper difetto - oltre che dell’occorrente chiarezza, anzitutto circa la natura del vizio dedotto -, della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c., anche in termini di autosufficienza. La Corte di merito, infatti, ha ritenuto la doglianza in questione priva di fondamento in una duplice chiave sul terreno delle allegazioni: 1) perché “non sono stati forniti, in ricorso, elementi idonei a far ritenere fungibili le prestazioni rese dalle due categorie di lavoratori”, e, cioè, gli operatori inbounde quelli outbound; 2) perché comunque ilreclamant e non aveva “specificamente dedotto che le modalità di esecuzione delle prestazioni rese dai collaboratori siano state organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi di esecuzione”. Tale essendo la chiara e duplice ratio decidendi a riguardo della Corte distrettuale, le sommarie indicazioni fornite dal reclamante solo su taluni dei numerosi c.d. capitoli evocati in proposito paiono del tutto insufficienti a prospettare, anche in termini di autosufficienza, che l’istante avesse dedotto in modo specifico circa i due distinti temi individuati dalla stessa Corte, la quale per altro verso aveva, come si è visto, messo in luce in base a quali risultanze documentali i collaboratori coordinati e continuativi fossero stati impiegati dalla società in modalità outbound. 18. Quanto, poi, alla violazione di norme di diritto che pure si deduce promiscuamente in seno all’ultimo motivo, alla fine dell’esposizione dello stesso ilricorrente confida che le considerazioni svolte siano ritenute conformi a quanto osservato da questa Suprema Corte nella sentenza n. 1663 del 2020.Ebbene, proprio in quest’ultima decisione, che peraltro riguardava fattispecie in tema di prestazioni di c.d. riders (caso ben diverso, quindi, da quello che qui ci occupa), contrariamente a quanto sembra supporre il ricorrente, questa Corte, per quello che può interessare in questa sede, ha chiarito che i rapporti di collaborazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, norma di disciplina e non di fattispecie, non costituiscono un tertium genus intermedio tra autonomia e subordinazione, sicché, al verificarsi delle condizioni ivi previste, consegue l’applicazione della disciplina della subordinazione, senza che sia necessario selezionare quali parti di questa disciplina siano ad essi applicabili. Per conseguenza, viepiù nel caso in esame in cui l’applicazione della disciplina della subordinazione in base a tale peculiare regola era invocata non già dai collaboratori a ciò interessati, ma, viceversa, da un lavoratore certamente subordinato interessat o a tale inquadramento di quei collaboratori (per vederli includere tra i lavoratori da comparare), resta incensurabile in diritto l’affermazione della Corte di merito secondo la quale ilreclamante dovesse anzitutto allegare specificamente che le modalità di esecuzione delle prestazioni di quei collaboratori fossero organizzate dalla società “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. 19. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del