CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 settembre 2025
Cassazione n. 30646/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 451/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13993/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna emessa dal [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli art. 110 cod. pen., art. 23, comma 3, della legge n. 110 del 1975, art. 648 cod. pen., commessi in Gerocarne il 30 ottobre 2019. 1.1. Va evidenziato che con la sentenza sopra indicata il Gup aveva, altresì, assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di porto di arma clandestina (art. 23, comma 4, l. n. 110 del 1975) e dal reato di cui all’art. 56, 575 cod. pen., in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di altri soggetti vicini alla famiglia di ‘ndrangheta dei [OSCURATO:PERSONA] (nella specie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) escludendo, inoltre, in relazione a tutte le imputazioni l’aggravante di cui all’art. 416- bis 1 cod. pen. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati, in conformità al disposto di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 270cod. proc. pen, nonché la illogicità della motivazione. In particolare, la difesa, dopo aver riportato testualmente nell’atto di ricorso i motivi di appello, ha eccepito, quanto alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nel procedimento n. 4315 del 2019, che i Giudici di appello non hanno indicato le ragioni del rigetto dell’eccezione limitandosi a sostenere, in un primo momento, che si trattava di motivo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30646/2025 Roma, lì, 12/09/2025 inammissibile, per poi affermare, a pagina 3 della sentenza, che la questione era ultronea e superflua, atteso che era servita soltanto per provare l’aggravante speciale, di cui all’art. 416 bis.1. cod. pen., poi esclusa. Ad avviso della difesa tale motivazione sarebbe contraddittoria in quanto le intercettazioni servirebbero a provare la genesi della detenzione dell’arma ovvero vendicare la morte del padre del ricorrente e, quindi, a provare un profilo che incide sul concorso nel reato, dimostrando la finalità della detenzione dell’arma. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 110 cod. pen., in riferimento alla illogicità della motivazione in merito al rigetto della richiesta di assoluzione per i reati di cui all’art. 23 l. n. 110 del 1975 e 648 cod. pen. In particolare, la difesa ha rilevato che le sentenze di merito hanno dato conto che il correo Muzzupappa, deceduto dopo la sentenza del Gup, ha riconosciuto di essere il detentore dell’arma e, avvedutosi dell’arrivo dei Carabinieri, di essersi disfatto dell’arma lanciandola dal balcone; per tale ragione al giudice di appello era stato chiesto di spiegare per quali motivi la presenza del [OSCURATO:PERSONA] nell’abitazione del ricorrente potesse aver contribuito a rafforzare il proposito criminoso del correo, poi deceduto. Ciò precisato, la motivazione offerta dalla Corte di appello sul punto sarebbe, pertanto, illogica nella parte in cui afferma che il ritrovamento di altri beni, quali il giubbotto antiproiettili, il passamontagna, il documento falso, l’auto bilndata deporrebbero per la sussistenza della riconducibilità della detenzione dell’arma anche al ricorrente, trattandosi di beni che possono conciliarsi con il rinvenimento anche di un’arma pronta all’utilizzo. Secondo il ricorrente si tratterebbe di erronea motivazione del concorso di persone atteso che essendo contestata la detenzione dell’arma, la prova del concorso morale del ricorrente dovrebbe essere riferita al momento dell’acquisizione dell’arma da parte del correo Muzzupappa e non a condotte successive al momento in cui questo ne è entrato in possesso. [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe, dunque, dovuto riferire di condotte del [OSCURATO:PERSONA] antecedenti l’acquisizione dell’arma dirette a istigare, rafforzare o a far sorgere il proposito criminoso; pertanto ad avviso della difesa, al più, sussisterebbe una mera consapevolezza dell’altrui detenzione, la quale da sola risulta inidonea a fondare la responsabilità in termini di concorso. 3. Con requisitoria orale, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato 2. Con riferimento al primo motivo, deve rilevarsi che il ricorso non si è confrontato con le motivazioni offerte alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata dalle quali risulta che la Corte d’appello ha correttamente risposto all’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, affermando che le conversazioni oggetto di intercettazioni disposte in altro procedimento non sono servite a provare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati per cui è intervenuta la condanna, essendo invece finalizzate a provare l’aggravante, che poi è stata esclusa. La deduzione difensiva non appare, pertanto, pertinente dal momento che l’affermazione di responsabilità del ricorrente si è fondata sulla diretta osservazione dei fatti da parte della polizia giudiziaria oltre che sugli esiti (più avanti indicati) delle attività di perquisizione e sequestro operato a carico del ricorrente, e non anche sulle intercettazioni. 3. Quanto al secondo motivo, va rilevato che il ricorso attacca la motivazione della sentenza di appello - che si salda con quella di primo grado trattandosi di doppia conforme - confermando la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], a seguito di una puntuale valutazione del complesso quadro indiziario che viene ritenuto grave. Ciò posto, è ben vero che nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati concernenti le armi, si è affermato il principio secondo cui la mera coabitazione con l'illegittimo detentore dell'arma non è sufficiente a configurare un concorso nella detenzione abusiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la responsabilità della moglie per il reato di detenzione abusiva di armi da parte del marito reputando non desumibile la condotta di codetenzione dalla semplice conoscenza della presenza dell'arma nell'abitazione; conf. n. 7101 del 1988, Rv. 178626-01 (Sez. 1, n. 31171 del 02/04/2021, Lisciarelli, Rv. 281645 - 01), sicché tale principio dovrebbe poter valere anche in un caso, come quello di specie, di uso comune dell’abitazione da parte dei due cugini. Tuttavia il complesso degli elementi descritti nelle sentenze di merito hanno determinato i giudici di appello ad affermare, con una motivazione esente da criticità sul piano della coerenza logica, che la pistola fosse detenuta anche dal ricorrente. La sentenza impugnata, infatti, ha valorizzato una pluralità di elementi, conformemente alla sentenza di primo grado, quali il rinvenimento, presso la stanza in uso al ricorrente, di un giubbotto antiproiettili, di un passamontagna, di un documento intestato ad altra persona recante la foto del [OSCURATO:PERSONA], di denaro falso, nonché di un’auto blindata intestata alla nonna del ricorrente, ed ha evidenziato che il lancio dal balcone della pistola recante il colpo in canna da parte del Muzzupappa con accanto il [OSCURATO:PERSONA] è avvenuto poco prima dell’intervento della p.g., che aveva avuto modo di osservare la presenza di entrambi sul balcone intenti a disfarsi dell’arma. In conclusione, i giudici di appello hanno ritenuto correttamente integrata l’ipotesi del concorso di persone nel delitto di illecita detenzione dell’arma, evidenziando gli elementi indicativi della consapevolezza della presenza della pistola nell’abitazione in uso con il concorrente e della riconducibilità della stessa anche al ricorrente, Va, infine, rilevato che è destituita di qualsivoglia fondamento logico e normativo la deduzione difensiva secondo cui il concorso nella detenzione di un’arma postula necessariamente che l’apporto del correo, anche come concorrente morale, sussista al momento dell’acquisizione del possesso dell’arma, dovendosi a tal fine evidenziare che il contributo rilevante è anche quello che si realizza successivamente all’acquisizione del possesso dell’arma, in quanto ciò che rileva ai fini della detenzione è una condotta consistente nell’avere la disponibilità dell'arma a disposizione per un tempo apprezzabile. (Sez. 1, Sentenza n. 13662 del 28/10/1998 Rv. 212354 – 01). 4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 18/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]