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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00536/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 5679-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidentep.t., elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lerappresenta e difende Ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 24, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1349/12/2021della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna,depositata il 12.11.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 7 novembre 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Iva –Compensazione orizzontale -Errore –Effetti – Sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio RGN 5679/2022 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che Dalla sentenza e dagli atti difensivi si evince che la [OSCURATO:PERSONA] spa eseguì un versamento di contributi Inps, relativo al periodo 2013- 2014,dell’importo di € 127.095,57, mediante compensazione con un credito Iva vantato nei confronti dell’Erario.Nell’operazione di pagamento si verificò un errore di sistema, ossia il pagamento risultò recepito due volte, così che alla sua duplicazione anche il credito Iva utilizzato risult ò impiegato in compensazione per due volte, sebbene la seconda volta solo virtualmente, atteso che la Società non doveva estinguere alcun altro debito.La richiesta all’Inps di annullamento del secondo pagamento non fu seguita da alcun formale accoglimento da parte dell’ente previdenziale.

Successivamente alla dichiarazione di fallimento, alla curatela fu notificata una comunicazione di irregolarità, relativa alla dichiarazione Iva- 2014, con cui si contestò un credito Iva non spettante per € 220.026,00, oltre a sanzioni amministrative per € 11.267,66 e omessi versamenti periodici per € 72.542,70.

Gli importi furono dunque iscritti a ruolo e l’Agenzia delle entrate si insinuò nel passivo fallimentare per l’importo di € 426.373,62.

Inutile l’istanza di autotutela, la curatela impugnò la cartella di pagamento nelle more notificata. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bologna accolse il ricorso con sentenza n. 37/04/2020.

L’appello dell’Ufficio fu respinto dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna con sentenza n. 1349/12/2021, ora al vaglio della Corte.

Il giudice regionale nel merito ha rilevato che nell’esecuzione del pagamento la società era incorsa in un errore di sistema, con duplicazione dello stesso e duplicazione del credito portato in compensazione.

Rispetto alla duplicazione, comportante un indebito pagamento, la richiesta erariale di versamento delle somme considerate indebitamente compensate doveva a sua volta considerarsi indebita nei confronti della società.

Le ricorrenti hanno censurato con un unico motivo la decisione, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso il Fallimento.RGN 5679/2022 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] causa è stata trattata e decisa all’esito dell’adunanza camerale del 7 novembre 2024.

Considerato che Con l’unico motivo parte ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 17, d.lgs. n. 241 del 1997, nonché dell’art. 8, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il giudice regionale non avrebbe tenuto conto che il Fallimento aveva utilizzato il proprio credito d’imposta per l’esecuzione di due pagamenti, ancorché il secondo per errore materiale, mediante una prima compensazione in favore dell’inps e di altri enti e, successivamente, mediante utilizzo di parte del credito , già impiegato per la suddetta compensazione, per il pagamento del debito Iva relativo all’anno 2014.

La difesa erariale sostiene che, rispetto alla rigorosa perimetrazione dell’istituto della compensazione, la fattispecie de quo -compensazione di un credito restitutorio da pagamento indebito ex art. 2033 cod. civ.-quello che poteva fare la società era eseguire regolarmente il proprio versamento Iva, e poi chiedere il rimborso, e ciò anche dinanzi ad un errore materiale.

Non sarebbe invece ammessa una nuova utilizzazione, ai fini della compensazione, di un credito d’imposta già utilizzato, sia pure per errore, per il pagamento di un debito inesistente.

Nelle more del giudizio, tuttavia l’Avvocatura dello Stato ha rappresentato che l’Agenzia delle entrate non aveva più interesse alla prosecuzione del contenzioso per mancanza di proficuità, stante gli esiti della procedura fallimentare comunicati dal curatore incaricato.

Ha pertanto richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per rinuncia al ricorso.

Considerata la inequivoca dichiarazione della parte ricorrente, la causa va estinta per sopraggiunta carenza di interesse alla sua prosecuzione.

Nulla va disposto in ordine alle spese, che restano a carico di chi le ha sostenute.

P.Q.M.

RGN 5679/2022 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] dichiara l’estinzione del giudizio.

Dispone che le spese re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 5679-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidentep.t., elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lerappresenta e difende Ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 24, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1349/12/2021della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna,depositata il 12.11.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 7 novembre 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Iva –Compensazione orizzontale -Errore –Effetti – Sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio RGN 5679/2022 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che Dalla sentenza e dagli atti difensivi si evince che la [OSCURATO:PERSONA] spa eseguì un versamento di contributi Inps, relativo al periodo 2013- 2014,dell’importo di € 127.095,57, mediante compensazione con un credito Iva vantato nei confronti dell’Erario.Nell’operazione di pagamento si verificò un errore di sistema, ossia il pagamento risultò recepito due volte, così che alla sua duplicazione anche il credito Iva utilizzato risult ò impiegato in compensazione per due volte, sebbene la seconda volta solo virtualmente, atteso che la Società non doveva estinguere alcun altro debito.La richiesta all’Inps di annullamento del secondo pagamento non fu seguita da alcun formale accoglimento da parte dell’ente previdenziale. Successivamente alla dichiarazione di fallimento, alla curatela fu notificata una comunicazione di irregolarità, relativa alla dichiarazione Iva- 2014, con cui si contestò un credito Iva non spettante per € 220.026,00, oltre a sanzioni amministrative per € 11.267,66 e omessi versamenti periodici per € 72.542,70. Gli importi furono dunque iscritti a ruolo e l’Agenzia delle entrate si insinuò nel passivo fallimentare per l’importo di € 426.373,62. Inutile l’istanza di autotutela, la curatela impugnò la cartella di pagamento nelle more notificata. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bologna accolse il ricorso con sentenza n. 37/04/2020. L’appello dell’Ufficio fu respinto dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna con sentenza n. 1349/12/2021, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale nel merito ha rilevato che nell’esecuzione del pagamento la società era incorsa in un errore di sistema, con duplicazione dello stesso e duplicazione del credito portato in compensazione. Rispetto alla duplicazione, comportante un indebito pagamento, la richiesta erariale di versamento delle somme considerate indebitamente compensate doveva a sua volta considerarsi indebita nei confronti della società. Le ricorrenti hanno censurato con un unico motivo la decisione, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso il Fallimento.RGN 5679/2022 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] causa è stata trattata e decisa all’esito dell’adunanza camerale del 7 novembre 2024. Considerato che Con l’unico motivo parte ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 17, d.lgs. n. 241 del 1997, nonché dell’art. 8, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice regionale non avrebbe tenuto conto che il Fallimento aveva utilizzato il proprio credito d’imposta per l’esecuzione di due pagamenti, ancorché il secondo per errore materiale, mediante una prima compensazione in favore dell’inps e di altri enti e, successivamente, mediante utilizzo di parte del credito , già impiegato per la suddetta compensazione, per il pagamento del debito Iva relativo all’anno 2014. La difesa erariale sostiene che, rispetto alla rigorosa perimetrazione dell’istituto della compensazione, la fattispecie de quo -compensazione di un credito restitutorio da pagamento indebito ex art. 2033 cod. civ.-quello che poteva fare la società era eseguire regolarmente il proprio versamento Iva, e poi chiedere il rimborso, e ciò anche dinanzi ad un errore materiale. Non sarebbe invece ammessa una nuova utilizzazione, ai fini della compensazione, di un credito d’imposta già utilizzato, sia pure per errore, per il pagamento di un debito inesistente. Nelle more del giudizio, tuttavia l’Avvocatura dello Stato ha rappresentato che l’Agenzia delle entrate non aveva più interesse alla prosecuzione del contenzioso per mancanza di proficuità, stante gli esiti della procedura fallimentare comunicati dal curatore incaricato. Ha pertanto richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per rinuncia al ricorso. Considerata la inequivoca dichiarazione della parte ricorrente, la causa va estinta per sopraggiunta carenza di interesse alla sua prosecuzione. Nulla va disposto in ordine alle spese, che restano a carico di chi le ha sostenute. P.Q.M. RGN 5679/2022 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] dichiara l’estinzione del giudizio. Dispone che le spese re
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