CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 42173/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettekteet-We le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto del 15 settembre 2022 della Corte di appello di Napoli che ha parzialmente accolto l'impugnazione ex art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 avverso il decreto del 20 gennaio 2021, con il quale il Tribunale aveva disposto la confisca del 50% delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a lui intestate e i relativi beni aziendali compresi 11 immobili in via Leoncavallo di Mentana indicati nel dispositivo, intestati a [OSCURATO:PERSONA], alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e ai figli [OSCURATO:PERSONA] e Michelina. Il Tribunale aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] socialmente pericoloso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, quale soggetto appartenente all'associazione di tipo mafioso riconducibile al cd. clan Mallardo, operante in Giugliano in Campania, Villaricca, Qualino e zone limitrofe, e aveva disposto la confisca dei beni intestati allo stesso, ai suoi familiari e alle quote della richiamata società intestate a [OSCURATO:PERSONA], quale suo prestanome. 2. Il ricorrente articola cinque motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale La Corte di appello ha revocato le confische disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari, dopo aver evidenziato che nel procedimento di prevenzione non erano stati introdotti nuovi elementi rispetto a quelli emersi nel giudizio di cognizione, nel quale il giudicante aveva restituito tutti i beni in sequestro, formulando un giudizio di sostanziale proporzione tra le consistenze patrimoniali dell'imputato e la redditività sua e del suo nucleo familiare. La Corte di appello ha confermato la confisca del 50% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intestate a Miraglia, considerato il prestanome di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che tale società rientrasse nello schema dell'impresa mafiosa di proprietà di un soggetto mafioso che non la gestisce direttamente, ma per il tramite di un terzo soggetto, a nulla rilevando che - nel caso di specie - Miraglia abbia sostenuto di aver sottoscritto le quote societaria con fondi leciti. A seguito dell'assoluzione in primo grado in ordine all'imputazione di cui all'art. 12-quinquies I. 7 agosto 1992 n. 356 e, in secondo grado, anche con riferimento all'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p. vi era una preclusione processuale all'adozione del provvedimento suddetto, né vi era motivazione adeguata per giustificare la diversità di decisione.La Corte territoriale, in violazione del principio di non contraddizione, pur ritenendo non sussistenti elementi nuovi, non valutati e deducibili da quelli emersi nel giudizio cognitorio, non si sarebbe uniformata alla statuizione di revoca della confisca ivi decisa. Nel ricorso, infatti, si evidenzia che, nel precedente giudizio di cognizione, era stato valutato l'intero compendio probatorio e che il giudicante, dopo aver assolto Miraglia dai reati di cui agli artt. 12-quinquies legge 7 agosto 1992, n. 356 e 416- bis cod. pen., aveva revocato la confisca avente a oggetto la quota del 50% della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei relativi beni aziendali. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell'articolo 10, comma 3, e art. 27, comma 2, d. Igs. n. 159/2011 e motivazione apparente con riferimento alla qualifica di "prestanome" di Miraglia; Il provvedimento impugnato presenta un travisamento delle circostanze valutate con motivazione apparente o inesistente e la mancata valutazione delle argomentazioni difensive poste con l'atto di appello, circa la funzione di prestanome attribuita a Miraglia. La Corte di appello, pur riconoscendo che Miraglia aveva acquistato dei fondi edificabili in Mentana e che aveva finanziato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con capitali leciti e tracciati, avrebbe in maniera errata disposto la confisca delle quote societarie. Il giudice della prevenzione, inoltre, avrebbe omesso di considerare che, nel giudizio di cognizione, non era mai emerso che Miraglia fosse un prestanome di Palumbo ma che, anzi, la Corte di appello aveva assolto l'imputato dai reati di intestazione fittizia di beni e di concorso esterno in associazione di tipo mafioso per carenza dell'elemento soggettivo del reato, dopo aver accertato che lo stesso non fosse a conoscenza del carattere illecito dei flussi di denaro provenienti da terzi soggetti, non avendo mai fatto parte di alcun progetto criminale ideato e realizzato da altri. La medesima Corte di appello, inoltre, aveva accertato la piena capienza, proporzionalità e liceità delle disponibilità economiche dell'imputato e, quindi, la sua autonomia e indipendenza sul punto. Da un lato, il giudice nel provvedimento impugnato mostra di condividere la conclusione del processo di merito, circa la corrispondenza tra le somme investite da Miraglia e quelle incamerate. Il denaro utilizzato per l'acquisto dei fondi edificabili in Mentana proveniva cioè dalla legittima e non sospetta accensione di un mutuo presso l'istituto di credito Tercas, sicché si affermava che Miraglia aveva finanziato la società Cosmo con i suoi capitali puliti frutto della sua lecita attività di rappresentante di case farmaceutiche (sentenze del Tribunale di Napoli, foglio 298).Dall'altro lato, si è ritenuto che tale circostanza non fosse impeditiva della confisca (pagina 10 e 11 del decreto impugnato), perché viene ritenuto sussistente il ruolo di prestanome di Miraglia per conto di [OSCURATO:PERSONA], nonché, tramite questi, del clan Mallardo. Si tratta di una motivazione apparente ed elusiva delle valutazioni critiche che il giudice era chiamato ad effettuare sui temi devoluti dalla difesa, atteso che non era mai emerso nel processo di merito la qualifica o lo status di prestanome di Miraglia, anzi era emerso il contrario tanto che era stato assolto dall'imputazione di intestazione fittizia di concorso esterno in associazione mafiosa, stante la mancanza di conoscenze e di conoscibilità del carattere illecito dei flussi di danaro provenienti da altri soggetti e del disegno criminoso di cui egli non faceva parte e di cui non sarebbe stato consapevole in base allo stesso provvedimento impugnato. In definitiva, la Corte di merito non si era limitata a ravvisare la carenza dell'elemento soggettivo - come è stato sostenuto nel decreto impugnato - bensì ha riconosciuto la piena capienza proporzionalità e liceità delle disponibilità economiche di Miraglia, la sua autonomia e l'indipendenza la sua estraneità al disegno criminoso. La mancata conoscenza e conoscibilità di meccanismi illeciti ideati e realizzati da altri si pone in contrasto con il ruolo del "prestanome", che deve essere invece consapevole dei fili illeciti altrui e del suo ruolo funzionale ad essi. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, nonché violazione degli arti. 10 comma 3, 27 comma 2, del d. Igs. n. 159 del 2011 e motivazione apparente con riferimento alla qualifica di impresa mafiosa della Cosmo immobiliare s.r.I.; è stata infatti ritenuta mafiosa l'impresa (vedi foglio di 7 del decreto impugnato) nella quale vi sia totale sovrapposizione tra la compagine associativa e la consorteria criminale e quindi l'intera attività di impresa è inquinata dall'ingresso nelle casse dell'azienda di risorse economiche provento di delitto, di guisa che risulta impossibile distinguere tra capitali leciti e capitali illeciti; a questo proposito, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. società del proposto era stata ritenuta non mafiosa, perché non interamente infiltrata dal clan e tale valutazione era perfettamente sovrapponibile anche per Miragli° con riferimento alla Cosmo immobiliare [OSCURATO:SOCIETA] giudizio di merito è stata data la prova dell'origine lecita della costituzione della Cosmo immobiliare s.r.I., grazie all'impiego di risorse personali legittime e tracciate provenienti da [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Col quarto motivo denuncia violazione degli arti. 10, comma 3, e 27, comma 2, decreto legislativo n. 159 del 2011, per omessa motivazione con riferimento alla possibilità di distinguere tra capitali leciti e capitali illeciti in seno alla Cosmo immobiliare srl, definita impresa mafiosa. Il decreto impugnato - con una mera formula di stile - ha affermato che le singole quote hanno perso la loro autonomia e non sono più distinguibili dall'insieme del capitale sociale inquinato dall'intervento mafioso (pagina 13); la giurisprudenza, invece, aveva affermato che non si può procedere alla confisca dell'intera azienda quando vi è la possibilità di individuare la quota che appartiene al terzo estraneo e quindi il capitale lecito. 2.5. Col quinto motivo, denuncia violazione degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. n. 159/2011, in ordine all'omessa valutazione dei seguenti elementi difensivi, quali le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare di [OSCURATO:PERSONA] e di diversi testimoni, nonché dello stesso [OSCURATO:PERSONA], circa la mancanza di collegamento con la criminalità organizzata locale e circa la inconsapevolezza di Miraglia delle operazioni illecite ideate e realizzate da altri, nonché sull'effettiva gestione societaria riconducibile a Miraglia, che era impegnato in prima persona nell'attività economica dell'impresa e non quale prestanome o testa di legno, così come ritenuto dal provvedimento impugnato. Come emerge a pagina 148 della sentenza di appello, nell'udienza il 16 giugno 2014, il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver gestito l'acquisto di una palazzina in via Leoncavallo direttamente per il tramite di Miraglia (foglio 208 del verbale d'udienza). Anche la teste [OSCURATO:PERSONA], segretaria di Palumbo, aveva confermato la circostanza che l'attività della Cosmo immobiliare s.r.l. era distaccata dalle attività del Palumbo; il provvedimento impugnato omette di motivare inoltre in ordine alla parte della sentenza del Tribunale di Napoli del 3 Marzo 2015 in cui si spiega che Miraglia aveva detto in dibattimento che l'ingresso nei mercati immobiliari gli era stato proposto da d'Alteri° e da Palumbo, per la costruzione di due unità immobiliari, così palesando il travisamento delle dichiarazioni di Miraglia, per individuare nel Miraglia un prestanome della Cosmo immobiliare, società mafiosa. In particolare i giudici hanno omesso di valutare il verbale dibattimentale del 3 giugno 2014 dinanzi al Tribunale di Napoli in cui Miraglia, in sede di esame e controesame, aveva chiarito che si era inserito nel settore immobiliare nel 2006, quale amico di d'Alterio, col quale era andato a Roma per valutare la possibilità di comprare una villetta, per poi rivenderla con somme di cui aveva la capacità economica e poi era stato proposto un investimento più grande da Palumbo per la costruzione di due villette, per le quali non aveva la capacità economica e, pertanto, ha costituito la società comprando il 50% della Cosmo.[OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 che ripete il contenuto dell'art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956 n. 1423, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il sindacato sulla motivazione non è ammissibile in ordine ai vizi deducibili in base all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. potendosi soltanto denunciare ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo imposto dall'art. 7 d.lgs. 159/2011 di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza, e di logicità. E' quindi ammissibile solo il ricorso che denunci la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, così da far risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. 2, n. 22732 del 05/04/2022). Nel caso in esame, l'assoluzione in sede penale è intervenuta soltanto per difetto di prova dell'elemento soggettivo del dolo, pertanto non ha inciso sulla misura di prevenzione, sicché non vi è contraddizione tra le conclusioni dei due procedimenti. Il provvedimento impugnato - come ha correttamente evidenziato il Procuratore generale - ha fatto quindi applicazione del principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione. E' ammissibile solo l'esame del vizio di violazione di legge e della motivazione inesistente o meramente apparente, non anche gli altri vizi della motivazione. Per di più, in considerazione dell'autonomia tra procedimento penale e di prevenzione, l'assoluzione intervenuta in sede penale determina la revoca ex art. 7 comma 2 I. 27.12.1956 n. 1423 della confisca, deliberata ai sensi dell'art. 2-ter, comma 3, I. 31 maggio 1975 n. 575, solo qualora il processo penale abbia accertato l'assoluta estraneità del proposto. A pag. 13 del provvedimento impugnato invece la Corte di appello ha individuato precisi elementi che fanno ritenere la forte commistione tra il capitale lecito di Miraglia e il capitale appartenente al clan Mallardo che, fin dall'inizio, è stato impiegato in operazioni economiche illecite, strettamente collegate tra loro. E' stato descritto, infatti, un consistente giro di assegni che andavano a coprire le anticipazioni di Miraglia e che ha fatto emergere una forma di procacciamento di danaro "pulito", attraverso l'incameramento di mutui accesi per il tramite di amministratori commercialmente al di fuori di sospetti come è appunto il ricorrente. Sono emersi, quindi, dati precisi che in modo plausibile hanno fatto ritenere che l'impresa fosse nella disponibilità sostanziale ed effettiva del sodalizio criminale. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché inerisce il profilo della assoluzione del Miraglia quale terzo estraneo e non quale prestanome del sodalizio, sicché esso va apprezzato come vizio di motivazione, che rientra tra quelli non consentiti nel presente giudizio di legittimità, perché non ricorre per i motivi suddetti l'ipotesi della motivazione apparente o inesistente. Si fa riferimento cioè al fatto che l'assoluzione era intervenuta per un deficit probatorio dell'elemento psicologico del reato, non essendo certa la condivisione di logiche criminali e dell'asservimento consapevole agli interessi illeciti del gruppo. 1.3. Il terzo motivo è altresì manifestamente infondato, perché deducendo il vizio della motivazione indicata come inesistente sulla qualifica di impresa mafiosa, di fatto incorre nello stesso errore di inquadramento giuridico dei due motivi suesposti. 1.4. Il quarto motivo, allo stesso modo, deducendo l'impossibilità di distinzione delle quote di Miraglia dal resto del capitale sociale inquinato dall'attività criminale del sodalizio, incorre nello stesso vizio di inammissibilità, basti pensare che - come ha ricordato il Procuratore generale - la costituzione della società è dovuta interamente all'intervento del clan mafioso, per cui Miraglia non ha mai avuto il vero controllo della stessa, né autonomia decisionale. 1.5. Il quinto motivo sul mancato esame degli argomenti difensivi è manifestamente infondato, per come risulta da pag. 13 del provvedimento impugnato che confuta in modo preciso le tesi addotte dalla difesa, considerate complessivamente superate dall'articolato impianto motivazionale del provvedimento. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M