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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 16651/2024

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ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 22165/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].PIPINOROBERTO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore; -intimato- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 29917/2023depositata il 27/10/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte N. 29917/2023, pubblicata il 27.10.2023 nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in suo favore, quale difensore dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in favore del proprio assistito, [OSCURATO:PERSONA], controricorrente nel giudizio di cassazione proposto dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] N.599/2019; considerato che questa Corte ha affermato che l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (Sezioni Unite n. 16037 del 2010); considerato che l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata correttamente avanzata nel controricorso; ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 5, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”, dopo la condanna alle spese di lite; nulla occorre statuire sulle spese processuali, poiché il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391 - bis c.p.c. non configura di regola ipotesi di soccombenza, per la sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass., Sez.

U n. , n. 9438 del 2002; Cass., Sez.

U n. , n. 10203 del 2009; Cass. n. 27196 del 2018 ; Cass.n. 26566 del 2023) .

Visto l’art. 391-bisc.p.c.; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dispone che l’ordinanza N. 23331/2020 pubblicata il 27.10.2023 venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag 5, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”, dopo la condanna alle spese di lite.

Dispone che la presente ordinanza sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 22165/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].PIPINOROBERTO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore; -intimato- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 29917/2023depositata il 27/10/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte N. 29917/2023, pubblicata il 27.10.2023 nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in suo favore, quale difensore dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in favore del proprio assistito, [OSCURATO:PERSONA], controricorrente nel giudizio di cassazione proposto dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] N.599/2019; considerato che questa Corte ha affermato che l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (Sezioni Unite n. 16037 del 2010); considerato che l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata correttamente avanzata nel controricorso; ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 5, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”, dopo la condanna alle spese di lite; nulla occorre statuire sulle spese processuali, poiché il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391 - bis c.p.c. non configura di regola ipotesi di soccombenza, per la sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass., Sez. U n. , n. 9438 del 2002; Cass., Sez. U n. , n. 10203 del 2009; Cass. n. 27196 del 2018 ; Cass.n. 26566 del 2023) . Visto l’art. 391-bisc.p.c.; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dispone che l’ordinanza N. 23331/2020 pubblicata il 27.10.2023 venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag 5, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”, dopo la condanna alle spese di lite. Dispone che la presente ordinanza sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella