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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 09943/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa il 15 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale della stessa città il 18 dicembre 2019, ha ritenuto l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv cod. pen. e ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. e l'inosservanza dell'art. 712 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere cloglianze in punto di fatto, finalizzate a sollecitare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie; ritenuto, inoltre, che le anzidette doglianze - dedotte anche nell'atto di appello - sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto provata la sussistenza del dolo, avendo sottolineato che l'odierno ricorrente non aveva fornito elementi puntuali circa le generalità del venditore e le modalità di acquisto del telefono cellulare in suo uso; considerato che, così motivando, il Collegio d'appello si è conformato al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o della non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; il dolo di ricettazione, inoltre, ricorre nella forma eventuale (come configurato nel caso di specie) quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invec:e connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa il 15 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale della stessa città il 18 dicembre 2019, ha ritenuto l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv cod. pen. e ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. e l'inosservanza dell'art. 712 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere cloglianze in punto di fatto, finalizzate a sollecitare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie; ritenuto, inoltre, che le anzidette doglianze - dedotte anche nell'atto di appello - sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto provata la sussistenza del dolo, avendo sottolineato che l'odierno ricorrente non aveva fornito elementi puntuali circa le generalità del venditore e le modalità di acquisto del telefono cellulare in suo uso; considerato che, così motivando, il Collegio d'appello si è conformato al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o della non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; il dolo di ricettazione, inoltre, ricorre nella forma eventuale (come configurato nel caso di specie) quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invec:e connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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