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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 06145/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31247/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n.32, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] ., in persona del legale rappresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in Roma, L argo G oldoni n.47, presso lo Studio dell’Avvocato N icolò E ttore Z ito; rappresentata e difesa dall’Avvocato F rancesco P eria Gi aconia ( ) , in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato al controricorso; -controricorrente- A.C.10.01.2023 N. R.G. 31247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. avverso la sentenza n. 1400/2020 della CORTE d’APPELLO di PALERMO, depositata il 23 settembre2020 e notificata in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023 dal Consigliere Relatore, PaoloSPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto ingiuntivo notificato il giorno 11 marzo 2005 , il Tribunale di Palermo ingiunse al Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n.76 di pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di Euro 76.206,01, oltre interessi, a titolo di saldo del corrispettivo per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione dell’edificio condominiale.

Con successivo atto del 30 aprile 2005 il Condominio cedette alla [OSCURATO:SOCIETA]. i crediti da esso vantati nei confronti di singoli condòmini per i contributi dovuti per ipredetti lavori condominiali; nella cessione sarebbe statocompreso il credito vantato dal C ondominio nei confronti della condomina [OSCURATO:PERSONA], per la somma di Euro 22.612,74.

Con lo stesso atto la [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarò di rinunciareal decreto ingiuntivo notificato il precedente 11 marzo.

Nel 2011 la [OSCURATO:SOCIETA]. notificò a [OSCURATO:PERSONA] , unitamente al decreto ingiuntivo del 2005, un atto di precetto con cui le intimava il pagamento della predetta somma;con successivo pignoramento iniziò, dunque, l’esecuzione immobiliare sull’ appartamento della debitrice , situato nel condominio di [OSCURATO:PERSONA] n.76. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione, deducendo, da un lato, l’inesistenza di un titolo valido ai fini dell’esecuzione forzata e, dall’altro, l’inesistenza del credito asseritamente vantato dal Condominio nei suoi confronti e oggetto di cessione;sotto tale specifico aspetto,evidenziò che questo credito, già sub i udice al momento della cessione del 30 aprile 2005 (per avere ellaopposto il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal C ondominio nel 2002) , era stat o A.C.10.01.2023 N. R.G. 31247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. accertato come inesistente nel 2008, con la sentenza emessa a definizione del giudizio di opposizione , con cui non solo era stato revocato il decreto ingiuntivo, ma, inaccoglimento della sua domanda riconvenzionale, il C ondominio era stato persino condannato al risarcimento del danno.

L’opposizione fu accolta, con sentenza 6marzo 2017, n. 1259, dal Tribunale di Palermo, il quale evidenziò che la somma precettata (Euro 22.612,74) costituiva l’oggetto del credito ceduto dal Condominio alla [OSCURATO:SOCIETA], sicché doveva ritenersi che a fondamento dell’esecuzione forzata fosse stato posto, non già il decreto ingiuntivo portante il credito già vantato dall’impresa verso il Condominio (indi, pro quota, verso i singoli condòmini), ma piuttosto il contratto di cessione con cui erano stati acquistati i crediti vantati dal primo nei confronti dei secondi.

La decisione del Tribunale è stata integralmente riformata dalla Corte d’appellodi Palermo, la quale, con sentenza 23 settembre 2020, n.1400, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla SA .

VA . [OSCURATO:SOCIETA]., ha rigettatol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], sulla base dei seguenti rilievi: I- i n pr i mo luogo , la cessione del credito del 30 aprile 2005 era stata fatta in luogo dell’adempimento, ai sensi dell’art.1198 cod. civ., sicchél’estinzione dell’obbligazione del Condominio verso la SA .

VA . [OSCURATO:SOCIETA]presupponeva la riscossione del credito presso i debitori ceduti; II-in secondo luogo, la contestuale rinuncia della [OSCURATO:SOCIETA]. a portare ad esecuzione il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del Condominio (ma azionabile anche verso i singoli cond ò mini) aveva efficaciaesclusivamente nei confronti della controparte contrattuale ; III– in te rzo luogo, l’azione esecutiva pro mossa dalla SA .

VA . [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:PERSONA] per l’importo corrisponde n te al la quota millesimaledi pertinenza dell’opponente, essendo stata preceduta dalla A.C.10.01.2023 N. R.G. 31247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. notificazione del decreto ingiuntivo unitamente al precetto , doveva ritenersi fondata, non sul contratto di cessione, menzionato nel precetto ai solifini della ricostruzione storica, bensì proprio sul decreto ingiuntivo, titolo emesso nei confronti del Condominio per debiti contratti nell’interesse dei cond ò mini e pertanto utilizzabile anche contro di loro.

4. Avverso la sentenza della Corte palermitana [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione sulla base di due motivi.

Rispondecon controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]..

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Non sono state depositate memorie di parte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo ( violazione e/o falsa applicazione degli artt.474, 480 e 306 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2909, 1131 e 1123 cod. civ.) la ricorrente critica la sentenzaimpugnata per aver reputato che l’esecuzioneimmobiliare fosse stata validamente ed efficacemente iniziata sulla base del decreto ingiuntivo del l ’11 marzo 2005, senza considerare che questo titolo aveva perduto efficacia a seguito della rinuncia espressa ed incondizionata allo stesso , posta in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell’atto di cessione del 30 aprile 2005.

Deduce che con l’atto del 30 aprile 2005, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva inteso sostituire il proprio titolo, rappresentato dal decreto ingiuntivo, con il contratto di cessione dei crediti, sicché non era dubbio che gli effetti della rinuncia al decreto ingiuntivo non fossero circoscritti al Condominio ma si estendessero ai singoli cond ò mini ; ciò, del resto, trovava conferma nel contenuto del precetto notificatole , ove , a fondamento della minacciata esecuzione, era stata posta la cessione A.C.10.01.2023 N. R.G. 31247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dei crediti del 30 aprile 2005 e non il decreto ingiuntivo del marzo precedente.

2. Con il secondo motivo (violazione e / o falsa applicazione degli artt. 1198, 1260, 1362 ss. cod. civ.) la ricorrentecensura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’esecuzione immobiliare fosse stata validamente ed efficacemente iniziata sulla base del decreto ingiuntivo dell’11 marzo 2005, sul presupposto che la cessione del 30 aprile 2005 avessefunzione di garanzia anziché funzione solutoria.

Sostiene che, nell a fattispecie , la SA .

VA . [OSCURATO:SOCIETA]. e il Condominio avevano pattuito una vera e propria cessione a titolo oneroso con la quale la prima aveva acquistato i crediti vantati dal secondo verso i singoli condòmini, rinunc iando, quale contropartita , a far valere il decreto ingiuntivo; la cessione, pertanto, sarebbe stata conclusa pro soluto e n on già pro solvendo , determinando l ’ immediata estinzione dell’obbligazione del Condominio e la conseguente possibilità per la società creditrice di agire verso i cond ò mini solo sulla base della cessione e per i crediti che ne avevano formato oggetto , beninteso previo ottenimento di validotitolo esecutivo.

3. I motivi – che andrebbero esaminati congiuntamente stante l’evidente sostanziale connessione – non possono essere delibati , atteso che il ricorso difetta di autosufficienza quanto all’esposizione, pur sommaria, deifatti di causa (art . 366 n. 3 cod. proc. civ.) e quanto alla specifica indicazione del contenuto e del luogo di produzione degli atti e dei documenti posti a suo fondamento (art.366 n. 6 cod. proc. civ.), con la conseguenza che esso deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. I l primo e il secondo moti vo pongono, rispettivamente, la questione dell’estensione soggettiva degli effetti della rinuncia al decreto ingiuntivo che era stata formulata dalla società creditrice A.C.10.01.2023 N. R.G. 31247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. nell’atto di cessione del 30 aprile 2005 e la questione della portatapro solvendoo pro soluto della cessione medesima.

Il primo motivo evidenzia altresì come, ai fini della soluzione della prima questione,a s sum a rilievo anche il contenuto del precetto , ove troverebbe conferma la circostanza che la società creditrice aveva inteso sostituireil titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo con quello rappresentatodal contratto di cessione, atteso che a fondamento della minacciata esecuzione immobiliaresarebbe stato posto proprio l ’atto di cessione, mentre nessun riferimento vi si sarebbe r invenuto « all a somma così come indicata dalla presunta creditrice in seno al ricorso per decreto ingiuntivo»,né la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dichiarato « di agire sul debitore in via parziariacon il riferimento alla sua quota mil l esimale di proprietà»(p.11 del ricorso). 3.2.Le due questioni poste sarebbero state rilevanti.

Quanto alla questione della causa concreta della cessione , va rilevato che, se essa avesse integrato un autonomo negozio a titolo oneroso con causa di scambio tra i crediti e la rinuncia al titolo esecutivo (come sostenuto dalla ricorrente), l’atto avrebbeavuto, per regola generale e salvo diversa volontà delle parti, effetti pro soluto (art. 1267 cod. civ. ) , con conseguente immediata estinzione dell’obbligazione del Condominio verso la [OSCURATO:SOCIETA] portata dal decreto ingiuntivo; al contrario ove la cessione fosse stata collegata a tale obbligazione, in funzione di adempimento della m e desima, la causa solvendi avrebbeimplicato l’applicazione della regola di cui all’art.1198 cod. civ., impedendosi l’immediata estinzione dell’obbligazione stessa che, solo in tal caso, avrebbe potut o ancora validamente ed efficacemente essere posta in esecuzione.

La possibilità di porre in esecuzione il decreto ingiuntivo verso i singoli condòmini, tuttavia, avrebbe postulato – di qui la rilevanza anche della questionedell’estensione soggettiva della rinuncia al titolo A.C.10.01.2023 N. R.G. 31247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. esecutivo contenuta nell’atto di cessione – che il titolo fosse ancora efficace nei loroconfronti, benché inefficace per r inuncia nei confronti del Condominio.

3.3. Le deduzioni in diritto della ricorrente secondo le qu al i , diversamente da quantoritenuto dalla Corte d’a ppello , per un verso, l’atto di cessione avrebbe avuto efficacia pro soluto e, per l’a l tro , la rinunciaal titolo esecutivo avrebbe prodotto i suoi effetti erga omnes , avrebbero trovatoi loro presupposti di fatto nel contratto di cessione del 2005 e nell’atto di precetto del 2011, i quali avrebbero dovuto essere debitamente trascrittio comunque riprodotti in mo do esaustivo in ricorso, in funzione della compiuta ricostruzione del loro contenuto e della loro portata, indispensabile ai fini della verifica della fondatezza o meno della censura qui dispiegata.

Tale onere, essenziale in funzione dell’esigenzadi esposizione dei fatti di causa ( ai sensi dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ. ), nonché in funzione dell’esigenza di indicare specificamente il contenuto degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda (ai sensi dell’art.366 n. 6 cod. proc. civ.), non è stato assolto, poiché la ricorrente si è limitata a trascrivere soltanto alcune righe, del tutto insufficienti ( e , dunque, in sé irrilevanti),dell’atto di cessione (cfr., ad es. , le pp. 6 e 9 del ricorso) e dell’atto di precetto (p.11 ricorso, cit.), mentre invece ha indugiato, senza che fosse necessarioo rilevante ai fini del ricorso per cassazione avverso la sentenza di seconde cure,sull’interpretazione che di tali atti aveva dato il primogiudice nella sentenza ad essa favorevole (cfr. pp. 7,11, 12 del ricorso).

Ai sensi dell’art.366, primocomma, alinea, cod. proc. civ., il ricorso deve dunque esseredichiarato inammissibile, in q uanto mancante de i requisitidell’ esposizione dei fatti di causa e della specifica indicazione del contenuto dei documenti posti a suo fondamento e in quanto tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in A.C.10.01.2023 N. R.G. 31247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. cui si articola il ricorso, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione.

Ai fini della sussistenza deipredetti requisit i , infatti, è necessario che nel ricorso siano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perché il giudice di legittimità abbia completa cognizione dell’oggetto della controversia, nonché perfetta comprensione dei motivi,e sia messo nella piena condizione di verificarne l’amm issibilità , la pertinenza e la fondatezza (cfr. Cass. Sez.

U n., 22/05 / 2014, n. 11308; v., inoltre, ex multis , Cass. 24/04/2018, n. 10072 ; Cass.12/03/2020, n.7025; Cass.01/03/2022, n. 6611); è altresì necessario che la parte procedaad un sintetico ma completo resoconto del contenuto degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda , nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i termini della censura sulla sola base del ricorso, il quale deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permetterne l’esame (in termini: Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28184; Cass.07/03/2018, n. 5478; Cass. 27/07/2017, n.18679). 4.Il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dunque dichiaratoinammissibile.

Tale decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui la ricorrente beneficia in base alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di P aler m o del 17 dicembre 2020 , debitamente versata in atti, e la cui revoca – che p resupporrebbe l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002 – non competerebbe comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez.

Un.,20 febbraio 2020, n.4315).

A.C.10.01.2023 N. R.G. 31247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 5.Le sp ese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo . 6.La circostanza che la ricorrente risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d.

“raddoppio del contributo”); ciò perché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato [OSCURATO:PERSONA] sulle Spese di Giustizia (Cass, Sez.

Un.,20 febbraio 2020, n. 4315 , cit. ).

Pertanto, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di MariaNuccio, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto.

Tale statuizione lascia impregiudicata la questione della debenza originaria delcontributo in esame, con la conseguenza che a l suo raddoppio non si farà luogo qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall’inizio ne era escluso anche il pagamento.

P.Q.

M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi,oltre alle spese forfetarie nella misura del A.C.10.01.2023 N. R.G. 31247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31247/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n.32, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] ., in persona del legale rappresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in Roma, L argo G oldoni n.47, presso lo Studio dell’Avvocato N icolò E ttore Z ito; rappresentata e difesa dall’Avvocato F rancesco P eria Gi aconia ( ) , in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato al controricorso; -controricorrente- A.C.10.01.2023 N. R.G. 31247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. avverso la sentenza n. 1400/2020 della CORTE d’APPELLO di PALERMO, depositata il 23 settembre2020 e notificata in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023 dal Consigliere Relatore, PaoloSPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto ingiuntivo notificato il giorno 11 marzo 2005 , il Tribunale di Palermo ingiunse al Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n.76 di pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di Euro 76.206,01, oltre interessi, a titolo di saldo del corrispettivo per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione dell’edificio condominiale. Con successivo atto del 30 aprile 2005 il Condominio cedette alla [OSCURATO:SOCIETA]. i crediti da esso vantati nei confronti di singoli condòmini per i contributi dovuti per ipredetti lavori condominiali; nella cessione sarebbe statocompreso il credito vantato dal C ondominio nei confronti della condomina [OSCURATO:PERSONA], per la somma di Euro 22.612,74. Con lo stesso atto la [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarò di rinunciareal decreto ingiuntivo notificato il precedente 11 marzo. Nel 2011 la [OSCURATO:SOCIETA]. notificò a [OSCURATO:PERSONA] , unitamente al decreto ingiuntivo del 2005, un atto di precetto con cui le intimava il pagamento della predetta somma;con successivo pignoramento iniziò, dunque, l’esecuzione immobiliare sull’ appartamento della debitrice , situato nel condominio di [OSCURATO:PERSONA] n.76. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione, deducendo, da un lato, l’inesistenza di un titolo valido ai fini dell’esecuzione forzata e, dall’altro, l’inesistenza del credito asseritamente vantato dal Condominio nei suoi confronti e oggetto di cessione;sotto tale specifico aspetto,evidenziò che questo credito, già sub i udice al momento della cessione del 30 aprile 2005 (per avere ellaopposto il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal C ondominio nel 2002) , era stat o A.C.10.01.2023 N. R.G. 31247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. accertato come inesistente nel 2008, con la sentenza emessa a definizione del giudizio di opposizione , con cui non solo era stato revocato il decreto ingiuntivo, ma, inaccoglimento della sua domanda riconvenzionale, il C ondominio era stato persino condannato al risarcimento del danno. L’opposizione fu accolta, con sentenza 6marzo 2017, n. 1259, dal Tribunale di Palermo, il quale evidenziò che la somma precettata (Euro 22.612,74) costituiva l’oggetto del credito ceduto dal Condominio alla [OSCURATO:SOCIETA], sicché doveva ritenersi che a fondamento dell’esecuzione forzata fosse stato posto, non già il decreto ingiuntivo portante il credito già vantato dall’impresa verso il Condominio (indi, pro quota, verso i singoli condòmini), ma piuttosto il contratto di cessione con cui erano stati acquistati i crediti vantati dal primo nei confronti dei secondi. La decisione del Tribunale è stata integralmente riformata dalla Corte d’appellodi Palermo, la quale, con sentenza 23 settembre 2020, n.1400, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla SA . VA . [OSCURATO:SOCIETA]., ha rigettatol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], sulla base dei seguenti rilievi: I- i n pr i mo luogo , la cessione del credito del 30 aprile 2005 era stata fatta in luogo dell’adempimento, ai sensi dell’art.1198 cod. civ., sicchél’estinzione dell’obbligazione del Condominio verso la SA . VA . [OSCURATO:SOCIETA]presupponeva la riscossione del credito presso i debitori ceduti; II-in secondo luogo, la contestuale rinuncia della [OSCURATO:SOCIETA]. a portare ad esecuzione il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del Condominio (ma azionabile anche verso i singoli cond ò mini) aveva efficaciaesclusivamente nei confronti della controparte contrattuale ; III– in te rzo luogo, l’azione esecutiva pro mossa dalla SA . VA . [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:PERSONA] per l’importo corrisponde n te al la quota millesimaledi pertinenza dell’opponente, essendo stata preceduta dalla A.C.10.01.2023 N. R.G. 31247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. notificazione del decreto ingiuntivo unitamente al precetto , doveva ritenersi fondata, non sul contratto di cessione, menzionato nel precetto ai solifini della ricostruzione storica, bensì proprio sul decreto ingiuntivo, titolo emesso nei confronti del Condominio per debiti contratti nell’interesse dei cond ò mini e pertanto utilizzabile anche contro di loro. 4. Avverso la sentenza della Corte palermitana [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione sulla base di due motivi. Rispondecon controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Non sono state depositate memorie di parte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo ( violazione e/o falsa applicazione degli artt.474, 480 e 306 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2909, 1131 e 1123 cod. civ.) la ricorrente critica la sentenzaimpugnata per aver reputato che l’esecuzioneimmobiliare fosse stata validamente ed efficacemente iniziata sulla base del decreto ingiuntivo del l ’11 marzo 2005, senza considerare che questo titolo aveva perduto efficacia a seguito della rinuncia espressa ed incondizionata allo stesso , posta in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell’atto di cessione del 30 aprile 2005. Deduce che con l’atto del 30 aprile 2005, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva inteso sostituire il proprio titolo, rappresentato dal decreto ingiuntivo, con il contratto di cessione dei crediti, sicché non era dubbio che gli effetti della rinuncia al decreto ingiuntivo non fossero circoscritti al Condominio ma si estendessero ai singoli cond ò mini ; ciò, del resto, trovava conferma nel contenuto del precetto notificatole , ove , a fondamento della minacciata esecuzione, era stata posta la cessione A.C.10.01.2023 N. R.G. 31247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dei crediti del 30 aprile 2005 e non il decreto ingiuntivo del marzo precedente. 2. Con il secondo motivo (violazione e / o falsa applicazione degli artt. 1198, 1260, 1362 ss. cod. civ.) la ricorrentecensura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’esecuzione immobiliare fosse stata validamente ed efficacemente iniziata sulla base del decreto ingiuntivo dell’11 marzo 2005, sul presupposto che la cessione del 30 aprile 2005 avessefunzione di garanzia anziché funzione solutoria. Sostiene che, nell a fattispecie , la SA . VA . [OSCURATO:SOCIETA]. e il Condominio avevano pattuito una vera e propria cessione a titolo oneroso con la quale la prima aveva acquistato i crediti vantati dal secondo verso i singoli condòmini, rinunc iando, quale contropartita , a far valere il decreto ingiuntivo; la cessione, pertanto, sarebbe stata conclusa pro soluto e n on già pro solvendo , determinando l ’ immediata estinzione dell’obbligazione del Condominio e la conseguente possibilità per la società creditrice di agire verso i cond ò mini solo sulla base della cessione e per i crediti che ne avevano formato oggetto , beninteso previo ottenimento di validotitolo esecutivo. 3. I motivi – che andrebbero esaminati congiuntamente stante l’evidente sostanziale connessione – non possono essere delibati , atteso che il ricorso difetta di autosufficienza quanto all’esposizione, pur sommaria, deifatti di causa (art . 366 n. 3 cod. proc. civ.) e quanto alla specifica indicazione del contenuto e del luogo di produzione degli atti e dei documenti posti a suo fondamento (art.366 n. 6 cod. proc. civ.), con la conseguenza che esso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. I l primo e il secondo moti vo pongono, rispettivamente, la questione dell’estensione soggettiva degli effetti della rinuncia al decreto ingiuntivo che era stata formulata dalla società creditrice A.C.10.01.2023 N. R.G. 31247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. nell’atto di cessione del 30 aprile 2005 e la questione della portatapro solvendoo pro soluto della cessione medesima. Il primo motivo evidenzia altresì come, ai fini della soluzione della prima questione,a s sum a rilievo anche il contenuto del precetto , ove troverebbe conferma la circostanza che la società creditrice aveva inteso sostituireil titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo con quello rappresentatodal contratto di cessione, atteso che a fondamento della minacciata esecuzione immobiliaresarebbe stato posto proprio l ’atto di cessione, mentre nessun riferimento vi si sarebbe r invenuto « all a somma così come indicata dalla presunta creditrice in seno al ricorso per decreto ingiuntivo»,né la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dichiarato « di agire sul debitore in via parziariacon il riferimento alla sua quota mil l esimale di proprietà»(p.11 del ricorso). 3.2.Le due questioni poste sarebbero state rilevanti. Quanto alla questione della causa concreta della cessione , va rilevato che, se essa avesse integrato un autonomo negozio a titolo oneroso con causa di scambio tra i crediti e la rinuncia al titolo esecutivo (come sostenuto dalla ricorrente), l’atto avrebbeavuto, per regola generale e salvo diversa volontà delle parti, effetti pro soluto (art. 1267 cod. civ. ) , con conseguente immediata estinzione dell’obbligazione del Condominio verso la [OSCURATO:SOCIETA] portata dal decreto ingiuntivo; al contrario ove la cessione fosse stata collegata a tale obbligazione, in funzione di adempimento della m e desima, la causa solvendi avrebbeimplicato l’applicazione della regola di cui all’art.1198 cod. civ., impedendosi l’immediata estinzione dell’obbligazione stessa che, solo in tal caso, avrebbe potut o ancora validamente ed efficacemente essere posta in esecuzione. La possibilità di porre in esecuzione il decreto ingiuntivo verso i singoli condòmini, tuttavia, avrebbe postulato – di qui la rilevanza anche della questionedell’estensione soggettiva della rinuncia al titolo A.C.10.01.2023 N. R.G. 31247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. esecutivo contenuta nell’atto di cessione – che il titolo fosse ancora efficace nei loroconfronti, benché inefficace per r inuncia nei confronti del Condominio. 3.3. Le deduzioni in diritto della ricorrente secondo le qu al i , diversamente da quantoritenuto dalla Corte d’a ppello , per un verso, l’atto di cessione avrebbe avuto efficacia pro soluto e, per l’a l tro , la rinunciaal titolo esecutivo avrebbe prodotto i suoi effetti erga omnes , avrebbero trovatoi loro presupposti di fatto nel contratto di cessione del 2005 e nell’atto di precetto del 2011, i quali avrebbero dovuto essere debitamente trascrittio comunque riprodotti in mo do esaustivo in ricorso, in funzione della compiuta ricostruzione del loro contenuto e della loro portata, indispensabile ai fini della verifica della fondatezza o meno della censura qui dispiegata. Tale onere, essenziale in funzione dell’esigenzadi esposizione dei fatti di causa ( ai sensi dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ. ), nonché in funzione dell’esigenza di indicare specificamente il contenuto degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda (ai sensi dell’art.366 n. 6 cod. proc. civ.), non è stato assolto, poiché la ricorrente si è limitata a trascrivere soltanto alcune righe, del tutto insufficienti ( e , dunque, in sé irrilevanti),dell’atto di cessione (cfr., ad es. , le pp. 6 e 9 del ricorso) e dell’atto di precetto (p.11 ricorso, cit.), mentre invece ha indugiato, senza che fosse necessarioo rilevante ai fini del ricorso per cassazione avverso la sentenza di seconde cure,sull’interpretazione che di tali atti aveva dato il primogiudice nella sentenza ad essa favorevole (cfr. pp. 7,11, 12 del ricorso). Ai sensi dell’art.366, primocomma, alinea, cod. proc. civ., il ricorso deve dunque esseredichiarato inammissibile, in q uanto mancante de i requisitidell’ esposizione dei fatti di causa e della specifica indicazione del contenuto dei documenti posti a suo fondamento e in quanto tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in A.C.10.01.2023 N. R.G. 31247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. cui si articola il ricorso, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione. Ai fini della sussistenza deipredetti requisit i , infatti, è necessario che nel ricorso siano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perché il giudice di legittimità abbia completa cognizione dell’oggetto della controversia, nonché perfetta comprensione dei motivi,e sia messo nella piena condizione di verificarne l’amm issibilità , la pertinenza e la fondatezza (cfr. Cass. Sez. U n., 22/05 / 2014, n. 11308; v., inoltre, ex multis , Cass. 24/04/2018, n. 10072 ; Cass.12/03/2020, n.7025; Cass.01/03/2022, n. 6611); è altresì necessario che la parte procedaad un sintetico ma completo resoconto del contenuto degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda , nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i termini della censura sulla sola base del ricorso, il quale deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permetterne l’esame (in termini: Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28184; Cass.07/03/2018, n. 5478; Cass. 27/07/2017, n.18679). 4.Il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dunque dichiaratoinammissibile. Tale decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui la ricorrente beneficia in base alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di P aler m o del 17 dicembre 2020 , debitamente versata in atti, e la cui revoca – che p resupporrebbe l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002 – non competerebbe comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un.,20 febbraio 2020, n.4315). A.C.10.01.2023 N. R.G. 31247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 5.Le sp ese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo . 6.La circostanza che la ricorrente risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. “raddoppio del contributo”); ciò perché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato [OSCURATO:PERSONA] sulle Spese di Giustizia (Cass, Sez. Un.,20 febbraio 2020, n. 4315 , cit. ). Pertanto, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di MariaNuccio, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. Tale statuizione lascia impregiudicata la questione della debenza originaria delcontributo in esame, con la conseguenza che a l suo raddoppio non si farà luogo qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall’inizio ne era escluso anche il pagamento. P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi,oltre alle spese forfetarie nella misura del A.C.10.01.2023 N. R.G. 31247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
Decreto Cassazione n. 06145/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris