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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21176/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso scrittq al n. 21016/2015 R.G. proposto da ia MILONE n. a Salerno il 27 gennaio 1967, r. a Sarno, [OSCURATO:PERSONA], n. 4, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappre- sentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA]- re, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 4tx del foro di Roma, con studio a Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Gubbio, n. 62 tou- - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania-Sezione Distaccata di Salerno n. 835/15, depositata il 29 gennaio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 835/9/2015 del 14-29 gennaio 2015, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania respingeva l'ap- pello presentato da MILONE Claudia, di professione architetto, con- tro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno di rigetto dell'impugnazione di tre avvisi di accertamento recanti, in relazione agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, la liquidazione di maggiori IRPEF, IRAP ed IVA, per un totale di euro 165.607,00, sulla base di un processo verbale di contestazione che aveva rite- nuto maggiori compensi dalla predetta percepiti, nello svolgimento dell'attività libero-professionale, in ragione delle risultanze di un estratto di conto corrente che ella medesima aveva esibito in corso di istruttoria.

2. Avverso detta sentenza, la Milone ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate, con articolato controricorso.

3. In data 12 aprile 2022, è pervenuto in Cancelleria, a mezzo di posta elettronica certificata, atto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'atto di rinuncia al ricorso è rituale.

Esso, infatti, a norma dell'art. 390 cod. proc. civ., reca la sottoscrizione sia della parte personalmente che del suo difensore e consta essere stato da quest'ultimo notificato all'Agenzia delle entrate ed all'Avvocatura dello Stato, a mezzo di posta elettronica certificata, 1'11 aprile 2022, con regolari ricevute di accettazione e di consegna.

La regolarità della ricevuta di consegna, in particolare, per la certezza che tecnicamente imprime all'avvenuto recapito nelle caselle di po- sta elettronica dei destinatari, tiene luogo del "visto" di cui all'ul- timo comma del ridetto articolo.

La rinuncia - alla stregua di costante insegnamento di questa Suprema Corte - produce l'estinzione del processo anche in assen- za di accettazione, atteso che tale atto non ha carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali, e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, co- munque, la possibilità di condanna del rinunciante alle spese [cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 10140 del 28/05/2020 (Rv. 657723-01)].

2. Resta da decidere in ordine, giust'appunto, alle spese.

2.1. Invero, a fronte della richiesta di compensazione delle spe- se formulate dalla ricorrente nell'atto di rinuncia, l'Agenzia delle en- trate, che ha nel controricorso instato per la liquidazione in suo fa- vore delle stesse, non consta aver aderito alla rinuncia, con gli ef- fetti che ne sarebbero conseguiti a termini dell'ultimo comma del- l'art. 390 cod. proc. civ.

Donde, in mancanza della deduzione di cir- costanze idonee ad essere positivamente valutate, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice dal secondo comma del medesimo articolo, in favore della ricorrente [cfr. Sez. 1, n. 9474 del 22/05/2020 (Rv. 657640-01)], ritiene il Collegio di regolare le spese relative al presente grado di giudizio - ferma [a differenza che nel caso di cessazione della materia del contendere dichiarata in sede di legittimità: cfr. Sez. 3, n. 14267 del 08/06/2017 (Rv. 644637-01)] la definitiva regolazione delle stesse per i precedenti gradi in ragione del passaggio in giudicato della sentenza impu- gnata - in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

3. Ne consegue che deve procedersi alla disamina del ricorso onde delibare, ai soli fini della decisione sulle spese, sull'esito che esso avrebbe sortito.

4. Il ricorso, nel complesso infondato, avrebbe dovuto essere respinto.

4.1. Con il primo motivo si deduceva, ai sensi dell'art. 360, pri- mo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (St.

Contr.), stante l'inesistenza giuridica degli atti impositivi per carenza del p0- tere dirigenziale del direttore provinciale delegante e/o di chi aveva sottoscritto gli avvisi, in mancanza di corrispondente qualifica.

Detto motivo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per due ordini di ragioni: - in primo luogo, perché esso non era diretto a svolgere censu- re avverso la sentenza impugnata, ma avverso gli avvisi di accerta- mento in sé e per sé considerati, esulando pertanto dall'oggetto del giudizio di legittimità; - in secondo luogo, perché introduceva una questione [non rile- vabile d'ufficio: cfr. Sez. 5, n. 24669 del 14/09/2021 (Rv. 662173- 01)] proposta solo in cassazione e non anche nei precedenti gradi di giudizio.

4.2. Con il secondo motivo si deduceva, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 32, n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973 e dei principi in ordine alla motivazione degli atti impositivi ex art. 7, primo comma, St.

Contr., poiché, come dedotto in primo grado e nuovamente in ap- pello, l'acquisizione dei dati bancari sarebbe avvenuta senza la do- vuta preventiva autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] dell'A- genzia delle entrate e senza adeguata motivazione.

Detto motivo avrebbe dovuto essere dichiarato manifestamente infondato.

Come rilevato da entrambi i giudici di merito, nel caso che ne occupa, gli estratti dei conti correnti su cui fondavano gli accerta- menti non erano stati acquisiti dall'Amministrazione presso gli isti- tuti di credito con cui la ricorrente aveva intrattenuto rapporti, dal momento che, invece, era stata direttamente quest'ultima a conse- gnarli a seguito di specifico invito in tal senso.

Non si configurava, pertanto, alcuna violazione delle disposizio- ni di legge evocate nella rubrica del motivo in disamina, atteso che la preventiva autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle entrate è richiesta unicamente qualora l'Amministrazione assuma l'iniziativa di compiere indagini bancarie e finanziarie, per l'invasività che le connota, mentre non lo è nel caso in cui la me- desima abbia ottenuto la disponibilità della documentazione relativa ai rapporti bancari a seguito di spontanea comunicazione da parte del contribuente.

D'altronde, anche a prescindere da ciò, per costante giurisprudenza, giusta la concezione sostanzialistica del- l'interesse del privato alla legittimità del provvedimento ammini- strativo (espressa, in via generale, dall'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241), e l'attinenza dell'autorizzazione alle indagini bancarie soltanto ai rapporti interni, la mancanza della stessa ren- de dette indagini illegittime solo qualora si sia tradotta in un con- creto pregiudizio per il contribuente, ovvero venga in discussione la tutela di suoi diritti fondamentali di rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio [Sez. 5, n. 22754 del 20/10/2020 (Rv. 659635-01); Sez. 6-5, n. 13353 del 28/05/2018 (Rv. 648619-01); [Sez. 5, n. 9480 del 18/04/2018 (Rv. 647827-01)]: situazioni, entrambe, non allegate dalla ricor- rente.

4.3. Con il terzo motivo si deduceva, ai sensi dell'art. 360, pri- mo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 57 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, stante l'erronea declaratoria d'inammissibilità del quinto motivo dell'atto d'appello, siccome, a differenza di quanto ritenuto dalla Commissione Tributaria Regione, non nuovo, essendo la rela- tiva questione già stata proposta in primo grado.

Il terzo motivo avrebbe dovuto essere dichiarato infondato.

Correttamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto essere nuova, siccome dedotta solo dinanzi a sé e non anche di- nanzi al primo giudice, la questione volta a far rilevare come l'ac- certamento fosse illegittimo in quanto «basato esclusivamente [sul] riscontro delle movimentazioni bancarie e non suffragato da altre prove», tenuto conto che «gli accertamenti bancari [...] necessitano di riscontri oggettivi e soggettivi», altrimenti rimanendo allo stato iniziale di presunzioni semplici ex art. 2727 cod. civ. (cfr. pp. 17 ss.del ricorso, ove l'atto di appello è, in ossequio al principio di autosufficienza, riprodotto "in parte qua").

In sostanza, dunque, la doglianza devoluta a detta Commissione ineriva alla valenza degli estratti di conto ai sensi dell'art. 38, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973.

Nell'atto introduttivo del giudizio, invece, era stata bensì dedotta la violazione degli artt. 2727, 2728 e 2729 cod. civ., in re- lazione però all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e, perciò, sotto profili affatto diversi: invero, a tenore di quanto riportato in ricorso (cfr. pp. 16 e 17), emerge, come, in principalità, fosse stata denunciata (peraltro dubitativamente) l'inutilizzabilità («inidoneità») in sé e per sé degli «elementi finanziari probatori acquisiti illegittima- mente» (sul presupposto che anche la mera ricezione dalle mani della ricorrente degli estratti di conto necessitasse di autorizza- zione) e, in subordine, fosse stata prospettata l'ipotesi dell'utilizza- bilità comunque dei «dati bancari», sebbene non in quanto tali, bensì, nuovamente, in quanto «acquisiti in modo illegittimo senza l'autorizzazione dell'Autorità preposta», riconducendoli tuttavia a mere presunzioni semplici, asseritamente insufficienti a determina- re, nella specie, l'imputazione dei maggiori ricavi a compensi pro- fessionali anziché a reddito da lavoro dipendente (viepiù - si aggiungeva sempre in tale atto - senza il riconoscimento dei mag- giori costi correlati).

Alla stregua del raffronto delle testuali versioni dei ricorsi nei due gradi di merito, dunque, sarebbe emerso come le relative de- voluzioni, pur entrambe astrattamente deducenti la violazione delle disposizioni di legge sulle presunzioni in rapporto alle indagini ban- carie, fossero in realtà differenti, sia quanto a presupposti e svilup- pi argomentativi sia, e soprattutto, quanto alla contestazione del ri- sultato probatorio dalle medesime ricavato.

5. In considerazione di quanto precede, tenuto conto della soc- combenza virtuale della ricorrente, le spese di giudizio devono es- sere poste a carico di quest'ultima nella misura, stimata equa a termini di tariffa, di cui al dispositivo.Deve nondimeno darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contribu- to unificato, pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1-bis di detto articolo.

Trova invero applicazione il principio - da cui il Collegio non ravvisa ragioni di discostarsi - a termini del quale "l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo in- trodotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applica- zione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale mi- sura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trat- tandosi di misura eccezionale, 'lato sensu' sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpreta- zione estensiva o analogica" [cfr., in part., Sez. 6, n. 23175 del 12/11/2015 (Rv. 637676-01)].

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna la ricorrente a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese del presente giudizio, che liquida in eu'ro

3.000. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'insussi- stenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso scrittq al n. 21016/2015 R.G. proposto da ia MILONE n. a Salerno il 27 gennaio 1967, r. a Sarno, [OSCURATO:PERSONA], n. 4, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappre- sentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA]- re, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 4tx del foro di Roma, con studio a Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Gubbio, n. 62 tou- - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania-Sezione Distaccata di Salerno n. 835/15, depositata il 29 gennaio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 835/9/2015 del 14-29 gennaio 2015, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania respingeva l'ap- pello presentato da MILONE Claudia, di professione architetto, con- tro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno di rigetto dell'impugnazione di tre avvisi di accertamento recanti, in relazione agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, la liquidazione di maggiori IRPEF, IRAP ed IVA, per un totale di euro 165.607,00, sulla base di un processo verbale di contestazione che aveva rite- nuto maggiori compensi dalla predetta percepiti, nello svolgimento dell'attività libero-professionale, in ragione delle risultanze di un estratto di conto corrente che ella medesima aveva esibito in corso di istruttoria. 2. Avverso detta sentenza, la Milone ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate, con articolato controricorso. 3. In data 12 aprile 2022, è pervenuto in Cancelleria, a mezzo di posta elettronica certificata, atto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'atto di rinuncia al ricorso è rituale. Esso, infatti, a norma dell'art. 390 cod. proc. civ., reca la sottoscrizione sia della parte personalmente che del suo difensore e consta essere stato da quest'ultimo notificato all'Agenzia delle entrate ed all'Avvocatura dello Stato, a mezzo di posta elettronica certificata, 1'11 aprile 2022, con regolari ricevute di accettazione e di consegna. La regolarità della ricevuta di consegna, in particolare, per la certezza che tecnicamente imprime all'avvenuto recapito nelle caselle di po- sta elettronica dei destinatari, tiene luogo del "visto" di cui all'ul- timo comma del ridetto articolo. La rinuncia - alla stregua di costante insegnamento di questa Suprema Corte - produce l'estinzione del processo anche in assen- za di accettazione, atteso che tale atto non ha carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali, e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, co- munque, la possibilità di condanna del rinunciante alle spese [cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 10140 del 28/05/2020 (Rv. 657723-01)]. 2. Resta da decidere in ordine, giust'appunto, alle spese. 2.1. Invero, a fronte della richiesta di compensazione delle spe- se formulate dalla ricorrente nell'atto di rinuncia, l'Agenzia delle en- trate, che ha nel controricorso instato per la liquidazione in suo fa- vore delle stesse, non consta aver aderito alla rinuncia, con gli ef- fetti che ne sarebbero conseguiti a termini dell'ultimo comma del- l'art. 390 cod. proc. civ. Donde, in mancanza della deduzione di cir- costanze idonee ad essere positivamente valutate, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice dal secondo comma del medesimo articolo, in favore della ricorrente [cfr. Sez. 1, n. 9474 del 22/05/2020 (Rv. 657640-01)], ritiene il Collegio di regolare le spese relative al presente grado di giudizio - ferma [a differenza che nel caso di cessazione della materia del contendere dichiarata in sede di legittimità: cfr. Sez. 3, n. 14267 del 08/06/2017 (Rv. 644637-01)] la definitiva regolazione delle stesse per i precedenti gradi in ragione del passaggio in giudicato della sentenza impu- gnata - in applicazione del principio della soccombenza virtuale. 3. Ne consegue che deve procedersi alla disamina del ricorso onde delibare, ai soli fini della decisione sulle spese, sull'esito che esso avrebbe sortito. 4. Il ricorso, nel complesso infondato, avrebbe dovuto essere respinto. 4.1. Con il primo motivo si deduceva, ai sensi dell'art. 360, pri- mo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (St. Contr.), stante l'inesistenza giuridica degli atti impositivi per carenza del p0- tere dirigenziale del direttore provinciale delegante e/o di chi aveva sottoscritto gli avvisi, in mancanza di corrispondente qualifica. Detto motivo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per due ordini di ragioni: - in primo luogo, perché esso non era diretto a svolgere censu- re avverso la sentenza impugnata, ma avverso gli avvisi di accerta- mento in sé e per sé considerati, esulando pertanto dall'oggetto del giudizio di legittimità; - in secondo luogo, perché introduceva una questione [non rile- vabile d'ufficio: cfr. Sez. 5, n. 24669 del 14/09/2021 (Rv. 662173- 01)] proposta solo in cassazione e non anche nei precedenti gradi di giudizio. 4.2. Con il secondo motivo si deduceva, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 32, n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973 e dei principi in ordine alla motivazione degli atti impositivi ex art. 7, primo comma, St. Contr., poiché, come dedotto in primo grado e nuovamente in ap- pello, l'acquisizione dei dati bancari sarebbe avvenuta senza la do- vuta preventiva autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] dell'A- genzia delle entrate e senza adeguata motivazione. Detto motivo avrebbe dovuto essere dichiarato manifestamente infondato. Come rilevato da entrambi i giudici di merito, nel caso che ne occupa, gli estratti dei conti correnti su cui fondavano gli accerta- menti non erano stati acquisiti dall'Amministrazione presso gli isti- tuti di credito con cui la ricorrente aveva intrattenuto rapporti, dal momento che, invece, era stata direttamente quest'ultima a conse- gnarli a seguito di specifico invito in tal senso. Non si configurava, pertanto, alcuna violazione delle disposizio- ni di legge evocate nella rubrica del motivo in disamina, atteso che la preventiva autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle entrate è richiesta unicamente qualora l'Amministrazione assuma l'iniziativa di compiere indagini bancarie e finanziarie, per l'invasività che le connota, mentre non lo è nel caso in cui la me- desima abbia ottenuto la disponibilità della documentazione relativa ai rapporti bancari a seguito di spontanea comunicazione da parte del contribuente. D'altronde, anche a prescindere da ciò, per costante giurisprudenza, giusta la concezione sostanzialistica del- l'interesse del privato alla legittimità del provvedimento ammini- strativo (espressa, in via generale, dall'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241), e l'attinenza dell'autorizzazione alle indagini bancarie soltanto ai rapporti interni, la mancanza della stessa ren- de dette indagini illegittime solo qualora si sia tradotta in un con- creto pregiudizio per il contribuente, ovvero venga in discussione la tutela di suoi diritti fondamentali di rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio [Sez. 5, n. 22754 del 20/10/2020 (Rv. 659635-01); Sez. 6-5, n. 13353 del 28/05/2018 (Rv. 648619-01); [Sez. 5, n. 9480 del 18/04/2018 (Rv. 647827-01)]: situazioni, entrambe, non allegate dalla ricor- rente. 4.3. Con il terzo motivo si deduceva, ai sensi dell'art. 360, pri- mo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 57 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, stante l'erronea declaratoria d'inammissibilità del quinto motivo dell'atto d'appello, siccome, a differenza di quanto ritenuto dalla Commissione Tributaria Regione, non nuovo, essendo la rela- tiva questione già stata proposta in primo grado. Il terzo motivo avrebbe dovuto essere dichiarato infondato. Correttamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto essere nuova, siccome dedotta solo dinanzi a sé e non anche di- nanzi al primo giudice, la questione volta a far rilevare come l'ac- certamento fosse illegittimo in quanto «basato esclusivamente [sul] riscontro delle movimentazioni bancarie e non suffragato da altre prove», tenuto conto che «gli accertamenti bancari [...] necessitano di riscontri oggettivi e soggettivi», altrimenti rimanendo allo stato iniziale di presunzioni semplici ex art. 2727 cod. civ. (cfr. pp. 17 ss.del ricorso, ove l'atto di appello è, in ossequio al principio di autosufficienza, riprodotto "in parte qua"). In sostanza, dunque, la doglianza devoluta a detta Commissione ineriva alla valenza degli estratti di conto ai sensi dell'art. 38, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973. Nell'atto introduttivo del giudizio, invece, era stata bensì dedotta la violazione degli artt. 2727, 2728 e 2729 cod. civ., in re- lazione però all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e, perciò, sotto profili affatto diversi: invero, a tenore di quanto riportato in ricorso (cfr. pp. 16 e 17), emerge, come, in principalità, fosse stata denunciata (peraltro dubitativamente) l'inutilizzabilità («inidoneità») in sé e per sé degli «elementi finanziari probatori acquisiti illegittima- mente» (sul presupposto che anche la mera ricezione dalle mani della ricorrente degli estratti di conto necessitasse di autorizza- zione) e, in subordine, fosse stata prospettata l'ipotesi dell'utilizza- bilità comunque dei «dati bancari», sebbene non in quanto tali, bensì, nuovamente, in quanto «acquisiti in modo illegittimo senza l'autorizzazione dell'Autorità preposta», riconducendoli tuttavia a mere presunzioni semplici, asseritamente insufficienti a determina- re, nella specie, l'imputazione dei maggiori ricavi a compensi pro- fessionali anziché a reddito da lavoro dipendente (viepiù - si aggiungeva sempre in tale atto - senza il riconoscimento dei mag- giori costi correlati). Alla stregua del raffronto delle testuali versioni dei ricorsi nei due gradi di merito, dunque, sarebbe emerso come le relative de- voluzioni, pur entrambe astrattamente deducenti la violazione delle disposizioni di legge sulle presunzioni in rapporto alle indagini ban- carie, fossero in realtà differenti, sia quanto a presupposti e svilup- pi argomentativi sia, e soprattutto, quanto alla contestazione del ri- sultato probatorio dalle medesime ricavato. 5. In considerazione di quanto precede, tenuto conto della soc- combenza virtuale della ricorrente, le spese di giudizio devono es- sere poste a carico di quest'ultima nella misura, stimata equa a termini di tariffa, di cui al dispositivo.Deve nondimeno darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contribu- to unificato, pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1-bis di detto articolo. Trova invero applicazione il principio - da cui il Collegio non ravvisa ragioni di discostarsi - a termini del quale "l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo in- trodotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applica- zione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale mi- sura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trat- tandosi di misura eccezionale, 'lato sensu' sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpreta- zione estensiva o analogica" [cfr., in part., Sez. 6, n. 23175 del 12/11/2015 (Rv. 637676-01)]. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese del presente giudizio, che liquida in eu'ro 3.000. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'insussi- stenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo d
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