CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 01835/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla sentenza che ha motivato la sua decisione su accertamenti di fatto non più censurabili sul comportamento specificamente attuato dalla Banca in violazione degli obblighi assunti all’interno della complessa operazione finanziaria resa possibile soltanto con l’apertura del conto corrente ad essa vincolato. E’ indubitabile che oggi si pretenda in sede di legittimità una diversa valutazione degli 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 6537/2018 Numero sezionale 4541/2022 esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza Numero di raccolta generale 1835/2023Data pubblicazione 20/01/2023 delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/ 2022; Cass., n. 25915/2021) 2. Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 1375, 1711 e 1712 c.c. La Corte non avrebbe valutato che la Banca era tenuta esclusivamente ad una verifica della legittimità formale delle richieste di bonifico provenienti da IBS senza avere l’obbligo di verificarne l’effettivo utilizzo. Nè all’epoca dei fatti emergevano segnali su una possibile illiceità della IBS. Anche l’applicazione dell’art. 1712 c.c. era da considerarsi non corretta poiché la banca aveva sempre tempestivamente informato la correntista dell’esecuzione degli ordini che con erano mai stati contestati se non dopo il dissesto dell’IBS. 2.1 La censura è infondata ed anche inammissibile. La Corte d’Appello ha individuato una serie di comportamenti della banca attuati in spregio dei suoi obblighi derivanti dalla sua partecipazione all’operazione complessiva. Tra questi spicca che la Banca in due occasioni non ha rilevato che l’ordine di bonifico non poteva essere consentito perché le operazioni precedenti non erano chiuse, contrariamente a quanto previsto nel contratto stipulato con la Forex ed in generale in tutte le operazioni di questo genere nelle quali la rischiosità deve essere fisiologicamente limitata dalla chiusura delle operazioni poste in essere precedentemente. In tal modo si è consentito che la società detenesse la disponibilità liquida o meglio divenisse titolare delle somme della cliente in violazione del suo obbligo contrattuale di consentire bonifici a favore di IBS soltanto per «per operazioni chiuse…. In base al contratto sottoscritto tra me e la stessa [OSCURATO:SOCIETA].». E tale accertamento rientra tra le verifiche anche solo formali cui la Banca si è obbligata 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 6537/2018 Numero sezionale 4541/2022 specificamente. Sul punto già il Giudice di I grado aveva accertato Numero di raccolta generale 1835/2023Data pubblicazione 20/01/2023 che le disposizioni eseguite non rientravano tra quelle che la [OSCURATO:SOCIETA] poteva chiedere e che la [OSCURATO:PERSONA] poteva eseguire come le disposizioni “prevalentemente margine operativo” (operazioni del tutto strutturalmente non pertinenti alla natura specifica delle operazioni chiuse in valute a pronti autorizzate) e “commissioni di gestione”. L’aver quindi consentito alla IBS di avere somme libere per margini operativi come se si fosse trattato di operazioni di cambio valute a termini viene correttamente ed adeguatamente valutato dalla Corte come inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle risultanze processuali ed in particolare sulle varie comunicazioni di IBS alla Banca per il trasferimento di somme come “prelievo margine” non contemplata dal Vincolo B del mandato della IBS. Il comportamento della Banca, nell’esecuzione del contratto, viene correttamente inquadrato come una violazione della regola della correttezza ex art. 1375 c.c. Quanto alla mancata contestazione degli estratti conto si può ricordare che nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass., n. 30000/2018; Cass., n.11626/2011). 3. Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 1321, 1322 e 1325 c.c. La Corte avrebbe individuato un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente e quello di intermediazione finanziaria senza che ne ricorrano i presupposti ripetutamente rinvenuti dagli arresti di questa Corte. 3.1 La censura è infondata. Il conto corrente era vincolato contrattualmente a garanzia e regolamento delle operazioni poste in essere per conto e nell’interesse della correntista ed il contratto era 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 6537/2018 Numero sezionale 4541/2022 stato stipulato esclusivamente per rendere operative le operazioni Numero di raccolta generale 1835/2023Data pubblicazione 20/01/2023 della IBS che, per vincoli normativi, non poteva detenere alcuna somma della cliente. L’operazione, pertanto, ha una finalità esclusiva che si può realizzare soltanto attraverso la presenza dei due contratti. E la Banca non può immaginare che si tratti di un regolare conto corrente dove la cliente può compiere qualsiasi tipo di operazione. Tant’è che è esplicitamente previsto nel contratto che non sono possibili assegni, carte di credito, bancomat etc. etc. L’esistenza del nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario e del requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale è oggetto di un apprezzamento di fatto, il quale si sottrae al sindacato di legittimità, ove sorretto da adeguata motivazione ed immune da vizi logici e giuridici (Cass.,n. 22353/2021;Cass., n. 22216/2018; Cass., n. 20634/2018). L’ accertata esistenza del collegamento negoziale era confermata da una serie di clausole negoziali inserite nel rapporto di conto corrente a tutela dell’IBS, ad esempio la correntista non poteva disporre delle somme depositate se non per fornire provvista alla IBS e la stessa era autorizzata in via continuativa a disporre della liquidità esistente sul conto. 4. Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. dell’art.106 TUB. La ricorrente deduceva che la previsione del necessario deposito presso banche in conti di pertinenza dei clienti al solo fine del successivo trasferimento di fondi all’intermediario, chiamato a regolare le transazioni, dimostrasse che la Banca era mero depositario delle disponibilità liquide del cliente. Riteneva inoltre che l’espletamento di un servizio di investimento in strumenti finanziari fosse compatibile con il trading valutario concordato e che 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 6537/2018 Numero sezionale 4541/2022 entrambi gli enti non avessero violato la normativa vNumero di raccolta generale 1835/2023igente su tali Data pubblicazione 20/01/2023 operazioni. 4.1 L’ultima censura è infondata; tenta, infatti, di dimostrare che l’espletamento dell’attività svolta di cui alle precedenti censure rientrasse all’interno delle operazioni di trading valutario concordato ad ulteriore conferma che i fatti accertati non erano contestabili e si sono potuti realizzare soltanto con entrambe le attività di IBS e [OSCURATO:PERSONA]. La censura non tiene conto che la motivazione della Corte non è fondata sulla interpretazione dell’art. 106 TUB, che tra l’altro non è mai evocato nella decisione, e che la negoziazione delle valute a termine è riservata ai soli intermediari finanziari ex art. 18 TUF e sarebbe, quindi, non pertinente a meno di non voler considerare [OSCURATO:PERSONA] un intermediario autorizzato e la IBS un mero procacciatore di affari e mero esecutore. La censura non tiene in conto che i contratti a termine collegati a valute sono considerati strumenti finanziari, anche se avvengono con pagamento in contanti ex art. 1, comma 2, lett. h, TUF e sono, quindi, non consentiti ai soggetti come IBS che sono meri intermediari valutari che, pertanto, non possono detenere somme della clientela. Va infine rilevato che la normativa richiamata dalla censura è antecedente alla modifica della normativa del TUF in vigore dal 1.9.1998. 5. Per quanto esposto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 8.400 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6