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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 ottobre 2024

Cassazione n. 29282/2024

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Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24728/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- e contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., -intimati- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende - controricorrente e ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA],come sopra rappresentata - controricorrente - e contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 6937/2023 depositata il 03/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera del 14/10/2024 dal Presidente di sezione [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma la propria compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 149 cod. ass. e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 2051 c.c., chiedendo che la prima fosse condannata al risarcimento del danno cagionato dal sinistro stradale determinato da [OSCURATO:PERSONA] ed in subordine che la seconda fosse condannata a tenere indenne l’attrice della percentuale di responsabilità a lei ascritta in relazione al sinistro medesimo.

L’attrice espose quanto segue.

In data 5 luglio 2018, mentre alla guida della propria autovettura stava lentamente avvicinandosi allo spartitraffico al fine di invertire il proprio senso di marcia, arrestato il veicolo in corrispondenza dell’intersezione con segnale di “stop” e pronta a ripartire, la Dottarelli era stata violentemente urtata dalla parte anteriore sinistra del motociclo di proprietà e condotto da [OSCURATO:PERSONA], il quale procedeva a velocità eccessiva, marciando sull’estremità sinistra della carreggiata, anziché su quella di destra.

La carreggiata percorsa dal [OSCURATO:PERSONA] presentava sulla corsia di destra una serie di spaccature fessurate a causa delle quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva preferito marciare sulla corsia di sinistra, mentre le piante di oleandro in prossimità dell’incrocio fra le due strade ostruivano, con la loro vegetazione eccessivamente incolta, la visuale di chi si fosse approssimato allo spartitraffico per eseguire l’inversione del senso di marcia (lo spazio occupato dallo spigolo anteriore destro della vettura attorea –l’urto si era concretizzato sulla parte anteriore laterale destra dell’autoveicolo -era a non più di 50 cm sulla carreggiata percorsa dal ciclomotore, segno che l’attrice si era sporta oltre la striscia di arresto nei limiti dello spazio indispensabile per superare l’ostacolo visivo della detta siepe).

Venne disposta la chiamata in causa del [OSCURATO:PERSONA], il quale chiamò in causa a sua volta [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] di Pace adito, disposta CTU sulla dinamica del sinistro, accolse la domanda, condannando il [OSCURATO:PERSONA] e UnipolSai in solido al pagamento della somma di Euro 2.708,01 oltre interessi.

Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA].

L’attrice propose, in via subordinata rispetto al rigetto dell’appello, istanza di condannadi [OSCURATO:PERSONA] rifonderle la porzione di danno non addebitata al [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza di data 3 maggio 2023 il Tribunale di Roma accolse l’appello, accertando che il sinistro era stato determinato dalla concorrente responsabilità dei due conducenti, ciascuno nella misura del 50%, con condanna quindi del [OSCURATO:PERSONA] e UnipolSai in solido al pagamento della somma di Euro 1.354,01, oltre accessori, e disponendo che UnipolSai tenesse indenne il proprio assicurato; infine rigettò la domanda proposta dalla Dottarelli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale concluse nel senso dell’impossibilità di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, da cui l’applicazione del secondo comma dell’art. 2054 c.c., sulla base della seguente motivazione: loscontro è avvenuto in prossimità del margine sinistro della corsia sinistra; ilmotoveicolo viaggiava a velocità non eccessiva (35 km/h circa); il punto di impatto tra i due veicoli ha riguardato, inizialmente, la parte destra anteriore della Mercedes(cfr. foto dei danni), ciò che porta a ritenereche sia stato il motoveicolo ad urtare contro la Mercedes, e non quest’ultimo a scontrarsi, con la parte anteriore centrale, contro il motociclo (il ribaltamento del motoveicolo è infatti compatibile con una manovra istintiva del conducente, di sterzata a destra e cambio di direzione e baricentro; tale ribaltamento non può ritenersi al contrario costituire prova di una forza ortogonale impressa al motociclo dalla Mercedes, e ciò a fronte di danneggiamenti che hanno interessato la parte laterale della Mercedes, in corrispondenza dello spigolo anteriore); sebbene la corsia di destra fosse ammalorata, ciò tuttavia non giustifica la circostanza che il motoveicolo viaggiasse, non solo sulla corsia di sinistra, bensì sul margine sinistro di detta corsia;la visuale della conducente della Mercedes, che doveva dare la precedenza ai veicoli che percorrevano via Barendos, poteva effettivamente, in astratto, essere limitata dalla presenza di una siepe che aggettava di 75 cm rispetto alla sede stradale; non vi è tuttavia evidenza di quale sia stato il punto d’urto tra i due veicoli, considerato anche che la posizione statica della Mercedes, al momento dell’intervento della polizia stradale, appare non compatibile con lo stato dei luoghi, rispetto allo scontro: ed infatti, sebbene il signor [OSCURATO:PERSONA] viaggiasse sul margine sinistro della corsia di sinistra, la presenza della siepe porta a ritenere che la sua traiettoria dovesse essere quanto meno spostata di 75 cm rispetto al margine della carreggiata(in c aso contrario egli si sarebbe scontrato con la siepe), ma una tale traiettoria di percorrenza risulta incompatibile con lo scontro, ove effettivamente la Mercedes fosse avanzata rispetto alla linea di arresto di soli 50 cm (in tal caso infatti non si sarebbe verificato l’impatto); da tanto deve desumersi l’assenza di ogni certezza rispetto al punto d’urto tra i due veicoli, ed anzi risultando la posizione statica della Mercedes al momento dell’intervento della polizia stradale incompatibile con lo scontro; ferma la circostanza che il signor [OSCURATO:PERSONA] viaggiava non tenendo destra (al riguardo, infatti, sebbene la corsia di destra fosse ammalorata,egli avrebbe potuto percorrere la corsia sinistra, ma non nelmargine sinistro della medesima, bensì al centro), e che la Mercedes avevasicuramente superato la linea orizzontale di arresto, senza dare la dovuta precedenza (ma non è noto in quale misura vi sia stato il superamento, ciò cheporta a ritenere l’assenza di prova sufficiente in ordine alla scriminante invocata dalla signora Dottarelli, che afferma che la sua condotta sarebbe stata necessitata dalla circostanzache la visualerisultava impedita dalla presenza della siepe), deve concludersi che rilevanti aspetti della dinamica del sinistro sono rimasti indeterminabili. .

Con riferimento all’istanza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 2051, osservò il Tribunale che l’attribuzione di responsabilità al Comune di Roma presupponeva laprova dell’esatta condotta posta in essere dalla conducente del veicolo, e quindi dell’esatto punto di arresto dell’automobile rispetto alla linea di arresto, potendosi solo a frontedi una tale prova affermare l’assenza di colpa della Dottarelli, e quindi l’ascrivibilità della responsabilità al custode tenuto alla manutenzione, il quale, consentendo la proliferazione della siepe, avrebbe reso impossibile attenersi all’obbligo di dare la precedenza, fermandosi prima della linea di arresto e non già dopo la stessa.

Concluse quindi che, non essendo stata offerta tale prova, per essere rimasto indeterminato il punto d’urto e quindi la posizione dell’autovettura(rispetto alla linea di arresto) al momento dell’impatto, non vi era prova che la presenza della siepe avesse avuto efficienza causale rispetto alla condotta di guida della Dottarelli ed al sinistro, ossia la prova del nesso eziologico richiesto dall’art. 2051 c.c.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo, e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso al ricorso incidentale.

Il Consigliere delegato dal Presidente della Sezione ha formulato la seguente sintetica proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c.: “-) il primo motivo del ricorso principale è manifestamente inammissibile,in quanto pur prospettando plurime violazioni di legge, nella sostanza censura il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove e ricostruito i fatti; -) cheinfatti lo stabilire se e come si sia svolto un sinistro stradale; come debbano essere valutati ed interpretati i rapporti della polizia o le consulenze d’ufficio; se vi sia o non vi sia la prova d’una responsabilità esclusiva o concorrente della vittima, sono altrettante valutazioni di fatto riservate al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità; -) che il secondo motivo del ricorso principale è manifestamente inammissibile, quanto anch’esso censura un tipico apprezzamento di fatto, quale è lo stabilire se la siepe di oleandro ebbe o non ebbe efficacia causale nella genesi del sinistro; -) che il ricorso incidentale è manifestamente inammissibile sia per la medesima ragione indicata al secondo capoverso, sia - ad abundantiam - perché "l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti" (Cass.

SU 8053/14); e nel caso di specie il "fatto" che si assume trascurato dal Tribunale viene individuato per l’appunto fatto (localizzazione dei danni, ecc. ) , dai quali desumere la responsabilità esclusiva della ricorrente principale”.

E’ stata nel termine chiesta la decisione dalla ricorrente principale.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ..

E’ stata presentata memoria da tutte le parti costituite.

Considerato che: muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, 2697, 2727 ss., 2051 cod. civ., 196 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che l’appellante, nonostante la sentenza di primo grado avesse recepito la CTU, non ha chiesto la rinnovazione della consulenza, né vi ha provveduto il Tribunale autonomamente, il quale, ove avesse inteso dissentire dalla CTU, avrebbe dovuto disporne la rinnovazione, e invece ha modificato le imputazioni di responsabilità senza alcun altro elemento istruttorio, discostandosi dall’accertamento di primo grado in particolare per ciò che concerne l’avvenuto accertamento del punto diimpatto fra i veicoli ed il fatto che l’autovettura della ricorrente non sia stata spostata dopo l’impatto.

Aggiunge che, mancando nuovi elementi probatori, il Tribunale non poteva fare applicazione del secondo comma dell’art. 2054, né il [OSCURATO:PERSONA] ha fornito elementi probatori minimi per sovvertire le risultanze della CTU, e che le circostanze emerse dalle risultanze processuali, così come indicate nel motivo, rendono più probabile la ricostruzione dedotta dall’attrice, sulla base dunque del criterio del “più probabile che non”.

Il motivo è inammissibile, sotto un duplice profilo.

In primo luogo la censura, secondo cui il giudice di appello non avrebbe potuto modificare il giudizio di fatto di cui al primo grado in mancanza di nuove emergenze istruttorie quale una nuova CTU, è manifestamente estranea al quadro delle critiche elevabili nei confronti di una decisione di merito posto che non si comprende, sulla base di quanto affermato dalla ricorrente, perché il giudice di appello non possa operare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie già valutate dal giudice di primo grado.

L’incomprensibilità per questo aspetto della censura, la rende inidonea a raggiungere lo scopo della critica della decisione.

In secondo luogo, come già rilevato nella sintetica proposta del consigliere delegato, il motivo resta nei limiti della confutazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito e non sindacabile – in quanto tale –in sede di legittimità.

Il richiamo in rubrica all’art. 2697 è fuori luogo, posto che la censura ha ad oggetto non la violazione delle regole di riparto degli oneri probatori (sul cui modo di deduzione si veda, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, Cass., Sez.

Un., n. 16598 del 2016, seguita, nonché, ex multis, Cass.9 n. 26769 dl 2018), ma la valutazione circa l’assolvimento dell’onere probatorio, valutazione che resta riservata al giudice del merito.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione 2051 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che è emersa in modo evidente la carente manutenzione della siepe posta a margine della strada e che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, l’originaria attrice ha fedelmente ricostruito la dinamica del sinistro, sulla base di conclusioni suffragate dalla CTU.

Il motivo è inammissibile.

La censura assume quale presupposto la ricostruzione del sinistro in termini di carenza di responsabilità della ricorrente.

Trattasi di un presupposto che, alla luce dell’inammissibilità del precedente motivo, non può fare ingresso nel processo.

Anche in questo caso, come si legge nella sintetica proposta del consigliere delegato, si “censura un tipico apprezzamento di fatto, quale è lo stabilire se la siepe di oleandro ebbe o non ebbe efficacia causale nella genesi del sinistro”.

Passando al ricorso incidentale, si denuncia con l’unico motivo omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva il ricorrente in via incidentale che, localizzazione dei presenti sui mezzi conseguenza emerge che, allorquando travalicava fermarsi linea d’arresto, [OSCURATO:PERSONA] aveva già superato con ruota anteriore proprio mezzo gruppo ottico anteriore destro dell’autovettura.

Aggiunge che il Tribunale non ha valutato che aveva rinven uto ottico anteriore destro veicolo dell’attrice un’abrasione colore rosso lasciata dalla rossa posta sullo scudo anteriore sinistro del del [OSCURATO:PERSONA], né risulta valutato quanto emerso nelle consulenze di parte, e cioè che ilpiaggio MP3 condotto dal [OSCURATO:PERSONA] è caratterizzatoda perché dotato di sospensione anteriore ne impedisce ribaltamento se non presenza di forza ortogonale, ciò che conferma sia il superamento da parte della di l’elevata velocità questa collisione con il motociclo.

Il ricorso incidentale è tardivo.

A fronte del termine di scadenza del termine per impugnare (4 dicembre 2023, pari a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza), il ricorso è stato notificato in data 10 gennaio 2024.

L’inammissibilità del ricorso principale determina la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo.

In relazione al rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA], il comportamento processuale di quest’ultimo, caratterizzato dalla mancata presentazione della richiesta di decisione, e dall’avere tuttavia costui chiesto con la memoria l’accoglimento del ricorso incidentale, costituisce ragione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione, le quali invece, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza con riferimento all’altro rapporto processuale.

La definizione del giudizio in modo conforme alla proposta comporta l’applicabilità dell’ultimo comma dell’art. 380 bis c.p.c., e dunque del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

Poiché il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso principale e la perdita di efficacia del ricorso incidentale.Dispone la compensazione delle spese fra la ricorrente principale e [OSCURATO:PERSONA].

Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favoredi [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, nonché al pagamento della somma di Euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24728/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- e contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., -intimati- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende - controricorrente e ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA],come sopra rappresentata - controricorrente - e contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 6937/2023 depositata il 03/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera del 14/10/2024 dal Presidente di sezione [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma la propria compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 149 cod. ass. e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 2051 c.c., chiedendo che la prima fosse condannata al risarcimento del danno cagionato dal sinistro stradale determinato da [OSCURATO:PERSONA] ed in subordine che la seconda fosse condannata a tenere indenne l’attrice della percentuale di responsabilità a lei ascritta in relazione al sinistro medesimo. L’attrice espose quanto segue. In data 5 luglio 2018, mentre alla guida della propria autovettura stava lentamente avvicinandosi allo spartitraffico al fine di invertire il proprio senso di marcia, arrestato il veicolo in corrispondenza dell’intersezione con segnale di “stop” e pronta a ripartire, la Dottarelli era stata violentemente urtata dalla parte anteriore sinistra del motociclo di proprietà e condotto da [OSCURATO:PERSONA], il quale procedeva a velocità eccessiva, marciando sull’estremità sinistra della carreggiata, anziché su quella di destra. La carreggiata percorsa dal [OSCURATO:PERSONA] presentava sulla corsia di destra una serie di spaccature fessurate a causa delle quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva preferito marciare sulla corsia di sinistra, mentre le piante di oleandro in prossimità dell’incrocio fra le due strade ostruivano, con la loro vegetazione eccessivamente incolta, la visuale di chi si fosse approssimato allo spartitraffico per eseguire l’inversione del senso di marcia (lo spazio occupato dallo spigolo anteriore destro della vettura attorea –l’urto si era concretizzato sulla parte anteriore laterale destra dell’autoveicolo -era a non più di 50 cm sulla carreggiata percorsa dal ciclomotore, segno che l’attrice si era sporta oltre la striscia di arresto nei limiti dello spazio indispensabile per superare l’ostacolo visivo della detta siepe). Venne disposta la chiamata in causa del [OSCURATO:PERSONA], il quale chiamò in causa a sua volta [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] di Pace adito, disposta CTU sulla dinamica del sinistro, accolse la domanda, condannando il [OSCURATO:PERSONA] e UnipolSai in solido al pagamento della somma di Euro 2.708,01 oltre interessi. Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA]. L’attrice propose, in via subordinata rispetto al rigetto dell’appello, istanza di condannadi [OSCURATO:PERSONA] rifonderle la porzione di danno non addebitata al [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza di data 3 maggio 2023 il Tribunale di Roma accolse l’appello, accertando che il sinistro era stato determinato dalla concorrente responsabilità dei due conducenti, ciascuno nella misura del 50%, con condanna quindi del [OSCURATO:PERSONA] e UnipolSai in solido al pagamento della somma di Euro 1.354,01, oltre accessori, e disponendo che UnipolSai tenesse indenne il proprio assicurato; infine rigettò la domanda proposta dalla Dottarelli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale concluse nel senso dell’impossibilità di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, da cui l’applicazione del secondo comma dell’art. 2054 c.c., sulla base della seguente motivazione: loscontro è avvenuto in prossimità del margine sinistro della corsia sinistra; ilmotoveicolo viaggiava a velocità non eccessiva (35 km/h circa); il punto di impatto tra i due veicoli ha riguardato, inizialmente, la parte destra anteriore della Mercedes(cfr. foto dei danni), ciò che porta a ritenereche sia stato il motoveicolo ad urtare contro la Mercedes, e non quest’ultimo a scontrarsi, con la parte anteriore centrale, contro il motociclo (il ribaltamento del motoveicolo è infatti compatibile con una manovra istintiva del conducente, di sterzata a destra e cambio di direzione e baricentro; tale ribaltamento non può ritenersi al contrario costituire prova di una forza ortogonale impressa al motociclo dalla Mercedes, e ciò a fronte di danneggiamenti che hanno interessato la parte laterale della Mercedes, in corrispondenza dello spigolo anteriore); sebbene la corsia di destra fosse ammalorata, ciò tuttavia non giustifica la circostanza che il motoveicolo viaggiasse, non solo sulla corsia di sinistra, bensì sul margine sinistro di detta corsia;la visuale della conducente della Mercedes, che doveva dare la precedenza ai veicoli che percorrevano via Barendos, poteva effettivamente, in astratto, essere limitata dalla presenza di una siepe che aggettava di 75 cm rispetto alla sede stradale; non vi è tuttavia evidenza di quale sia stato il punto d’urto tra i due veicoli, considerato anche che la posizione statica della Mercedes, al momento dell’intervento della polizia stradale, appare non compatibile con lo stato dei luoghi, rispetto allo scontro: ed infatti, sebbene il signor [OSCURATO:PERSONA] viaggiasse sul margine sinistro della corsia di sinistra, la presenza della siepe porta a ritenere che la sua traiettoria dovesse essere quanto meno spostata di 75 cm rispetto al margine della carreggiata(in c aso contrario egli si sarebbe scontrato con la siepe), ma una tale traiettoria di percorrenza risulta incompatibile con lo scontro, ove effettivamente la Mercedes fosse avanzata rispetto alla linea di arresto di soli 50 cm (in tal caso infatti non si sarebbe verificato l’impatto); da tanto deve desumersi l’assenza di ogni certezza rispetto al punto d’urto tra i due veicoli, ed anzi risultando la posizione statica della Mercedes al momento dell’intervento della polizia stradale incompatibile con lo scontro; ferma la circostanza che il signor [OSCURATO:PERSONA] viaggiava non tenendo destra (al riguardo, infatti, sebbene la corsia di destra fosse ammalorata,egli avrebbe potuto percorrere la corsia sinistra, ma non nelmargine sinistro della medesima, bensì al centro), e che la Mercedes avevasicuramente superato la linea orizzontale di arresto, senza dare la dovuta precedenza (ma non è noto in quale misura vi sia stato il superamento, ciò cheporta a ritenere l’assenza di prova sufficiente in ordine alla scriminante invocata dalla signora Dottarelli, che afferma che la sua condotta sarebbe stata necessitata dalla circostanzache la visualerisultava impedita dalla presenza della siepe), deve concludersi che rilevanti aspetti della dinamica del sinistro sono rimasti indeterminabili. . Con riferimento all’istanza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 2051, osservò il Tribunale che l’attribuzione di responsabilità al Comune di Roma presupponeva laprova dell’esatta condotta posta in essere dalla conducente del veicolo, e quindi dell’esatto punto di arresto dell’automobile rispetto alla linea di arresto, potendosi solo a frontedi una tale prova affermare l’assenza di colpa della Dottarelli, e quindi l’ascrivibilità della responsabilità al custode tenuto alla manutenzione, il quale, consentendo la proliferazione della siepe, avrebbe reso impossibile attenersi all’obbligo di dare la precedenza, fermandosi prima della linea di arresto e non già dopo la stessa. Concluse quindi che, non essendo stata offerta tale prova, per essere rimasto indeterminato il punto d’urto e quindi la posizione dell’autovettura(rispetto alla linea di arresto) al momento dell’impatto, non vi era prova che la presenza della siepe avesse avuto efficienza causale rispetto alla condotta di guida della Dottarelli ed al sinistro, ossia la prova del nesso eziologico richiesto dall’art. 2051 c.c. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo, e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso al ricorso incidentale. Il Consigliere delegato dal Presidente della Sezione ha formulato la seguente sintetica proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c.: “-) il primo motivo del ricorso principale è manifestamente inammissibile,in quanto pur prospettando plurime violazioni di legge, nella sostanza censura il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove e ricostruito i fatti; -) cheinfatti lo stabilire se e come si sia svolto un sinistro stradale; come debbano essere valutati ed interpretati i rapporti della polizia o le consulenze d’ufficio; se vi sia o non vi sia la prova d’una responsabilità esclusiva o concorrente della vittima, sono altrettante valutazioni di fatto riservate al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità; -) che il secondo motivo del ricorso principale è manifestamente inammissibile, quanto anch’esso censura un tipico apprezzamento di fatto, quale è lo stabilire se la siepe di oleandro ebbe o non ebbe efficacia causale nella genesi del sinistro; -) che il ricorso incidentale è manifestamente inammissibile sia per la medesima ragione indicata al secondo capoverso, sia - ad abundantiam - perché "l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti" (Cass. SU 8053/14); e nel caso di specie il "fatto" che si assume trascurato dal Tribunale viene individuato per l’appunto fatto (localizzazione dei danni, ecc. ) , dai quali desumere la responsabilità esclusiva della ricorrente principale”. E’ stata nel termine chiesta la decisione dalla ricorrente principale. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria da tutte le parti costituite. Considerato che: muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, 2697, 2727 ss., 2051 cod. civ., 196 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’appellante, nonostante la sentenza di primo grado avesse recepito la CTU, non ha chiesto la rinnovazione della consulenza, né vi ha provveduto il Tribunale autonomamente, il quale, ove avesse inteso dissentire dalla CTU, avrebbe dovuto disporne la rinnovazione, e invece ha modificato le imputazioni di responsabilità senza alcun altro elemento istruttorio, discostandosi dall’accertamento di primo grado in particolare per ciò che concerne l’avvenuto accertamento del punto diimpatto fra i veicoli ed il fatto che l’autovettura della ricorrente non sia stata spostata dopo l’impatto. Aggiunge che, mancando nuovi elementi probatori, il Tribunale non poteva fare applicazione del secondo comma dell’art. 2054, né il [OSCURATO:PERSONA] ha fornito elementi probatori minimi per sovvertire le risultanze della CTU, e che le circostanze emerse dalle risultanze processuali, così come indicate nel motivo, rendono più probabile la ricostruzione dedotta dall’attrice, sulla base dunque del criterio del “più probabile che non”. Il motivo è inammissibile, sotto un duplice profilo. In primo luogo la censura, secondo cui il giudice di appello non avrebbe potuto modificare il giudizio di fatto di cui al primo grado in mancanza di nuove emergenze istruttorie quale una nuova CTU, è manifestamente estranea al quadro delle critiche elevabili nei confronti di una decisione di merito posto che non si comprende, sulla base di quanto affermato dalla ricorrente, perché il giudice di appello non possa operare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie già valutate dal giudice di primo grado. L’incomprensibilità per questo aspetto della censura, la rende inidonea a raggiungere lo scopo della critica della decisione. In secondo luogo, come già rilevato nella sintetica proposta del consigliere delegato, il motivo resta nei limiti della confutazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito e non sindacabile – in quanto tale –in sede di legittimità. Il richiamo in rubrica all’art. 2697 è fuori luogo, posto che la censura ha ad oggetto non la violazione delle regole di riparto degli oneri probatori (sul cui modo di deduzione si veda, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, seguita, nonché, ex multis, Cass.9 n. 26769 dl 2018), ma la valutazione circa l’assolvimento dell’onere probatorio, valutazione che resta riservata al giudice del merito. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione 2051 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che è emersa in modo evidente la carente manutenzione della siepe posta a margine della strada e che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, l’originaria attrice ha fedelmente ricostruito la dinamica del sinistro, sulla base di conclusioni suffragate dalla CTU. Il motivo è inammissibile. La censura assume quale presupposto la ricostruzione del sinistro in termini di carenza di responsabilità della ricorrente. Trattasi di un presupposto che, alla luce dell’inammissibilità del precedente motivo, non può fare ingresso nel processo. Anche in questo caso, come si legge nella sintetica proposta del consigliere delegato, si “censura un tipico apprezzamento di fatto, quale è lo stabilire se la siepe di oleandro ebbe o non ebbe efficacia causale nella genesi del sinistro”. Passando al ricorso incidentale, si denuncia con l’unico motivo omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente in via incidentale che, localizzazione dei presenti sui mezzi conseguenza emerge che, allorquando travalicava fermarsi linea d’arresto, [OSCURATO:PERSONA] aveva già superato con ruota anteriore proprio mezzo gruppo ottico anteriore destro dell’autovettura. Aggiunge che il Tribunale non ha valutato che aveva rinven uto ottico anteriore destro veicolo dell’attrice un’abrasione colore rosso lasciata dalla rossa posta sullo scudo anteriore sinistro del del [OSCURATO:PERSONA], né risulta valutato quanto emerso nelle consulenze di parte, e cioè che ilpiaggio MP3 condotto dal [OSCURATO:PERSONA] è caratterizzatoda perché dotato di sospensione anteriore ne impedisce ribaltamento se non presenza di forza ortogonale, ciò che conferma sia il superamento da parte della di l’elevata velocità questa collisione con il motociclo. Il ricorso incidentale è tardivo. A fronte del termine di scadenza del termine per impugnare (4 dicembre 2023, pari a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza), il ricorso è stato notificato in data 10 gennaio 2024. L’inammissibilità del ricorso principale determina la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo. In relazione al rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA], il comportamento processuale di quest’ultimo, caratterizzato dalla mancata presentazione della richiesta di decisione, e dall’avere tuttavia costui chiesto con la memoria l’accoglimento del ricorso incidentale, costituisce ragione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione, le quali invece, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza con riferimento all’altro rapporto processuale. La definizione del giudizio in modo conforme alla proposta comporta l’applicabilità dell’ultimo comma dell’art. 380 bis c.p.c., e dunque del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Poiché il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso principale e la perdita di efficacia del ricorso incidentale.Dispone la compensazione delle spese fra la ricorrente principale e [OSCURATO:PERSONA]. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favoredi [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, nonché al pagamento della somma di Euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 500,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
Sentenza Cassazione n. 29282/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris