CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30168/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7689/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], sia nella qualità di ultimo liquidatore della [OSCURATO:PERSONA], COMMERCIALI, FINANZIARIE E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], sia in pr oprio, elettivamente domiciliatiin Roma, piazza Cola di Rienzo, 69, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], –intimati – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZI O , n. 9831 / 2016 , depositata il 30/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], Commerciali, Finanziarie e di [OSCURATO:PERSONA].p.a. in liquidazione, dopo aver corrisposto l’Irap, per l’anno di imposta 2010, sulla plusvalenza realizzata a seguito della vendita dell’immobile destinato a sede sociale, avanzava istanza di rimborso sul presupposto che la medesima non fosse dovuta state l’abrogazione dell’art. 11, comma 3, d.lgs. 15 dicembre1997, n. 446 ad opera della legge finanziaria per il 2008. Formatosi il silenzio rifiuto, ricorreva innanzi alla C.t.p. 2. In data 28 febbraio 2013, nelle more della fissazione dell’udienza di discussione innanzi alla C.t.p., la società veniva cancellata dal registro delle imprese. 3. La C.t.p. accoglieva il ricorso assumendo che al momentodel versamento la norma che assoggettava all’irap la plusvalenza realizzata era stata abrogata. 4. La detta sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate con ricorso proposto nei confronti della società «cessata», notificato presso il domicilio eletto in primo grado. Nel giudizio si costituiva la società in persona dell’ ex liquidatore [OSCURATO:PERSONA] che eccepiva l’inammissibilità dell’appello in quanto notificato alla società ormai estinta. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 5. La C.t.r. accoglieva l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appelloin quanto lo stesso avrebbe dovuto notificarsi ai soci e non alla società, sciolta in seguito all’avvenuta liquidazione. Inoltre, si pronunciava sul merito della controversia evidenziando che il contribuente aveva «correttamente» avanzato istanza di rimborso ed aveva provato il credito. 6. Avverso la detta sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate nei confronti della società « in persona del liquidatore legale rappresentante p.t. , anche n.q. di società [ rectius socio] titolare di azioni proprie (quota del 5,66 per cento)»e « dei già soci » [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di ultimo liquidatore della società cessata, nonché di «già titolare di azioni proprie»resiste con controricorso. 7. Con ordinanza n. 11621 del 2023 questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione dei fascicoli del merito, resasi necessaria in ragione delle questioni poste con i motivi di ricorso. Considerato che: 1. Dalla consultazione dei fascicoli di merito acquisiti a seguito della precedente ordinanza è emerso che sebbene indicati nelle copie dei relativi indici, non sonostati trasmessi – e comunque non sono stati rinvenuti – i verbali delle udienze tenutesi innanzi sia alla C.t.p. che alla C.t.r., la visione dei quali è preliminare alla risoluzione delle questioni poste in giudizio. Deve essere pertanto sollecitata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio alla trasmissione dei predetti atti, integrativa di quella del fascicolo d’ufficio di merito già avvenuta. P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo, mandando la Cancelleria per la richiesta alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio della trasmissione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 degli atti processuali di cui alla partemotiva, ad integrazione di quella, g