CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 24421/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. o [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 3 settembre 2021 del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma veniva ordinata l'esecuzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della pena di anni quattro, mesi sette e giorni diciassette di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] proponeva, con incidente di esecuzione, richiesta di rideterminazione della pena da espiare, previo computo della carcerazione sofferta per mesi dieci e giorni 19 a titolo di custodia cautelare in relazione a reato per il quale era stato assolto, e di conseguente sospensione dell'ordine di esecuzione. Con ordinanza depositata in data 22 settembre 2022 la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, osservando che con decreto in data 10 dicembre 2021 il pubblico ministero aveva rideterminato la pena da eseguire in anni tre, mesi otto e giorni ventotto di reclusione, computando quel periodo di carcerazione sofferta sine titulo. Inoltre, la richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art.656 cod. proc. pen., non poteva essere accolta in quanto il pubblico ministero, al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione, non aveva avuto conoscenza, né avrebbe potuto averla, del periodo di carcerazione sine titulo. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 656 cod. proc. pen., che, in caso di ordine di esecuzione per pena inferiore ad anni quattro, prevede la sospensione dell'ordine di esecuzione, onde consentire l'accesso alle misure alternative da libero. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E' stato accertato, tramite acquisizione della relativa documentazione, che il ricorrente è stato rimesso in libertà in data 10 marzo 2023. Ne consegue che, in relazione alla questione relativa alla sospensione dell'ordine di esecuzione al fine di presentare, dalla libertà, richiesta di misure alternative alla detenzione, il ricorso non è più sorretto dal necessario interesse. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso