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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12386/2026

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Avvocatura generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

S.A.S., in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], BASSETTAGIUSEPPA in proprio e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]–controricorrenti –avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], n. 7124/2019, pronunciata il 03/06/2019, depositata il04/12/2019;Numero registro generale 16092/2020Numero sezionale 2038/2026Numero di raccolta generale 12386/2026Data pubblicazione 03/05/2026nonché sul ricorso iscritto al n. 21835/2020 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,–ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Distefano,– controricorrente –avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], n. 7123/2019, pronunciata il 03/06/2019 depositata il04/12/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] diBassetta [OSCURATO:PERSONA]. s.a.s., esercente attività di fabbricazione ecommercio di gioielli, avviso di accertamento (TYS02W103333), con ilquale, per l’anno di imposta 2009, un maggior imponibile ai fini Iva eIrap.L’accertamento seguiva ad una verifica fiscale condotta dallaGuardia di Finanza relativa ai rapporti intrattenuti dalla società con laD.[OSCURATO:SOCIETA]. a seguito della quale l’Ufficio riteneva chequest’ultima fosse soggetto fittiziamente interposto e che la [OSCURATO:PERSONA] sifosse avvalsa di fatture, tutte emesse nel 2005, per operazioniinesistenti relative alla vendita di beni strumentali oggetto di altroavviso di accertamento (TYS02W102740) impugnato in separatogiudizio pure pendente innanzi a questa Corte).

Con l’atto impositivoqui impugnato (TYS02W103333), invece, l’Ufficio disconosceva lequote di ammortamento che la società aveva portato in deduzione nel2009 in relazione ai beni strumentali di cui alle dette fatture.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 16092/2020Numero sezionale 2038/2026Numero di raccolta generale 12386/2026Data pubblicazione 03/05/2026Con successivo avviso di accertamento (TYS021027402014)l’Ufficio, sempre con riferimento all’anno 2009, recuperava atassazione nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA], maggiori redditi aifini Irpef in ragione della presunzione di distribuzione degli utiliextracontabili.2.

La società ed i soci impugnavano l’atto impositivo societarioinnanzi alla C.t.p. di Catania mentre [OSCURATO:PERSONA], impugnavaanche l’avviso personale.

La C.t.p. con le contestuali sentenze nn. 2873e 2876 del 2017 rigettava i ricorsi.La C.t.r., invece, in accoglimento dei ricorsi dei contribuenti (ovveroquanto all’avviso societario la società ed entrambi i soci e quantoall’avviso personale il solo [OSCURATO:PERSONA]) con le sentenza n. 7123e 7124 del 2019, contestuali e di identico tenore, accoglieva i rispettiviappelli ed annullava entrambi gli atti impositivi.Avverso dette sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate nei confrontidella società e dei soci quanto al giudizio avente ad oggetto l’avvisosocietario e nei confronti del solo socio [OSCURATO:PERSONA] quanto all’avvisopersonale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei due giudizi cherisultano tra loro connessi in quanto aventi ad oggetto il recuperofiscale disposto dall’ufficio in ragione della medesima contestazione,relativa all’anno 2009, nei confronti della società quanto ad Irap e Ivae nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] quanto all’Irpef.2.

Con il primo motivo di entrambi i ricorsi, di identico tenorel’Agenzia delle entrate, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4,c.p.c. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. edegli artt. 14 e 29 d.lgs. n. 546 del 1992.Assume che la C.t.r. ha errato per non aver disposto la riunione deigiudizi agli altri giudizi, pure pendenti, relativi all’anno di imposta 2005,Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 16092/2020Numero sezionale 2038/2026Numero di raccolta generale 12386/2026Data pubblicazione 03/05/2026stante la pregiudizialità del avviso societario emesso con riferimento adetto anno di imposta rispetto a quelli consequenziali emessi per glianni successivi ed invoca il principio dell’unitarietà dell’accertamentoche è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditidelle società di persone e delle associazioni, di cui all'art. 5 t.u.i.r.,nonché dei soci delle stesse, ai quali vengono automaticamenteimputati i redditi proporzionalmente alla quota di partecipazione.2.

Il motivo è infondato.2.1.

Il principio dell'unitarietà dell'accertamento invocatodall’Agenzia delle entrate in relazione all’art. 5 t.u.i.r. impone chesocietà e soci debbano essere parti dello stesso procedimento e che lacontroversia non possa essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto,non avendo ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì glielementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedottanell'atto autoritativo impugnato, con la conseguente configurabilità diun litisconsorzio necessario originario, a pena di nullità assoluta,rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio (Cass.n. 28060/2024).L’assunto, tuttavia, non implica l’unicità del giudizio con riferimentoa diverse annualità per le quali, al contrario, vige il principiodell’autonomia dei singoli periodi di imposta.2.2.

Quanto, invece, al rapporto pregiudiziale tra l’accertamentodel 2005 e quelli successivi, va ribadito che per orientamento costantedi questa Corte, una volta che siano stati proposti appelli diversirelativamente a sentenze differenti, la decisione del giudice delgravame di non procedere alla riunione delle cause non è censurabilein cassazione, sia perché solo la riunione di più impugnazioni avversola medesima decisione è obbligatoria, sia perché il provvedimento,negativo o positivo, sulla riunione ha natura ordinatoria e non decisoria(Cass. n. 23530/2017).Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 16092/2020Numero sezionale 2038/2026Numero di raccolta generale 12386/2026Data pubblicazione 03/05/20263.

Piuttosto, deve rilevarsi di ufficio la violazione del principio diunitarietà dell’accertamento con riferimento all’atto impositivosocietario ed agli atti individuali nei confronti dei due soci conriferimento al medesimo anno 2009.3.1.

Risulta dagli atti dei due giudizi qui riuniti che l’Ufficio ancheper l’anno 2009 aveva emesso – oltre all’avviso societario impugnatoda società e soci e all’avviso personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] PaoloParisi, impugnato da quest’ultimo – anche l’avviso personale (n.TYS01A304052) nei confronti della socia [OSCURATO:PERSONA] impugnatoseparatamente da quest’ultima.

Risulta, ancora, che i tre ricorsivenivano decisi contestualmente ed analogamente dalla C.t.p. con lecoeve sentenze nn. 2873-2875-2876/2017, tutte appellate.Nella sentenza n. 7124 del 2019 resa in secondo grado e quiimpugnata, risulta che i contribuenti chiedevano la riunione (tra l’altro)anche dei detti ricorsi relativi all’anno 2009.

La C.t.r., tuttavia,rigettava l’istanza rilevando che non vi era nessuna lesione dellitisconsorzio necessario in quanto erano presenti tutte le parti.Tuttavia, con riferimento al ricorso proposto dalla socia Bassetta,relativo all’avviso di accertamento personale per l’anno 2009 non vi èprova che, anche in secondo grado, sia stato trattato e decisocontestualmente agli altri.3.2.

Si è già detto che l'unitarietà dell'accertamento che è alla basedella rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone edei soci comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei sociriguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo che per laprospettazione di questioni personali.Tale regola permane anche nel caso di recupero di Irap e Iva inquanto la prima è imputata per trasparenza ai singoli soci e, in tema diIVA, pur non ponendosi un problema di litisconsorzio, sorge lanecessità del simultaneus processus per l'inscindibilità delle situazioniCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 16092/2020Numero sezionale 2038/2026Numero di raccolta generale 12386/2026Data pubblicazione 03/05/2026in ipotesi di accertamento, ai fini anche di altre imposte, fondato suglistessi fatti o su elementi comuni e contestualmente contestato, con ununico atto, dall'Ufficio (Cass. n. 10550/2025).3.3.

Fermo questo assunto, tuttavia, questa Corte ha pure rilevatoche l’inosservanza del litisconsorzio necessario tra la società ed i socinon spiega effetti, nel rispetto del principio della ragionevole durata delprocesso, quando le pronunce rese sui ricorsi siano sostanzialmenteidentiche e adottate dallo stesso collegio nel contesto di una trattazioneunitaria (cfr. Cass. n. 3789/2018).

Nello stesso senso si è ribadito chenon va dichiarata la nullità ma va disposta la riunione quando lacomplessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza diciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'attoimpositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svoltedalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a causapetendi dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso ilsostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente ilfondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che ditutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazionedegli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4)identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici.3.4.

Ciò posto, le condizioni, sopra esposte, idonee ad escludere lanullità del giudizio, si sono realizzate in primo grado ove tutti i trericorsi, proposti separatamente dalla società e dai soci, ancorché nonriuniti, sono stati decisi contestualmente, alla stessa udienza.

Restapertanto esclusa la nullità del giudizio svoltosi innanzi alla C.t.p.Dette condizioni, invece, non vi è prova che si siano realizzate insecondo grado dove il ricorso proposto dalla socia Bassetta avverso ilsuo avviso personale non risulta sia stato trattato alla medesimaudienza.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 16092/2020Numero sezionale 2038/2026Numero di raccolta generale 12386/2026Data pubblicazione 03/05/20263.5.

Questa Corte, per altro, ha chiarito che nemmenol’impugnazione dell’avviso di accertamento societario anche da partedei soci (come accaduto nella fattispecie in esame) può evitare lanullità del giudizio.E’ ben vero, infatti, che partecipano al processo sociale tutti icontraddittori necessari, compresi i soci, sui quali automaticamenteriverbera effetto l’accertamento sociale; tuttavia, al cospetto di tuttitali contradditori, non si celebra un processo unitario coinvolgente tuttele regiudicande, restando escluse proprio quelle riguardanti i socirelativamente alla determinazione dei loro redditi per trasparenza exart. 5 t.u.i.r.

In altre parole, osservata la regola dell’integrità delcontraddittorio sul (mero) piano soggettivo, nondimeno restainosservata quella del simultaneus processus in funzione dellacontemporanea decisione di tutte le regiudicande, a tutela della cuicelebrazione sovviene esclusivamente la riunione ex art. 29 d.lgs. n.546 del 1992, (finanche) obbligatoria, in caso di contemporaneapendenza della causa sociale e delle cause personali dei soci dinanzi almedesimo giudice atteso che, secondo le Sezioni Unite, «la riunione sitrasforma in obbligo in considerazione del vincolo del litisconsorzionecessario» (Cass. n. 19741/2025).4.

Stante il rilievo di ufficio, restano assorbiti i motivi dal secondoal sesto con i quali l’Agenzia delle entrate ha denunciato in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 19 e39, comma 1-bis d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 5 tuir, per avere laC.t.r. travalicato i limiti delle proprie attribuzioni, ingerendosi inquestioni relative all’atto societario (secondo motivo); la violazionedell’art. 157 c.p., per il rilievo dato al «proscioglimento» della parte insede penale (terzo motivo); la violazione degli artt. 39 e 42 d.P.R. n.600 del 1973 e degli artt. 54 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972 per averrilevato il vizio di motivazione dell’atto impositivo (quarto motivo) ; laCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 16092/2020Numero sezionale 2038/2026Numero di raccolta generale 12386/2026Data pubblicazione 03/05/2026violazione dell’ art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 d.P.R. n. 633del 1972, dell’art. 2697 c.c. per aver ritenuto che l’atto impositivo sifondasse si presunzioni semplici (quinto motivo); in relazione all’art.360, primo comma, num. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per omessoesame e omessa pronuncia sulle eccezioni e difese dell’Ufficio, inviolazione dell’art. 112 c.p.c. (sesto motivo)5.

In conclusione, va dichiarata la nullità dei giudizi di secondogrado e delle relative sentenze con rimessione degli atti al giudicedell’appello affinché proceda alla celebrazione dei medesimiunitamente a quello promosso dalla socia [OSCURATO:PERSONA] avversol’avviso di accertamento personale.

P.Q.MLa Corte riunisce il ricorso n. 21835/2020 al ricorso n. 16092/2020;cassa le sentenze impugnate e dichiara la nullità dei giudizi di appellocon rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversacomposizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 04 marzo 2026.Il PresidenteAndreina GiudicepietroCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avvocatura generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. S.A.S., in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], BASSETTAGIUSEPPA in proprio e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]–controricorrenti –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], n. 7124/2019, pronunciata il 03/06/2019, depositata il04/12/2019;Numero registro generale 16092/2020Numero sezionale 2038/2026Numero di raccolta generale 12386/2026Data pubblicazione 03/05/2026nonché sul ricorso iscritto al n. 21835/2020 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,–ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Distefano,– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], n. 7123/2019, pronunciata il 03/06/2019 depositata il04/12/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] diBassetta [OSCURATO:PERSONA]. s.a.s., esercente attività di fabbricazione ecommercio di gioielli, avviso di accertamento (TYS02W103333), con ilquale, per l’anno di imposta 2009, un maggior imponibile ai fini Iva eIrap.L’accertamento seguiva ad una verifica fiscale condotta dallaGuardia di Finanza relativa ai rapporti intrattenuti dalla società con laD.[OSCURATO:SOCIETA]. a seguito della quale l’Ufficio riteneva chequest’ultima fosse soggetto fittiziamente interposto e che la [OSCURATO:PERSONA] sifosse avvalsa di fatture, tutte emesse nel 2005, per operazioniinesistenti relative alla vendita di beni strumentali oggetto di altroavviso di accertamento (TYS02W102740) impugnato in separatogiudizio pure pendente innanzi a questa Corte). Con l’atto impositivoqui impugnato (TYS02W103333), invece, l’Ufficio disconosceva lequote di ammortamento che la società aveva portato in deduzione nel2009 in relazione ai beni strumentali di cui alle dette fatture.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 16092/2020Numero sezionale 2038/2026Numero di raccolta generale 12386/2026Data pubblicazione 03/05/2026Con successivo avviso di accertamento (TYS021027402014)l’Ufficio, sempre con riferimento all’anno 2009, recuperava atassazione nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA], maggiori redditi aifini Irpef in ragione della presunzione di distribuzione degli utiliextracontabili.2. La società ed i soci impugnavano l’atto impositivo societarioinnanzi alla C.t.p. di Catania mentre [OSCURATO:PERSONA], impugnavaanche l’avviso personale. La C.t.p. con le contestuali sentenze nn. 2873e 2876 del 2017 rigettava i ricorsi.La C.t.r., invece, in accoglimento dei ricorsi dei contribuenti (ovveroquanto all’avviso societario la società ed entrambi i soci e quantoall’avviso personale il solo [OSCURATO:PERSONA]) con le sentenza n. 7123e 7124 del 2019, contestuali e di identico tenore, accoglieva i rispettiviappelli ed annullava entrambi gli atti impositivi.Avverso dette sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate nei confrontidella società e dei soci quanto al giudizio avente ad oggetto l’avvisosocietario e nei confronti del solo socio [OSCURATO:PERSONA] quanto all’avvisopersonale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei due giudizi cherisultano tra loro connessi in quanto aventi ad oggetto il recuperofiscale disposto dall’ufficio in ragione della medesima contestazione,relativa all’anno 2009, nei confronti della società quanto ad Irap e Ivae nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] quanto all’Irpef.2. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi, di identico tenorel’Agenzia delle entrate, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4,c.p.c. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. edegli artt. 14 e 29 d.lgs. n. 546 del 1992.Assume che la C.t.r. ha errato per non aver disposto la riunione deigiudizi agli altri giudizi, pure pendenti, relativi all’anno di imposta 2005,Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 16092/2020Numero sezionale 2038/2026Numero di raccolta generale 12386/2026Data pubblicazione 03/05/2026stante la pregiudizialità del avviso societario emesso con riferimento adetto anno di imposta rispetto a quelli consequenziali emessi per glianni successivi ed invoca il principio dell’unitarietà dell’accertamentoche è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditidelle società di persone e delle associazioni, di cui all'art. 5 t.u.i.r.,nonché dei soci delle stesse, ai quali vengono automaticamenteimputati i redditi proporzionalmente alla quota di partecipazione.2. Il motivo è infondato.2.1. Il principio dell'unitarietà dell'accertamento invocatodall’Agenzia delle entrate in relazione all’art. 5 t.u.i.r. impone chesocietà e soci debbano essere parti dello stesso procedimento e che lacontroversia non possa essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto,non avendo ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì glielementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedottanell'atto autoritativo impugnato, con la conseguente configurabilità diun litisconsorzio necessario originario, a pena di nullità assoluta,rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio (Cass.n. 28060/2024).L’assunto, tuttavia, non implica l’unicità del giudizio con riferimentoa diverse annualità per le quali, al contrario, vige il principiodell’autonomia dei singoli periodi di imposta.2.2. Quanto, invece, al rapporto pregiudiziale tra l’accertamentodel 2005 e quelli successivi, va ribadito che per orientamento costantedi questa Corte, una volta che siano stati proposti appelli diversirelativamente a sentenze differenti, la decisione del giudice delgravame di non procedere alla riunione delle cause non è censurabilein cassazione, sia perché solo la riunione di più impugnazioni avversola medesima decisione è obbligatoria, sia perché il provvedimento,negativo o positivo, sulla riunione ha natura ordinatoria e non decisoria(Cass. n. 23530/2017).Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 16092/2020Numero sezionale 2038/2026Numero di raccolta generale 12386/2026Data pubblicazione 03/05/20263. Piuttosto, deve rilevarsi di ufficio la violazione del principio diunitarietà dell’accertamento con riferimento all’atto impositivosocietario ed agli atti individuali nei confronti dei due soci conriferimento al medesimo anno 2009.3.1. Risulta dagli atti dei due giudizi qui riuniti che l’Ufficio ancheper l’anno 2009 aveva emesso – oltre all’avviso societario impugnatoda società e soci e all’avviso personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] PaoloParisi, impugnato da quest’ultimo – anche l’avviso personale (n.TYS01A304052) nei confronti della socia [OSCURATO:PERSONA] impugnatoseparatamente da quest’ultima. Risulta, ancora, che i tre ricorsivenivano decisi contestualmente ed analogamente dalla C.t.p. con lecoeve sentenze nn. 2873-2875-2876/2017, tutte appellate.Nella sentenza n. 7124 del 2019 resa in secondo grado e quiimpugnata, risulta che i contribuenti chiedevano la riunione (tra l’altro)anche dei detti ricorsi relativi all’anno 2009. La C.t.r., tuttavia,rigettava l’istanza rilevando che non vi era nessuna lesione dellitisconsorzio necessario in quanto erano presenti tutte le parti.Tuttavia, con riferimento al ricorso proposto dalla socia Bassetta,relativo all’avviso di accertamento personale per l’anno 2009 non vi èprova che, anche in secondo grado, sia stato trattato e decisocontestualmente agli altri.3.2. Si è già detto che l'unitarietà dell'accertamento che è alla basedella rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone edei soci comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei sociriguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo che per laprospettazione di questioni personali.Tale regola permane anche nel caso di recupero di Irap e Iva inquanto la prima è imputata per trasparenza ai singoli soci e, in tema diIVA, pur non ponendosi un problema di litisconsorzio, sorge lanecessità del simultaneus processus per l'inscindibilità delle situazioniCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 16092/2020Numero sezionale 2038/2026Numero di raccolta generale 12386/2026Data pubblicazione 03/05/2026in ipotesi di accertamento, ai fini anche di altre imposte, fondato suglistessi fatti o su elementi comuni e contestualmente contestato, con ununico atto, dall'Ufficio (Cass. n. 10550/2025).3.3. Fermo questo assunto, tuttavia, questa Corte ha pure rilevatoche l’inosservanza del litisconsorzio necessario tra la società ed i socinon spiega effetti, nel rispetto del principio della ragionevole durata delprocesso, quando le pronunce rese sui ricorsi siano sostanzialmenteidentiche e adottate dallo stesso collegio nel contesto di una trattazioneunitaria (cfr. Cass. n. 3789/2018). Nello stesso senso si è ribadito chenon va dichiarata la nullità ma va disposta la riunione quando lacomplessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza diciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'attoimpositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svoltedalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a causapetendi dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso ilsostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente ilfondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che ditutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazionedegli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4)identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici.3.4. Ciò posto, le condizioni, sopra esposte, idonee ad escludere lanullità del giudizio, si sono realizzate in primo grado ove tutti i trericorsi, proposti separatamente dalla società e dai soci, ancorché nonriuniti, sono stati decisi contestualmente, alla stessa udienza. Restapertanto esclusa la nullità del giudizio svoltosi innanzi alla C.t.p.Dette condizioni, invece, non vi è prova che si siano realizzate insecondo grado dove il ricorso proposto dalla socia Bassetta avverso ilsuo avviso personale non risulta sia stato trattato alla medesimaudienza.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 16092/2020Numero sezionale 2038/2026Numero di raccolta generale 12386/2026Data pubblicazione 03/05/20263.5. Questa Corte, per altro, ha chiarito che nemmenol’impugnazione dell’avviso di accertamento societario anche da partedei soci (come accaduto nella fattispecie in esame) può evitare lanullità del giudizio.E’ ben vero, infatti, che partecipano al processo sociale tutti icontraddittori necessari, compresi i soci, sui quali automaticamenteriverbera effetto l’accertamento sociale; tuttavia, al cospetto di tuttitali contradditori, non si celebra un processo unitario coinvolgente tuttele regiudicande, restando escluse proprio quelle riguardanti i socirelativamente alla determinazione dei loro redditi per trasparenza exart. 5 t.u.i.r. In altre parole, osservata la regola dell’integrità delcontraddittorio sul (mero) piano soggettivo, nondimeno restainosservata quella del simultaneus processus in funzione dellacontemporanea decisione di tutte le regiudicande, a tutela della cuicelebrazione sovviene esclusivamente la riunione ex art. 29 d.lgs. n.546 del 1992, (finanche) obbligatoria, in caso di contemporaneapendenza della causa sociale e delle cause personali dei soci dinanzi almedesimo giudice atteso che, secondo le Sezioni Unite, «la riunione sitrasforma in obbligo in considerazione del vincolo del litisconsorzionecessario» (Cass. n. 19741/2025).4. Stante il rilievo di ufficio, restano assorbiti i motivi dal secondoal sesto con i quali l’Agenzia delle entrate ha denunciato in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 19 e39, comma 1-bis d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 5 tuir, per avere laC.t.r. travalicato i limiti delle proprie attribuzioni, ingerendosi inquestioni relative all’atto societario (secondo motivo); la violazionedell’art. 157 c.p., per il rilievo dato al «proscioglimento» della parte insede penale (terzo motivo); la violazione degli artt. 39 e 42 d.P.R. n.600 del 1973 e degli artt. 54 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972 per averrilevato il vizio di motivazione dell’atto impositivo (quarto motivo) ; laCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 16092/2020Numero sezionale 2038/2026Numero di raccolta generale 12386/2026Data pubblicazione 03/05/2026violazione dell’ art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 d.P.R. n. 633del 1972, dell’art. 2697 c.c. per aver ritenuto che l’atto impositivo sifondasse si presunzioni semplici (quinto motivo); in relazione all’art.360, primo comma, num. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per omessoesame e omessa pronuncia sulle eccezioni e difese dell’Ufficio, inviolazione dell’art. 112 c.p.c. (sesto motivo)5. In conclusione, va dichiarata la nullità dei giudizi di secondogrado e delle relative sentenze con rimessione degli atti al giudicedell’appello affinché proceda alla celebrazione dei medesimiunitamente a quello promosso dalla socia [OSCURATO:PERSONA] avversol’avviso di accertamento personale. P.Q.MLa Corte riunisce il ricorso n. 21835/2020 al ricorso n. 16092/2020;cassa le sentenze impugnate e dichiara la nullità dei giudizi di appellocon rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversacomposizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 04 marzo 2026.Il PresidenteAndreina GiudicepietroCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8