CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45312/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.COCCHI Romano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che confermava la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art.189 commi 6 e 7 C.d.S. per non essersi arrestato e per non avere prestato assistenza al pedone investito sulle strisce pedonali e lo aveva condannato alla pena di mesi cinque giorni dieci di reclusione con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generi- che e con la riduzione per la scelta del rito. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla valutazione della prova e al riconoscimento della responsabilità dell'im- putato non risultando da alcun elemento processuale che lo stesso avesse avuto adeguata consapevolezza di avere investito il pedone. Lamenta poi la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. in ragione della tenuità della condotta e dell'offesa. 3. I motivi di ricorso si palesano manifestamente infondati in quanto aspe- cifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di ap- pello e meramente ripropositivi di censure adeguatamente considerate e di- sattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dalla Corte di Appello a sostegno della responsabilità del prevenuto appaiono logici, fondati sull'ammissione del ri- corrente di avere percepito un urto e sulle sommarie dichiarazioni delle per- sone che hanno assistito al sinistro le quali hanno, in varia misura, eviden- ziato come il conducente del veicolo avesse realizzato di avere subito un urto in coincidenza con l'attraversamento pedonale, tenuto conto del fatto che era stato visto arrestarsi per un attimo e riprendere la circolazione impre- cando contro qualcuno. La condotta serbata dal conducente, la cui limita- zione della capacità visiva non può certamente essere addotta a giustifica- zione, manifesta chiaramente, quantomeno sotto il profilo eventuale, la con- sapevolezza dell'urto e dell'investimento, con accettazione del rischio di es- sersi sottratto agli obblighi giuridici che ne derivavano. 3.1 In termini del tutto logici sotto il profilo motivazionale il giudice di ap- pello ha escluso la particolare tenuità dell'azione, improntata a gravissima negligenza nell'affrontare nottetempo la circolazione stradale con gravi pro- blemi alla vista, e dell'offesa al bene giuridico protetto della sicurezza della circolazione stradale e della incolumità personale degli utenti della strada. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M Ciampi [OSCURATO:PERSONA] I