CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17797/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35037-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, ei.ettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3212/24/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 22/07/2019; /0 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso cartelle di pagamento relative a svariati tributi per anni d'imposta compresi tra il 1996 e il 2000; la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate in quanto l'Agenzia delle entrate Riscossione si è costituita con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cagliari senza dare in alcun modo conto dei criteri che hanno determinato il ricorso all'avvocato del libero foro e della deliberazione degli organi di vigilanza che lo giustifichino. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione degli artt. 11, 12 e 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 1 del D.L. n. 193 del 2016 convertito in legge n. 225 del 2016 nonché art. 4-novies del D.L. n. 34 del 2019 convertito in legge n. 58 del 2019, per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto che l'Agenzia delle entrate non possa ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero foro; con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate, proposto in via subordinata rispetto al primo motivo, denuncia violazione degli artt. 182 c.p.c., 11 e 12 del d.lgs. n. 546 del Ric. 2019 n. 35037 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- 1992, per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente non concesso un termine per regolarizzare il mandato alle liti conferito dall'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992. Il primo motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte infatti: ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova Ric. 2019 n. 35037 sez. MT - ud. 27-04-2022 -3- al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass. SU n. 30008 del 2019: nello stesso senso anche Cass. n. 31241 del 2019 la quale, esaminando analoga questione e muovendo dalla citata pronuncia delle Sezioni unite, ha espressamente affermato che «anche alla luce dello ius superveniens, l'A.d.E.R. in appello ben poteva costituirsi con avvocato del libero foro»). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta al suddetto principio là dove per un verso non si è posta il problema di distinguere tra le ipotesi sub a) e sub b) di cui al principio enunciato dalle sezioni unite sopra citato e quindi omettendo di verificare in quale delle due ipotesi rientrasse la controversia sottoposta alla [OSCURATO:PERSONA] stessa, dal momento che, nell'ipotesi sub b) , ben può l'Agenzia avvalersi di avvocati del libero foro, e per un altro verso, evidenziando la necessità che fossero documentate in atti le condizioni in virtù delle quali sia possibile costituirsi tramite avvocato del libero foro, non ha considerato che la costituzione in tal modo dell'Agenzia delle entrate postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza d& relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità e senza necessità che l'avvocato del libero foro sia inserito in particolari elenchi, non trattandosi di procedimento davanti alla Corte di Cassazione. Il secondo motivo di impugnazione, proposto in via subordinata rispetto al primo, è assorbito dall'accoglimento di quest'ultimo. Pertanto, ritenuto fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, Ric. 2019 n. 35037 sez. MT - ud. 27-04-2022 -4- in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso/ assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 27 aprile 2022. Presi nt