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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48185/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 18/11/2021 del Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 658 cod. pen. e, per l'effetto, lo aveva condannate alla pena di mesi due di arresto, per avere egli - dichiarando di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], effettuato due segnalazioni telefoniche ai Carabinieri, comunicando essersi verificato un episodio di aggressione e minaccia, perpetrato a mezzo di pistola e, successivamente, segnalando la presenza di un'arma e di munizioni, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (abitazione risultata poi essere il domicilio dell'imputato stesso).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo - in via principale - l'errata applicazione della legge penale, per essere stati impropriamente ritenuti sussistenti gli elementi costitutivi dell'ipotizzato modello legale e, comunque, dolendosi del trattamento sanzionatorio.

3. I motivi formulati dalla difesa afferiscono, però, alla motivazione della sentenza impugnata criticando - anche in maniera espressa e diretta - i criteri utilizzati e le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, nella valutazione delle prove.

Giova allora precisare come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre.

4. La Corte territoriale ha del resto chiarito - con motivazione ampia ed esaustiva, nonché priva di vizi logici e contraddittorietà e, quindi, destinata a restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità - le ragioni poste a fondamento della conclusione raggiunta.

Adeguatamente spiegato, inoltre, è il profilo della riferibilità soggettiva della condotta.

Non risulta sussistente la lamentata violazione di legge, atteso che i Giudice di merito ha correttamente individuato gli estremi della suddetta figura contravvenzionale, chiarendo in modo esaustivo le ragioni poste a fondamento della decisione.5.

Giova precisare, inoltre, come le doglianze sussunte nell'atto di impugnazione siano la pedissequa reiterazione di profili di critica già prospettati in sede di gravame e colà adeguatamente vagliati.

6. In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 18/11/2021 del Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 658 cod. pen. e, per l'effetto, lo aveva condannate alla pena di mesi due di arresto, per avere egli - dichiarando di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], effettuato due segnalazioni telefoniche ai Carabinieri, comunicando essersi verificato un episodio di aggressione e minaccia, perpetrato a mezzo di pistola e, successivamente, segnalando la presenza di un'arma e di munizioni, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (abitazione risultata poi essere il domicilio dell'imputato stesso). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo - in via principale - l'errata applicazione della legge penale, per essere stati impropriamente ritenuti sussistenti gli elementi costitutivi dell'ipotizzato modello legale e, comunque, dolendosi del trattamento sanzionatorio. 3. I motivi formulati dalla difesa afferiscono, però, alla motivazione della sentenza impugnata criticando - anche in maniera espressa e diretta - i criteri utilizzati e le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, nella valutazione delle prove. Giova allora precisare come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre. 4. La Corte territoriale ha del resto chiarito - con motivazione ampia ed esaustiva, nonché priva di vizi logici e contraddittorietà e, quindi, destinata a restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità - le ragioni poste a fondamento della conclusione raggiunta. Adeguatamente spiegato, inoltre, è il profilo della riferibilità soggettiva della condotta. Non risulta sussistente la lamentata violazione di legge, atteso che i Giudice di merito ha correttamente individuato gli estremi della suddetta figura contravvenzionale, chiarendo in modo esaustivo le ragioni poste a fondamento della decisione.5. Giova precisare, inoltre, come le doglianze sussunte nell'atto di impugnazione siano la pedissequa reiterazione di profili di critica già prospettati in sede di gravame e colà adeguatamente vagliati. 6. In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i