CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 maggio 2025
Cassazione n. 37949/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n.1427/2025 sez. [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 26605/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 15/05/2025 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rimini visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.i.p. del Tribunale di Rimini, in sede di udienza preliminare, ha emesso sentenza di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 420- quater cod. proc. pen. per mancata conoscenza della pendenza del processo. Nell’adottare tale decisione, il G.i.p. del Tribunale di Rimini ha dato una diversa qualificazione ai fatti oggetto di contestazione (in sentenza qualificati come violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte dell’imputazione formulata nella richiesta di rinvio a giudizio, nella quale si ascriveva all’imputato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37949/2025 Roma, lì, 21/11/2025 la violazione dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990). Conseguente a tale determinazione è stata l’indicazione del termine sino al quale la polizia giudiziaria è incaricata delle ricerche dell’imputato. 2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Rimini impugna la sentenza, proponendo due motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il Pubblico ministero denuncia violazione di legge processuale. Nell’adottare la sentenza di improcedibilità codificata dall’art. 420-quater cod. proc. pen. – stante la sua natura tipicamente processuale – il giudice dell’udienza preliminare non avrebbe infatti il potere di svolgere attività valutativa sul merito dell’imputazione (attività che non può che essere demandata al momento della cognizione piena); tanto più – aggiunge il Pubblico ministero – che, nel caso in esame, la diversa qualificazione del fatto è avvenuta senza interlocuzione con il Pubblico ministero e, dunque, in violazione del contraddittorio. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in via logicamente subordinata al primo, il Pubblico ministero denuncia violazione di legge penale e processuale. Il G.i.p. presso il Tribunale di Rimini avrebbe infatti erroneamente determinato il termine sino al quale effettuare le ricerche dell’imputato (dalla sentenza indicato nella data del 13 marzo 2037), muovendo da un computo del termine di prescrizione determinato in sei anni, aumentato di due terzi per effetto della recidiva qualificata contestata all’imputato, per poi raddoppiarlo (ex art. 420- quater, comma 3, cod. proc. pen., che richiama l’art. 159, ultimo comma, cod. pen.). Al contrario, occorrerebbe svolgere un diverso computo: la pena detentiva massima applicabile ratione temporis al delitto contestato a [OSCURATO:PERSONA] (per come riqualificato) sarebbe di anni quattro di reclusione, da aumentare di due terzi, per effetto della recidiva qualificata contestata all’imputato (anni sei e mesi otto di reclusione), da raddoppiare ex art. 420-quater, comma 3, cod. proc. pen. (con un termine per effettuare le ricerche dell’imputato fissato dunque in anni tredici e mesi quattro, in scadenza, secondo il calcolo del Pubblico ministero ricorrente al 13 luglio 2030). 3. Il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso (ravvisando violazione dell’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen.) e concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Rimini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso – in punto ammissibilità del ricorso – che «la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen.» (Sez. U, n. 5847 del 26/09/2024, dep. 2025, C., Rv. 287414 - 01). 2. Ciò premesso il primo motivo di ricorso è fondato. Sussiste infatti la violazione di legge processuale dedotta dal Pubblico ministero. 2.1. Nel caso in esame, il Pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA], ascrivendo a quest’ultimo plurime violazioni dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90. Tuttavia, il Giudice dell’udienza preliminare – senza interloquire con il Pubblico ministero ed emettendo la sentenza ai sensi dell’art. 420-quater, cod. proc. pen. impugnata in questa sede – ha qualificato i fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA] come violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (ciò sul presupposto che così dovessero essere correttamente qualificate le «cessioni di droga di quantitativo minimo»). Dall’esame del verbale di udienza del 15 maggio 2025 non risulta alcuna sollecitazione su tale punto dal G.u.p. nei confronti del Pubblico ministero (diretto esame degli atti processuali, praticabile in questa sede di legittimità, essendo stata dedotta una violazione di legge processuale, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; per tutte, cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01). 2.2. Il tema esplicitamente dedotto nel ricorso è quello della possibilità – per il giudice chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per emettere sentenza ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. – di intervenire sul perimetro dell’imputazione formulata dal pubblico ministero, dando una diversa qualificazione dei fatti contestati. La questione implica due distinti ordini di riflessione. Vengono in rilievo – da un lato – la possibilità per il giudice dell’udienza preliminare di dare una diversa qualificazione dei fatti contestati in assenza di interlocuzione con il pubblico ministero e – dall’altro lato – la possibilità stessa di procedere alla modifica dell’imputazione in occasione dell’emissione della sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen. 2.3. Sotto il primo profilo, occorre muovere dalle modifiche apportate alla disciplina della modificazione dell’imputazione in sede di udienza preliminare: come noto, l’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. prevede che il giudice dell’udienza preliminare – «se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza non sono indicate nell’imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta» - debba attivare un contraddittorio con il pubblico ministero, invitandolo «a operare le necessarie modificazioni». Nel caso in cui il pubblico ministero non apporti le «necessarie modificazioni» (o qualora esse non risolvano la «difformità» rilevata dal giudice), questi, sentite le parti, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. Non è, peraltro, dissimile il modello procedimentale disegnato dall’art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen. per le modifiche dell’imputazione in sede di udienza di comparizione predibattimentale. Il modello procedimentale disegnato nel codice di rito è dunque chiaro: il pubblico ministero rimane investito del potere di esercitare l’azione penale, indicando i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica; il giudice è investito del dovere di verificare che essi (fatti e qualificazione) siano contestati in modo coerente con le acquisizioni processuali. Ove coerenza non vi sia, il giudice non ha il potere di intervenire direttamente sull’imputazione per risolvere le «difformità», avendo, viceversa, il dovere di sollecitare l’intervento del pubblico ministero. La formulazione dell’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. prevede in modo esplicito la doverosità della sollecitazione da rivolgere al pubblico ministero non solo con riferimento alla contestazione dei fatti oggetto di imputazione, ma anche con riferimento alla loro definizione giuridica. Ammettere un intervento officioso da parte del giudice dell’udienza preliminare in punto qualificazione giuridica del fatto si risolverebbe dunque in una parziale disapplicazione dell’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen.. Debbono dunque ritenersi superati gli approdi giurisprudenziali che – sulla scorta del previgente dato normativo e in nome del principio jura novit curia – ammettevano la possibilità per il giudice dell’udienza preliminare di operare una riqualificazione giuridica dei fatti contestati dal pubblico ministero, senza attivazione di un previo contradditorio e con un intervento d’ufficio direttamente esercitato in sede di emissione del decreto che dispone il giudizio, (sul punto, in termini, cfr. Sez. 6, n. 33679 del 23/09/2025, Trimboli, non mass., considerato in diritto 3.2-3.6, relativa ad un caso in cui il G.u.p., nell’emettere il decreto che dispone il giudizio, aveva unilateralmente escluso la sussistenza di un’aggravante, viceversa considerata nella richiesta di rinvio a giudizio; si veda anche Sez. 6, n. 19109 del 26/03/2024, P., Rv. 286475 – 02, considerato in diritto 2.4). Ne discende che la riqualificazione giuridica dei fatti contestati senza attivare il contraddittorio previsto dall’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. rappresenta un significativo scostamento dal modello procedimentale delineato dal legislatore e l’esercizio – da parte del giudice dell’udienza preliminare – di un potere «che, in quelle forme, non gli è riconosciuto dalla legge processuale» (tanto che la già citata Sez. 6, n. 33679 del 23/09/2025, Trimboli, non mass., ha qualificato tale vizio come abnormità strutturale per carenza di potere in concreto). 2.4. Anche sotto il secondo dei profili sopra menzionati (relativo alla possibilità di riqualificare il fatto contestato in occasione della delibazione dei presupposti per emettere sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo), sussiste il vizio denunciato dal Pubblico ministero ricorrente. La sentenza emessa ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. è sentenza di natura processuale, il cui contenuto decisorio è sussistente, ma limitato all’esercizio da parte del giudice di un «potere valutativo volto ad affermare l’esistenza dei presupposti che giustificano la decisione di improcedibilità, in alternativa alla sequenza processuale ordinaria» (Sez. U, n. 5847 del 26/09/2024, dep. 2025, C., Rv. 287414, considerato in diritto 6.3.). Ciò porta ad escludere che – in quella sede – vi sia spazio per operare interventi sul perimetro dell’imputazione. Del resto, l’art 421, comma 1, cod. proc. pen. prevede che il giudice possa invitare il pubblico ministero a riformulare l’imputazione per rimuovere violazioni del dettato dell’art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. solo dopo che siano «conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti»; l’art. 423, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen. prevedono che la necessità di apportare modificazioni all’imputazione emerga nel corso dell’udienza (e, dunque, nel corso di un’udienza regolarmente instaurata); l’art. 421, comma 1-bis, cod. proc. pen. prevede poi che, ove l’imputazione venga modificata, il verbale di udienza contenente la modificazione venga notificato all’imputato non presente in udienza; analoghi sono i meccanismi previsti dall’art, 554-bis, comma 6, cod. proc. pen. con riferimento all’udienza di comparizione predibattimentale. In definitiva, il dato letterale e quello sistematico postulano il positivo accertamento della regolarità della costituzione delle parti e portano conseguentemente ad escludere che sia possibile apportare modificazioni all’imputazione (tanto sotto il profilo fattuale, quanto sotto il profilo della qualificazione giuridica) in un momento in cui tale positivo accertamento non è ancora concluso; il che porta ad escludere dal punto di vista logico che sia possibile procedere a modificazioni dell’imputazione in occasione dell’emissione della sentenza di non doversi procedere adottata ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., quando è stato accertato che le parti non sono regolarmente costituite e non sussiste possibilità di instaurare il contraddittorio processuale. 3. Alla stregua di tali rilievi, che rivestono carattere assorbente rispetto al secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rimini per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per l’ulteriore corso. Così deciso il 15/10/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]