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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 23140/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02DY0M6) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Torino ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Cuneo, in data 20 dicembre 2024 aveva respinto una richiesta di attenuazione del regime cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Con il ricorso sono stati formulati motivi che contestano violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alle esigenze cautelari.

3. Con memoria prontamente inviata, il difensore dell'imputato ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso da parte dello stesso imputato, per carenza di interesse, avendo già conseguito dal giudice procedente la sostituzione della misura custodiale massima con gli arresti domiciliari.

Il difensore, inoltre, ha inviato il 3 aprile 2025 ulteriore memoria al fine di segnalare la presenza della revoca in atti, chiedendo la pronuncia di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

4. Alla luce di quanto precede, si impone la pronuncia della sentenza nei termini indicati nel dispositivo, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, senza aggravio di spese o sanzioni (cfr. Sez.

U, del 25 giugno 1997, Chiappetta, Rv. 208166).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 9 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] siglie e relatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02DY0M6) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Torino ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Cuneo, in data 20 dicembre 2024 aveva respinto una richiesta di attenuazione del regime cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il ricorso sono stati formulati motivi che contestano violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. 3. Con memoria prontamente inviata, il difensore dell'imputato ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso da parte dello stesso imputato, per carenza di interesse, avendo già conseguito dal giudice procedente la sostituzione della misura custodiale massima con gli arresti domiciliari. Il difensore, inoltre, ha inviato il 3 aprile 2025 ulteriore memoria al fine di segnalare la presenza della revoca in atti, chiedendo la pronuncia di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. 4. Alla luce di quanto precede, si impone la pronuncia della sentenza nei termini indicati nel dispositivo, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, senza aggravio di spese o sanzioni (cfr. Sez. U, del 25 giugno 1997, Chiappetta, Rv. 208166). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 9 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] siglie e relatore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23140/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris