Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15353/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

A, [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLOMANDARANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocatiGIOVANNI CORBYONS e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA - MILANO n. 1886/2020 depositata il 08/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31033/2020Numero sezionale 4188/2026Numero di raccolta generale 15353/2026Data pubblicazione 20/05/2026A seguito di sopralluogo il 22/11/2017, il Comune di Milano accertò che,presso la proprietà della società controricorrente in via [OSCURATO:PERSONA] n.125/bis ove svolge attività di trasporto merci per conto terzi, le superficiproduttive, tra l’altro e contrariamente a quanto denunciato dallacontribuente a fini TARSU, ammontavano a mq 1.544 per depositoautomezzi e mq 1.127 per quota coperta da una tettoia della complessivaarea scoperta di mq 12.000.L’ente locale notificò pertanto alla società due avvisi d’accertamento inrelazione a ciascuna area e alla TARSU 2012.

La contribuente impugnòentrambi gli avvisi avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milanoche, con sentenze nn. 1916 e 1921 del 6/5/2019, accolse parzialmente iricorsi confermando il merito della pretesa tributaria ma riducendo al 50%la superficie imponibile, ritenendo che la contribuente non avessedimostrato compiutamente l’assenza totale della produzione di rifiuti solidiurbani o, in altre parole, la produzione in via esclusiva di rifiuti speciali.Sugli appelli proposti dalla contribuente, la Commissione TributariaRegionale della Lombardia, riuniti i ricorsi e con la sentenza 1886/2020indicata in epigrafe, ha annullato gli avvisi d’accertamento.Secondo il giudice d’appello, la contribuente aveva documentato l’effettivorecupero dei rifiuti speciali non pericolosi in relazione all’anno 2012,inviando poi alla CCIAA di Milano il MUD (modulo unico dichiarazioneambientale) completo dei codici CER corrispondenti ai rifiuti smaltiti, dellequantità e il soggetto destinatario, provando così come l’area coperta dallatettoia, “per le specifiche caratteristiche strutturali e perdestinazione...necessariamente produce rifiuti speciali non pericolosi”.

Harichiamato giurisprudenza di questa Corte riguardo alla specialità delregime degli imballaggi terziari sottratti alla privativa comunale.

Gli stessi,così come quelli secondari ove non sia stata istituita la raccoltadifferenziata, non potrebbero pertanto essere assimilati dai Comuni airifiuti urbani ai fini della tassa specifica.Numero registro generale 31033/2020Numero sezionale 4188/2026Numero di raccolta generale 15353/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ricorre per cassazione il Comune sulla base di due motivi integrati dasuccessiva memoriaResiste la contribuente con controricorso anch’esso seguito da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il Comune ricorrente prospetta la violazione dell’art.62, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 507/93 e dell’art. 10 del regolamentocomunale Tarsu del Comune di Milano e dei principi in tema d’esenzionedalla Tarsu, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

Richiama iprincipi in tema di presunzione di suscettibilità a produrre rifiuti urbaninelle aree scoperte salvo siano pertinenziali e accessorie ad abitazioni e, inparticolare, l’orientamento secondo cui la fattispecie d’esenzione di cui alcomma 2 del citato art. 62 comporta che sia provata dal contribuente nonsolo la stabile destinazione dell’area a un determinato uso (ad. es.parcheggio) ma anche che tale uso non comporta produzione di rifiuti(Cass. 5047/15 e 33/2015).

Il comma 3 prevede analogamente in caso sitratti di zone che, per caratteristiche strutturali e destinazione, producanodi regola rifiuti speciali autonomamente avviati al riutilizzo/smaltimento.Evidenzia inoltre come l’art. 10 del regolamento comunale citato oneri iproduttori di rifiuti speciali non assimilati e pericolosi d’indicare nelladenuncia originaria l’estensione delle superfici di cui al comma 3documentando lo smaltimento connesso.

Evidenzia altresì comel’esenzione stessa presupponga un’adeguata delimitazione degli spaziproduttivi di rifiuti speciali, ricadendo sul contribuente la provadocumentale idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione odell’esenzione (Cass. 9214/18, 9631/12 e 15832/18).

Non sarebbesufficiente dimostrare d’avere prodotto rifiuti da imballaggi terziari e diaverli smaltiti in proprio, atteso che l’esclusione andrebbe a beneficiaresolo le aree in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamenterifiuti speciali.

Secondo tali insegnamenti, l’esonero si giustifica soloNumero registro generale 31033/2020Numero sezionale 4188/2026Numero di raccolta generale 15353/2026Data pubblicazione 20/05/2026quando l’impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessadell’area o locale, oppure dalla loro materiale ed oggettiva inutilizzabilità,o dalla stabile e permanentemente immodificabile in suscettibilità d’esseredestinate a funzioni produttive di rifiuti (19720/2010).2.

Con il secondo motivo il ricorrente evidenzia l’omessa valutazione dellafunzione e del contenuto del MUD e della mancata denuncia edelimitazione delle aree produttive di rifiuti speciali non assimilabili agliurbani, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

Prospettal’omessa valutazione del documento succitato che riguarda esclusivamentei quantitativi di rifiuti speciali prodotti e non le superfici di produzione,svolgendo pertanto funzioni e finalità diverse dalla dichiarazione TARSU,mai presentata per le aree in esame.

Ribadisce che la prova delladestinazione esclusiva delle aree alla produzione di rifiuti speciali non èstata fornita.3.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attesal’intrinseca connessione, sono fondati.3.1 Gli stessi vanno primariamente ritenuti ammissibili poiché contestanol’effettiva violazione di norme giuridiche e non si limitano a sollecitare unamera rivalutazione del materiale probatorio.

Deve infatti ritenersi correttoil richiamo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema ditassa per lo smaltimento dei rifiuti:- l'art. 62, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nell'escluderedall'assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrrerifiuti "per il particolare uso cui sono stabilmente destinati", chiaramenteesige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazionedell'area ad un determinato uso, ma anche la circostanza che tale uso noncomporta produzione di rifiuti (Cass. Sez. 5, 13/03/2015, n. 5047, Rv.634669 - 01);- costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione dilocali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituentiNumero registro generale 31033/2020Numero sezionale 4188/2026Numero di raccolta generale 15353/2026Data pubblicazione 20/05/2026accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principiosecondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fontedell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare lasussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficietassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto allaregola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone delterritorio comunale. (Sez. 5, Sentenza n. 22130 del 22/09/2017, Rv.645621 – 01, Sez. 5, 15/05/2019, n. 12979, Rv. 653733 – 01, Sez. 6 - 5,Ord. n. 21335 del 06/07/2022, Rv. 665315 - 01);- spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale idati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengonoprodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltitidirettamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), chepertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, inapplicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che,pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il qualespetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fontedell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nelterritorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo,grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 deld.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenerel'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendositale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui alpagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupanoo detengono immobili nel territorio comunale (Cass. Sez. 5, 27/01/2023,n. 2623, Rv. 666760 – 01, Sez. 5, Ordinanza n. 21011 del 22/07/2021,Rv. 662045 – 02, Sez. 5, 13/09/2017, n. 21250, Rv. 645459 – 01, Sez. 5,06/07/2012, n. 11351, Rv. 623228 - 01).3.2 La Corte di merito si è invece limitata a prendere atto della prova,fornita dalla contribuente, d’avere provveduto ad avviare allo smaltimentoNumero registro generale 31033/2020Numero sezionale 4188/2026Numero di raccolta generale 15353/2026Data pubblicazione 20/05/2026o recupero una determinata quantità di rifiuti speciali (imballaggi terziari),senza accertare se la contribuente medesima avesse fornito leinformazioni suindicate, con riferimento alle specifiche aree e alla relativadelimitazione, e provato che le stesse, per loro natura o perpermanentemente immodificabile in suscettibilità di produrre rifiuti urbanio assimilati, debbono ritenersi esenti dall’imposta.

Ne deriva che non sonopertinenti le pronunce richiamate nella memoria illustrativa dellacontroricorrente (Cass. 21976/25, 8596/25 e 22116/25) che si limitano aindicare come la necessaria presenza umana nelle attività agricole,commerciali o industriali, non sia di per sé foriera della produzione in viaprevalente di rifiuti urbani o assimilati e che quindi senz’altro, di per sé,non esclude l’eventuale diritto all’esenzione.3.3 Quanto all’asserita esclusiva produzione di imballaggi terziari, vaaltresì rimarcato come essa, anche ove fosse provata, non comporti latotale detassazione dei locali quando questa si accompagna a quella dirifiuti assimilati, ma attribuisce un beneficio fiscale che dà luogo ad unariduzione della superficie soggetta ad imposizione per la formazione dirifiuti speciali ovvero ad una riduzione tariffaria, sulla base di un diversomodello operativo introdotto dal regolamento comunale, prevista in unlimite massimo percentuale del tributo relativo alla predetta superficie, alfine di non gravare il contribuente, che provvede allo smaltimento inproprio dei rifiuti speciali, del costo ulteriore della relativa tassazione(Cass. Sez. 5, 29/07/2024, n. 21146, Rv. 672022 – 01, cfr. 4960/18).Tale è stata la valutazione della [OSCURATO:PERSONA].3.4 Deve inoltre ricordarsi come, sempre ove fosse provata la esclusività oprevalenza della produzione di rifiuti speciali autonomamente avviati allosmaltimento o recupero, ciò non determina la totale esenzione.

Secondocostante orientamento di questa Corte (v.

Cass. Sez. 5 n. 24896 del17/9/2024), infatti, il tributo è strutturato in una parte variabile e unafissa, in modo che:Numero registro generale 31033/2020Numero sezionale 4188/2026Numero di raccolta generale 15353/2026Data pubblicazione 20/05/2026- il presupposto impositivo della parte variabile della tariffa va individuatonella produzione di rifiuti urbani o assimilati, ferma restando la facoltà deiComuni di prevedere una riduzione di questa parte variabile nel caso in cuiil contribuente provi di smaltire in proprio, in tutto o in parte, i rifiutiassimilati prodotti; per contro, la quota variabile della tariffa non è dovutaallorquando il contribuente provi di produrre in via prevalente econtinuativa rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati, esmaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate;- la parte fissa della tariffa è invece dovuta sempre per intero, sul meropresupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunaleastrattamente idonee alla produzione di rifiuti, essendo essa destinata afinanziare i costi essenziali e generali d’investimento e servizionell'interesse dell'intera collettività (dunque indipendentemente dallaqualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall’oggettiva volontariafruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messoa disposizione della collettività); si tratta di costi ai quali debbonopartecipare tutti i possessori di locali all'interno del territorio comunale, inquanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e,dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio (Sez. 5, Ordinanzan. 5360 del 27/02/2020, Rv. 657343 – 01; vedi anche Sez. 5, del15/05/2024 n. 13455).4.

Il ricorso va pertanto accolto e il giudizio rinviato alla Corte di meritoper un nuovo esame alla luce dei principi richiamati.

P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado di Milano, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere altresì sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 31033/2020Numero sezionale 4188/2026Numero di raccolta generale 15353/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A, [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLOMANDARANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocatiGIOVANNI CORBYONS e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA - MILANO n. 1886/2020 depositata il 08/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31033/2020Numero sezionale 4188/2026Numero di raccolta generale 15353/2026Data pubblicazione 20/05/2026A seguito di sopralluogo il 22/11/2017, il Comune di Milano accertò che,presso la proprietà della società controricorrente in via [OSCURATO:PERSONA] n.125/bis ove svolge attività di trasporto merci per conto terzi, le superficiproduttive, tra l’altro e contrariamente a quanto denunciato dallacontribuente a fini TARSU, ammontavano a mq 1.544 per depositoautomezzi e mq 1.127 per quota coperta da una tettoia della complessivaarea scoperta di mq 12.000.L’ente locale notificò pertanto alla società due avvisi d’accertamento inrelazione a ciascuna area e alla TARSU 2012. La contribuente impugnòentrambi gli avvisi avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milanoche, con sentenze nn. 1916 e 1921 del 6/5/2019, accolse parzialmente iricorsi confermando il merito della pretesa tributaria ma riducendo al 50%la superficie imponibile, ritenendo che la contribuente non avessedimostrato compiutamente l’assenza totale della produzione di rifiuti solidiurbani o, in altre parole, la produzione in via esclusiva di rifiuti speciali.Sugli appelli proposti dalla contribuente, la Commissione TributariaRegionale della Lombardia, riuniti i ricorsi e con la sentenza 1886/2020indicata in epigrafe, ha annullato gli avvisi d’accertamento.Secondo il giudice d’appello, la contribuente aveva documentato l’effettivorecupero dei rifiuti speciali non pericolosi in relazione all’anno 2012,inviando poi alla CCIAA di Milano il MUD (modulo unico dichiarazioneambientale) completo dei codici CER corrispondenti ai rifiuti smaltiti, dellequantità e il soggetto destinatario, provando così come l’area coperta dallatettoia, “per le specifiche caratteristiche strutturali e perdestinazione...necessariamente produce rifiuti speciali non pericolosi”. Harichiamato giurisprudenza di questa Corte riguardo alla specialità delregime degli imballaggi terziari sottratti alla privativa comunale. Gli stessi,così come quelli secondari ove non sia stata istituita la raccoltadifferenziata, non potrebbero pertanto essere assimilati dai Comuni airifiuti urbani ai fini della tassa specifica.Numero registro generale 31033/2020Numero sezionale 4188/2026Numero di raccolta generale 15353/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ricorre per cassazione il Comune sulla base di due motivi integrati dasuccessiva memoriaResiste la contribuente con controricorso anch’esso seguito da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il Comune ricorrente prospetta la violazione dell’art.62, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 507/93 e dell’art. 10 del regolamentocomunale Tarsu del Comune di Milano e dei principi in tema d’esenzionedalla Tarsu, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Richiama iprincipi in tema di presunzione di suscettibilità a produrre rifiuti urbaninelle aree scoperte salvo siano pertinenziali e accessorie ad abitazioni e, inparticolare, l’orientamento secondo cui la fattispecie d’esenzione di cui alcomma 2 del citato art. 62 comporta che sia provata dal contribuente nonsolo la stabile destinazione dell’area a un determinato uso (ad. es.parcheggio) ma anche che tale uso non comporta produzione di rifiuti(Cass. 5047/15 e 33/2015). Il comma 3 prevede analogamente in caso sitratti di zone che, per caratteristiche strutturali e destinazione, producanodi regola rifiuti speciali autonomamente avviati al riutilizzo/smaltimento.Evidenzia inoltre come l’art. 10 del regolamento comunale citato oneri iproduttori di rifiuti speciali non assimilati e pericolosi d’indicare nelladenuncia originaria l’estensione delle superfici di cui al comma 3documentando lo smaltimento connesso. Evidenzia altresì comel’esenzione stessa presupponga un’adeguata delimitazione degli spaziproduttivi di rifiuti speciali, ricadendo sul contribuente la provadocumentale idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione odell’esenzione (Cass. 9214/18, 9631/12 e 15832/18). Non sarebbesufficiente dimostrare d’avere prodotto rifiuti da imballaggi terziari e diaverli smaltiti in proprio, atteso che l’esclusione andrebbe a beneficiaresolo le aree in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamenterifiuti speciali. Secondo tali insegnamenti, l’esonero si giustifica soloNumero registro generale 31033/2020Numero sezionale 4188/2026Numero di raccolta generale 15353/2026Data pubblicazione 20/05/2026quando l’impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessadell’area o locale, oppure dalla loro materiale ed oggettiva inutilizzabilità,o dalla stabile e permanentemente immodificabile in suscettibilità d’esseredestinate a funzioni produttive di rifiuti (19720/2010).2. Con il secondo motivo il ricorrente evidenzia l’omessa valutazione dellafunzione e del contenuto del MUD e della mancata denuncia edelimitazione delle aree produttive di rifiuti speciali non assimilabili agliurbani, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. Prospettal’omessa valutazione del documento succitato che riguarda esclusivamentei quantitativi di rifiuti speciali prodotti e non le superfici di produzione,svolgendo pertanto funzioni e finalità diverse dalla dichiarazione TARSU,mai presentata per le aree in esame. Ribadisce che la prova delladestinazione esclusiva delle aree alla produzione di rifiuti speciali non èstata fornita.3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attesal’intrinseca connessione, sono fondati.3.1 Gli stessi vanno primariamente ritenuti ammissibili poiché contestanol’effettiva violazione di norme giuridiche e non si limitano a sollecitare unamera rivalutazione del materiale probatorio. Deve infatti ritenersi correttoil richiamo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema ditassa per lo smaltimento dei rifiuti:- l'art. 62, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nell'escluderedall'assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrrerifiuti "per il particolare uso cui sono stabilmente destinati", chiaramenteesige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazionedell'area ad un determinato uso, ma anche la circostanza che tale uso noncomporta produzione di rifiuti (Cass. Sez. 5, 13/03/2015, n. 5047, Rv.634669 - 01);- costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione dilocali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituentiNumero registro generale 31033/2020Numero sezionale 4188/2026Numero di raccolta generale 15353/2026Data pubblicazione 20/05/2026accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principiosecondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fontedell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare lasussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficietassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto allaregola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone delterritorio comunale. (Sez. 5, Sentenza n. 22130 del 22/09/2017, Rv.645621 – 01, Sez. 5, 15/05/2019, n. 12979, Rv. 653733 – 01, Sez. 6 - 5,Ord. n. 21335 del 06/07/2022, Rv. 665315 - 01);- spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale idati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengonoprodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltitidirettamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), chepertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, inapplicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che,pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il qualespetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fontedell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nelterritorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo,grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 deld.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenerel'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendositale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui alpagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupanoo detengono immobili nel territorio comunale (Cass. Sez. 5, 27/01/2023,n. 2623, Rv. 666760 – 01, Sez. 5, Ordinanza n. 21011 del 22/07/2021,Rv. 662045 – 02, Sez. 5, 13/09/2017, n. 21250, Rv. 645459 – 01, Sez. 5,06/07/2012, n. 11351, Rv. 623228 - 01).3.2 La Corte di merito si è invece limitata a prendere atto della prova,fornita dalla contribuente, d’avere provveduto ad avviare allo smaltimentoNumero registro generale 31033/2020Numero sezionale 4188/2026Numero di raccolta generale 15353/2026Data pubblicazione 20/05/2026o recupero una determinata quantità di rifiuti speciali (imballaggi terziari),senza accertare se la contribuente medesima avesse fornito leinformazioni suindicate, con riferimento alle specifiche aree e alla relativadelimitazione, e provato che le stesse, per loro natura o perpermanentemente immodificabile in suscettibilità di produrre rifiuti urbanio assimilati, debbono ritenersi esenti dall’imposta. Ne deriva che non sonopertinenti le pronunce richiamate nella memoria illustrativa dellacontroricorrente (Cass. 21976/25, 8596/25 e 22116/25) che si limitano aindicare come la necessaria presenza umana nelle attività agricole,commerciali o industriali, non sia di per sé foriera della produzione in viaprevalente di rifiuti urbani o assimilati e che quindi senz’altro, di per sé,non esclude l’eventuale diritto all’esenzione.3.3 Quanto all’asserita esclusiva produzione di imballaggi terziari, vaaltresì rimarcato come essa, anche ove fosse provata, non comporti latotale detassazione dei locali quando questa si accompagna a quella dirifiuti assimilati, ma attribuisce un beneficio fiscale che dà luogo ad unariduzione della superficie soggetta ad imposizione per la formazione dirifiuti speciali ovvero ad una riduzione tariffaria, sulla base di un diversomodello operativo introdotto dal regolamento comunale, prevista in unlimite massimo percentuale del tributo relativo alla predetta superficie, alfine di non gravare il contribuente, che provvede allo smaltimento inproprio dei rifiuti speciali, del costo ulteriore della relativa tassazione(Cass. Sez. 5, 29/07/2024, n. 21146, Rv. 672022 – 01, cfr. 4960/18).Tale è stata la valutazione della [OSCURATO:PERSONA].3.4 Deve inoltre ricordarsi come, sempre ove fosse provata la esclusività oprevalenza della produzione di rifiuti speciali autonomamente avviati allosmaltimento o recupero, ciò non determina la totale esenzione. Secondocostante orientamento di questa Corte (v. Cass. Sez. 5 n. 24896 del17/9/2024), infatti, il tributo è strutturato in una parte variabile e unafissa, in modo che:Numero registro generale 31033/2020Numero sezionale 4188/2026Numero di raccolta generale 15353/2026Data pubblicazione 20/05/2026- il presupposto impositivo della parte variabile della tariffa va individuatonella produzione di rifiuti urbani o assimilati, ferma restando la facoltà deiComuni di prevedere una riduzione di questa parte variabile nel caso in cuiil contribuente provi di smaltire in proprio, in tutto o in parte, i rifiutiassimilati prodotti; per contro, la quota variabile della tariffa non è dovutaallorquando il contribuente provi di produrre in via prevalente econtinuativa rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati, esmaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate;- la parte fissa della tariffa è invece dovuta sempre per intero, sul meropresupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunaleastrattamente idonee alla produzione di rifiuti, essendo essa destinata afinanziare i costi essenziali e generali d’investimento e servizionell'interesse dell'intera collettività (dunque indipendentemente dallaqualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall’oggettiva volontariafruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messoa disposizione della collettività); si tratta di costi ai quali debbonopartecipare tutti i possessori di locali all'interno del territorio comunale, inquanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e,dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio (Sez. 5, Ordinanzan. 5360 del 27/02/2020, Rv. 657343 – 01; vedi anche Sez. 5, del15/05/2024 n. 13455).4. Il ricorso va pertanto accolto e il giudizio rinviato alla Corte di meritoper un nuovo esame alla luce dei principi richiamati. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado di Milano, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere altresì sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 31033/2020Numero sezionale 4188/2026Numero di raccolta generale 15353/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15353/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris