CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 maggio 1982
Cassazione n. 31433/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] del 01/12/2025 udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale, che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria a firma del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi di ricorso ne ha invocato l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1 dicembre 2025 il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato, in concorso con gli altri indagati, del reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000, avverso il decreto di perquisizione personale -degli indagati-, locale - delle società di cui ai capi di imputazione e dei luoghi di residenza e dimora degli indagati e di tutti i relativi luoghi chiusi adiacenti e/o pertinenziali e dei luoghi di lavoro e di quelli pertinenziali agli stessi-, con conseguente sequestro a norma dall'art. 252 cod.proc.pen. di quanto indicato -documentazione delle società coinvolte, relativa alle false fatture oggetto di indagine, anche occultata e/o distrutta, contatti e messaggi, di qualunque natura, intercorsi tra tutti i soggetti coinvolti nelle vicende, per il periodo tra il 2019 e l'attualità, dovendosi accertare i rapporti reciproci tra gli indagati e gli accordi tra gli stessi intercorsi, nonché l'attualità di accordi criminosi, dispositivi informatici in uso agli indagati utilizzati per scambiarsi messaggi e/o contattarsi, per formare le false fatture e trasmetterle al sistema di Intercambio, per accordarsi tra loro per il raggiungimento die propositi criminosi investigati; documentazione e dispositivi tutti la cui acquisizione è stata ritenuta necessaria all'accertamento della fittizietà delle società investigate e quella delle fatture oggetto di indagine, della qualità di amministratore di fatto e di diritto degli indagati, del contributo partecipativo di ciascuno nella perpetrazione dei reati contestati, delle modalità della falsa fatturazione- in quanto corpo di reato o cose pertinenti al reato, e ancora perquisizione informatica -in loco, dei dispositivi in uso agli indagati con estrazione di copia forense dei dati in essi contenuti, ed a mezzo di personale qualificato e con le garanzie di legge- emesso dal Pubblico ministero il 22 ottobre 2025, ed eseguito dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il 13 novembre 2025. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a tre motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e) cod.proc.pen., nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 324, 253, 256 e 247 cod.proc.pen.. 2Denuncia, in particolare, mancanza o apparenza della motivazione in ordine al fumus e alle finalità probatorie poste a sostegno del sequestro della mole di documentazione contabile, amministrativa e informatica in possesso del commercialista. Richiama il dictum di SS.UU., n. 36072 del 19/04/2018, a supporto della allegata necessità della specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti e, in particolare, sul fumus, sulle ragioni per le quali quanto sequestrato sia collegato al reato, configurandosi come corpo del reato o cosa pertinente al reato; sulla concreta finalità probatoria perseguita con la imposizione del vincolo reale. Il decreto si sarebbe limitato ad indicare la sussistenza dei soli gravi indizi di colpevolezza, come emergenti dalla c.n.r. e dalla informativa di P.G, con motivazione per relationem ad atti resi noti all'indagato solo successivamente alla presentazione dell'istanza di riesame. 2.2. Col secondo motivo denuncia l'illegittimità del sequestro informatico in relazione all'art. 254-bis cod.proc.pen.. L'ordinanza è priva di motivazione sulla necessità di una misura così invasiva e illimitata quale quella disposta in violazione del principio di proporzionalità, senza indicazione specifica di keywords, data range o destinatari, criteri necessari per circoscrivere l'oggetto del sequestro all'oggetto dell'indagine. La mancata specificazione del motivo per cui tutta la memoria dei dispositivi sarebbe pertinente al reato nega le garanzie difensive e, rendendo la misura sproporzionata rispetto all'obiettivo probatorio, violerebbe il principio di cui all'art. 325, comma 1, cod.proc.pen.. 2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett, e) cod.proc.pen., mancanza, insufficienza e/o illogicità manifesta della motivazione in ordine alla sussistenza del fumus. La manifesta carenza motivazionale emerge dalla tautologica affermazione della sua esistenza in forza del richiamo alla descrizione operatane dal p.m., in difetto del necessario autonomo vaglio critico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. A seguito di decreto del 22 ottobre 2025 di perquisizione ai sensi degli artt. 247 e segg cod.proc.pen., la Guardia di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], recatasi presso l'abitazione dell'odierno ricorrente, sottoponeva a sequestro presso l'abitazione dell'indagato il cellulare ed un pc portatile di proprietà della moglie, 3non indagata; presso lo studio professionale documentazione cartacea e materiale come indicato in atti (e riportato pedissequamente nel ricorso), estraendo copia forense di tutti i dati estratti dai dispositivi smartphone e pc portatili, della moglie e dell'indagato. 1.1. Il Tribunale del riesame, con l'ordinanza avverso cui è stato proposto il ricorso, ha rigettato l'istanza di riesame (del 20 novembre 2025), ritenuto il fumus del reato contestato e, da un lato, rilevando che il pubblico ministero ha formulato un preciso capo di incolpazione con esatta indicazione della norma contestata, la specifica descrizione del ruolo che l'indagato avrebbe svolto, e delle condotte tenute insieme con il coindagato Lin, rispetto alla costituzione di talune società coinvolte nel presunto sistema di false fatturazioni, individuato i beni da sottoporre a sequestro e chiarito e descritto non solo quale documentazione fosse da sequestrare ma, anche, perché la stessa andasse sequestrata, in uno con la indicazione dello scopo del sequestro del contenuto informatico dei dispositivi eventualmente rinvenuti nella disponibilità dell'indagato e delle finalità probatoria perseguita; dall'altro osservando come le argomentazioni difensive fossero 'generiche' concretizzandosi in allegazione di massime giurisprudenziali i cui principi erano stati rispettati dal p.m. procedente laddove le argomentazioni era state svolte con riferimento a reati -di cui agli artt. 416 e 479 cod.pen.- eccentrici rispetto alle contestazioni. 2. È, ancora, opportuno premettere che, a norma dell'art. 325, comma 1, Cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Nello specificare tale presupposto, si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). 2.1. Deve poi considerarsi, al riguardo del fumus in caso di sequestro probatorio, 4che il Tribunale del riesame è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Rv. 278542 -01). 3. Ciò premesso, e sgomberato dunque il campo dalle censure svolte in ordine ai vizi di motivazione, in radice inammissibili, e rilevato come i motivi, tutti, si palesino estrinsecamente generici, e, dunque, per tale ragione, ancora una volta inammissibili, se ne ritiene, comunque, la manifesta infondatezza. 4. Tanto vale con riferimento al primo ed al terzo motivo che, per la loro interdipendenza, possono essere trattati congiuntamente. 4.1. Si rammenta che il sequestro probatorio può avere ad oggetto, come noto, sia il «corpo del reato» (ossia, ex art. 253 cod. proc., pen., «e cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo», locuzione che ricomprende quindi sia il «provento» che lo «strumento» del reato), che le «cose pertinenti al reato», con cui si intendono «tutti quei beni che, anche senza essere in rapporto qualificato con il fatto illecito, presentino capacità dimostrativa dello stesso» (Sez. 3, n. 22058 del 22/04/2009, Bortoli, Rv. 243721 - 01; conformi, ex multis: Sez. 2, n. 3108 del 29/11/2023, dep., 2024, Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Cooperativa, non massimata; Sez. 2, n. 28306 del 16/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276660; Sez. 3, n. 31415 del 15/01/2016, Ganzer, Rv. 267513 - 01). 4.2. Nel caso di specie il vincolo è stato apposto su res ritenute corpo di reato o cose pertinenti al reato. 4.3. Tanto premesso, questa Corte ha di recente ribadito (Sez. 4, n. 25012 del 24/06/2025, Lanza, n.m.) che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711; in conformità, tra le altre, Sez. 6, n. 11817 del 26/01/2017, Berardinelli, Rv. 269664; Sez. 2, n. 44416 del 16/09/2016, [OSCURATO:PERSONA], 5Rv. 268724; Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, dep. 2017, Bernardi, Rv. 268736; Sez. 3, n. 45034 del 24/09/2015, Zarrillo, Rv. 265391). L'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio concerne (in tal senso Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061 - 01) quindi: a) il reato di cui l'accusa assume l'esistenza del fumus; b) le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato o cosa pertinente al reato; c) la concreta finalità probatoria perseguita, con l'apposizione del vincolo reale. E, quanto al primo profilo -fumus-, in ordine al quale in primis vede il ricorso, si è affermato che il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo del reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione che non si deve limitare ad indicare le disposizioni di legge violate, ma deve comprendere anche l'individuazione della relazione tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato, descrivendo gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto (Sez. 3, n. 3604 del 16/01/2019, Spinelli, Rv. 275688 — 01). La formulazione di una sommaria contestazione in fatto è quindi condizione necessaria per comprendere le finalità probatorie dell'apprensione, la quale, come minimo deve servire in concreto per l'accertamento dei fatti. 4.4. Si osserva, allora, quanto al fumus del reato, che correttamente il Tribunale impugnato ha letto il testo del provvedimento del p.m., e verificato, anche con il consentito richiamo al decreto del p.m., non limitandosi a richiamare le informative di reato, ma efficacemente ed esaurientemente, sintetizzando l'esito delle indagini (cfr. pag. 4 e segg del decreto), quanto, secondo la lettera della legge e la giurisprudenza di questa Corte, integra non solo il fumus richiesto, ma anche indizi a carico del ricorrente, indicato quale colui che aveva fornito la documentazione contabile della [OSCURATO:SOCIETA]., e professionista incaricato alla fase preparatoria degli atti di cessione di quote effettuate anche alla sua presenza da Sennikova, per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ; di poi specificando, altrettanto chiaramente, le finalità probatorie perseguite (come indicato al superiore § 1). 4.5. Al cospetto di tanto assolutamente generica è la contestazione con riguardo alla motivazione delle finalità probatorie, bene evincibili dal decreto di sequestro come rimarcato dal provvedimento impugnato. 4.6. Quanto al secondo -le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato o cosa pertinente al reato -e al terzo profilo - concreta finalità probatoria perseguita-, le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che il provvedimento che appone il vincolo probatorio deve indicare «la sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine» (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 601, in motivazione; Sez. 3, n. 37349 del 16/10/2025, Govi, non massimata), relazione di immediatezza che altro non è, in realtà, se non la descrizione del necessario requisito di «finalizzazione probatoria» del bene appreso. Va tuttavia evidenziato, sul punto, che questa Corte (Sez. 3, n. 15201 del 10/01/2025, Mataj, non massimata; Sez. 3, n. 50324 del 30/11/2023, Girace, Rv. 285591 - 01; Sez. 3, n. 14735 del 12/12/2019, dep. 2020, Romersa, n.m.; Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, Djikine, Rv. 261614; Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949; Sez. 5, n. 13839 del 12/03/2014, Vitale, Rv. 260205) ritiene che, nel caso di res che presentano una relazione di immediatezza pressoché «intuitiva» o «immediata» con il reato per cui si procede, il quantum di specificità della motivazione richiesta a pena di nullità può essere soddisfatto mediante l'utilizzo di formule più generali. In tal senso anche Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, dep. 2017, Bernardi, Rv. 268736 01, che parla del «caso in cui la finalizzazione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono» (ribadendo l'arresto di Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015, Cheick, Rv. 262379 - 01). Ancora, Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015, Caruso, Rv. 263130 - 01, ha affermato che il vincolo reale giustificato dalle esigenze investigative può «insistere su beni che hanno con il fatto un collegamento di evidenza variabile: il che impone un adeguamento degli oneri motivazionali in coerenza con la evidenza del nesso che avvince la res vincolata al fatto che si accerta. Può pertanto essere affermato che sebbene le finalità investigative che legittimano il sequestro devono essere sempre indicate nel provvedimento che impone il vincolo reale in modo che la motivazione sia idonea a dimostrare la funzione probatoria del sequestro, la motivazione deve essere modulata in relazione al caso concreto: sicché sarà necessaria una motivazione rafforzata ogni volta che il nesso tra la res vincolata ed il reato per cui si procede sia indiretto, mentre potrà farsi ricorso ad una formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del vincolo sia di immediata evidenza». 4.7. Nel caso in esame, non vi è dubbio che la necessità di «finalizzazione probatoria» dell'apprensione della documentazione indicata specificamente non necessiti di pregnante motivazione, trattandosi di res in rapporto di intuitiva correlazione con la condotta contestata al ricorrente come in imputazione provvisoria. Certamente non rileva, in negativo, il rinvio per relationem al contenuto del decreto, e degli atti di p.g. . 7Tale modus procedendi appare conforme ai principi sanciti da questa Corte, secondo cui l'onere motivazionale del pubblico ministero che disponga un decreto di sequestro probatorio o che convalidi il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria può essere assolto anche con l'impiego di un modulo prestampato, sempre che l'apparato giustificativo emergente dal relativo atto risulti, in concreto, idoneo a esprimere le ragioni essenziali e le finalità dell'apposizione del vincolo reale, in ossequio al disposto dell'art. 253 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 41556 del 25/11/2025, Bastiani, n.m.; Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018, dep. 2019, Dalton, Rv. 275007), con l'avvertenza che il decreto di convalida motivato per relationem postula che la valutazione critica che il pubblico ministero è tenuto ad effettuare in riferimento agli atti richiamati sia tanto più pregnante quanto più indiretto è il collegamento tra il reato e la res e quanto maggiori risultino il livello di progressione investigativa e il grado di compressione dei diritti costituzionali coinvolti (Sez. 3, n. 50324 del 30/11/2023, Girace, Rv. 285591), collegamento diretto che, nel caso in esame, è di solare evidenza. 07.--,19-tokAltu.tv mo i¦ hg_04.-,JA La motivazione der(2iesame, che si salda a quella per relationem operata dal pubblico ministero, risulta adeguata - alla luce delle considerazioni espresse- in relazione alla necessità di procedere ad ulteriori investigazioni. Le doglianze di cui al primo e terzo motivo sono dunque manifestamente infondate. 5. Inammissibile è, anche, il secondo motivo. 5.1. Si concorda, in particolare, col procuratore generale che ritiene assorbente il rilievo che non risulta effettuato alcun sequestro informatico, essendosi invece provveduto direttamente alla formazione della copia forense di un telefono cellulare e dei due p.c., con il consenso e la partecipazione dell'indagato e dei difensori. In assenza - ab origine - di sequestro, non vi era dunque materia di riesame al riguardo dei dispositivi elettronici e conseguentemente nulla può essere valutato in questa sede. 6. Il ricorso è, dunque, nella sua complessità, inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di 8inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M