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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 marzo 2022

Cassazione n. 09070/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8889-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - ricorrente - 2022 contro 372 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 8889/2017 Numero sezionale 372/2022 Numero di raccolta generale 9070/2022 RAPISARDA, che lo rappresenta e difende Data pubblicazione 21/03/2022 unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 406/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui residua d’utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che fosse dichiarato di sua esclusiva proprietà un muro perimetrale posto a confine tra il suo fondo e quello del vicino; che il convenuto fosse condannato a rimuovere tutte le opere realizzate sul predetto manufatto, alla rimessione in pristino e a risarcire il danno; e, da ultimo, che fosse accertato l’esatto confine; - il Tribunale rigettò la domanda, accertando la proprietà comune del muro; - la Corte d’appello di Venezia, rigettò l’impugnazione del Marcolini; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di sei motivi, ulteriormente F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 8889/2017 Numero sezionale 372/2022 illustrati da memoria, e [OSCURATO:PERSONA] resiste con Numero di raccolta generale 9070/2022Data pubblicazione 21/03/2022 controricorso.

Osserva la Corte

1. Con i primi tre motivi il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., assumendo che la Corte locale non si era resa conto che non esisteva un muro posto a divisione dei due edifici, non aveva valutato gli errori commessi dal c.t.u., né, infine, aveva dichiarato nulla la relazione del consulente, siccome le era stato richiesto dal ricorrente.

1.1. Il complesso censuratorio è inammissibile.

In presenza di “doppia conforme”, trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.

È appena il caso di soggiungere che del tutto impropriamente il ricorrente discorre di nullità della c.t.u., che la Corte non avrebbe dichiarato.

Ciò di cui il Marcolini si duole sono le conclusioni alle quali il consulente era giunto, condivise prima dal Tribunale e poi dalla Corte d’appello; in sostanza si tratta di critica di merito, in questa sede non scrutinabile.

F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 8889/2017 Numero sezionale 372/2022 Numero di raccolta generale 9070/2022

2. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia Data pubblicazione 21/03/2022 violazione e falsa applicazione dell’art. 880 cod. civ.

Con la censura si contesta l’affermata presunzione di comproprietà del muro, per essersi la Corte d’appello basata sulle erronee affermazioni del perito, senza rendersi conto che non esisteva un muro divisorio, ma due autonomi muri portanti e il muro di cui si discute ricadeva interamente nella proprietà Marcolini e posto in aderenza al muro del fabbricato della controparte.

2.1. La doglianza è inammissibile.

La denunzia di violazione di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

In sostanza, sotto l’usbergo dell’asserita violazione o falsa applicazione di legge il ricorrente contesta l’accertamento fattuale, non più censurabile.

3. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1159 e 2697 cod. civ.

Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello aveva errato a confermare <<una delle motivazioni>> del Giudice di primo grado.

Motivazione con la quale si era affermato che la proprietà comune del muro era F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 8889/2017 Numero sezionale 372/2022 Numero di raccolta generale 9070/2022 stata acquisita per effetto della cd. usucapione Data pubblicazione 21/03/2022 abbreviata.

Invero, prosegue il Marcolini, un tale asserto non era condivisibile poiché un tale titolo non potevasi ricavare dall’atto d’acquisto del [OSCURATO:PERSONA], il quale richiamava precedente atto, nel quale si affermava la comunione del muro con il vicino Marcolini, trattandosi di un mero richiamo generico e di stile.

Inoltre, non era stata prodotta la relativa nota di trascrizione e non v’era continuità trascrizionale.

Inoltre, ribadisce ancora una volta il ricorrente, trattavasi di muro portante del suo edificio.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Con la doglianza, infatti, a tutto concedere, si incide su una delle due “rationes decidendi”, restando ferma e non incisa l’altra (trattasi di muro da presumersi comune ai sensi dell’art. 880 cod. civ.).

Quanto all’ultimo profilo di doglianza (non trattavasi di muro divisorio, ma di muro della propria fabbrica) non resta che confermare trattarsi d’inammissibile critica di merito.

4. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Assume il Marcolini che la sentenza impugnata, nonostante che il ctu nominato dal Tribunale non avesse risposto al quesito concernente la determinazione del confine, aveva escluso l’omessa pronuncia da parte del primo Giudice, senza disporre rinnovazione, o perlomeno supplemento della perizia.

4.1. La doglianza è inammissibile.

F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 8889/2017 Numero sezionale 372/2022 Numero di raccolta generale 9070/2022 In primo luogo deve osservarsi che, sebbene il Data pubblicazione 21/03/2022 motivo addebiti alla sentenza d’appello di avere omesso di pronunciarsi, la Corte d’appello si è pronunciata sul punto (come, peraltro, riporta lo stesso ricorrente a pag. 36 del ricorso) e ciò basta a non consentire lo scrutinio della doglianza.

In disparte, val la pena soggiungere che questa Corte ha avuto modo di spiegare che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Sez. 3, n. 22799, 29/09/2017, Rv. 64550; conf., Cass. n. 17693/2013).

Infine, è di tutta evidenza che l’assegnazione al muro di cui si discute di natura divisoria, perciò stesso comune, risolve la questione del confine, siccome chiarito dalla sentenza d’appello a conferma di quella di primo grado.

5. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 8889/2017 Numero sezionale 372/2022 Numero di raccolta generale 9070/2022 pari a quello previsto per il ricorso principale, a Data pubblicazione 21/03/2022 norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8889-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - ricorrente - 2022 contro 372 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 8889/2017 Numero sezionale 372/2022 Numero di raccolta generale 9070/2022 RAPISARDA, che lo rappresenta e difende Data pubblicazione 21/03/2022 unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 406/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui residua d’utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che fosse dichiarato di sua esclusiva proprietà un muro perimetrale posto a confine tra il suo fondo e quello del vicino; che il convenuto fosse condannato a rimuovere tutte le opere realizzate sul predetto manufatto, alla rimessione in pristino e a risarcire il danno; e, da ultimo, che fosse accertato l’esatto confine; - il Tribunale rigettò la domanda, accertando la proprietà comune del muro; - la Corte d’appello di Venezia, rigettò l’impugnazione del Marcolini; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di sei motivi, ulteriormente F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 8889/2017 Numero sezionale 372/2022 illustrati da memoria, e [OSCURATO:PERSONA] resiste con Numero di raccolta generale 9070/2022Data pubblicazione 21/03/2022 controricorso. Osserva la Corte 1. Con i primi tre motivi il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., assumendo che la Corte locale non si era resa conto che non esisteva un muro posto a divisione dei due edifici, non aveva valutato gli errori commessi dal c.t.u., né, infine, aveva dichiarato nulla la relazione del consulente, siccome le era stato richiesto dal ricorrente. 1.1. Il complesso censuratorio è inammissibile. In presenza di “doppia conforme”, trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. È appena il caso di soggiungere che del tutto impropriamente il ricorrente discorre di nullità della c.t.u., che la Corte non avrebbe dichiarato. Ciò di cui il Marcolini si duole sono le conclusioni alle quali il consulente era giunto, condivise prima dal Tribunale e poi dalla Corte d’appello; in sostanza si tratta di critica di merito, in questa sede non scrutinabile. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 8889/2017 Numero sezionale 372/2022 Numero di raccolta generale 9070/2022 2. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia Data pubblicazione 21/03/2022 violazione e falsa applicazione dell’art. 880 cod. civ. Con la censura si contesta l’affermata presunzione di comproprietà del muro, per essersi la Corte d’appello basata sulle erronee affermazioni del perito, senza rendersi conto che non esisteva un muro divisorio, ma due autonomi muri portanti e il muro di cui si discute ricadeva interamente nella proprietà Marcolini e posto in aderenza al muro del fabbricato della controparte. 2.1. La doglianza è inammissibile. La denunzia di violazione di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). In sostanza, sotto l’usbergo dell’asserita violazione o falsa applicazione di legge il ricorrente contesta l’accertamento fattuale, non più censurabile. 3. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1159 e 2697 cod. civ. Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello aveva errato a confermare <<una delle motivazioni>> del Giudice di primo grado. Motivazione con la quale si era affermato che la proprietà comune del muro era F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 8889/2017 Numero sezionale 372/2022 Numero di raccolta generale 9070/2022 stata acquisita per effetto della cd. usucapione Data pubblicazione 21/03/2022 abbreviata. Invero, prosegue il Marcolini, un tale asserto non era condivisibile poiché un tale titolo non potevasi ricavare dall’atto d’acquisto del [OSCURATO:PERSONA], il quale richiamava precedente atto, nel quale si affermava la comunione del muro con il vicino Marcolini, trattandosi di un mero richiamo generico e di stile. Inoltre, non era stata prodotta la relativa nota di trascrizione e non v’era continuità trascrizionale. Inoltre, ribadisce ancora una volta il ricorrente, trattavasi di muro portante del suo edificio. 3.1. Il motivo è inammissibile. Con la doglianza, infatti, a tutto concedere, si incide su una delle due “rationes decidendi”, restando ferma e non incisa l’altra (trattasi di muro da presumersi comune ai sensi dell’art. 880 cod. civ.). Quanto all’ultimo profilo di doglianza (non trattavasi di muro divisorio, ma di muro della propria fabbrica) non resta che confermare trattarsi d’inammissibile critica di merito. 4. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Assume il Marcolini che la sentenza impugnata, nonostante che il ctu nominato dal Tribunale non avesse risposto al quesito concernente la determinazione del confine, aveva escluso l’omessa pronuncia da parte del primo Giudice, senza disporre rinnovazione, o perlomeno supplemento della perizia. 4.1. La doglianza è inammissibile. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 8889/2017 Numero sezionale 372/2022 Numero di raccolta generale 9070/2022 In primo luogo deve osservarsi che, sebbene il Data pubblicazione 21/03/2022 motivo addebiti alla sentenza d’appello di avere omesso di pronunciarsi, la Corte d’appello si è pronunciata sul punto (come, peraltro, riporta lo stesso ricorrente a pag. 36 del ricorso) e ciò basta a non consentire lo scrutinio della doglianza. In disparte, val la pena soggiungere che questa Corte ha avuto modo di spiegare che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Sez. 3, n. 22799, 29/09/2017, Rv. 64550; conf., Cass. n. 17693/2013). Infine, è di tutta evidenza che l’assegnazione al muro di cui si discute di natura divisoria, perciò stesso comune, risolve la questione del confine, siccome chiarito dalla sentenza d’appello a conferma di quella di primo grado. 5. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 8889/2017 Numero sezionale 372/2022 Numero di raccolta generale 9070/2022 pari a quello previsto per il ricorso principale, a Data pubblicazione 21/03/2022 norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b
Sentenza Cassazione n. 09070/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris