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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 08731/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la enWnza di condanna per i reati di cui all'art. all'e Li ha &?,•••••»; 2 d.lgs.74/2000, contestati per aver indicato nelleVfiscali del 2013 e del 2014, fatture per operazioni inesistenti, deducendo, con il primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, con il secondo, violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e, con il terzo, vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, laddove ha evidenziato che vi è una totale assenza di emergenze afferenti il pagamento dell'importo totale delle fatture di importo di oltre 120.000 euro - tale è la differenza fra i comprovati importi dei parziali bonifici effettuati e il complessivo ammontare delle fatture - a fronte della chiusura, senza segnalazione di crediti insoluti, da parte della società emittente avvenuta in data 31/12/2014 ovvero a ridosso dall'emissione delle suddette fatture, con sostanziale rinuncia ha un cospicuo credito.

Il giudice a quo ha richiamato quando è illustrato dal giudice di prime cure il quale ha evidenziato che il contratto di nolo di mezzi ineriva il solo camion Fiat 619, mentre le ulteriori fatture inerenti gli altri automezzi erano state gonfiate appositamente ed . utilizzate illecitamente della dichiarazione fiscale; non rileva quindi la questione della esistenza formale dei contratti, nè l'effettiva esecuzione dei lavori di costruzione di una strada in regime di ATI, quanto il profilo della effettività delle prestazioni indicate nella fatturazione contabilizzata, che appaiono prive di qualunque credibilità, a fronte della mancata corresponsione di una cospicua parte del corrispettivo in favore dell'emittente.

Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto riferimento al rilevante ammontare delle imposte evase e al danno arrecato all'Erario, ben maggiore dell'importo di euro 24.000 stimato per la confisca.

Infine, in ordine al trattamento sanzionatorio, il giudice a quo ha richiamato i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., la continuazione fra le diverse condottevrammontare concreto delle imposte evase, ritenendo congrua e proporzionata la pena applicata dal primo giudice con l'eccezione dell'accoglimento della richiesta non menzione della condanna.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al - pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la enWnza di condanna per i reati di cui all'art. all'e Li ha &?,•••••»; 2 d.lgs.74/2000, contestati per aver indicato nelleVfiscali del 2013 e del 2014, fatture per operazioni inesistenti, deducendo, con il primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, con il secondo, violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e, con il terzo, vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, laddove ha evidenziato che vi è una totale assenza di emergenze afferenti il pagamento dell'importo totale delle fatture di importo di oltre 120.000 euro - tale è la differenza fra i comprovati importi dei parziali bonifici effettuati e il complessivo ammontare delle fatture - a fronte della chiusura, senza segnalazione di crediti insoluti, da parte della società emittente avvenuta in data 31/12/2014 ovvero a ridosso dall'emissione delle suddette fatture, con sostanziale rinuncia ha un cospicuo credito. Il giudice a quo ha richiamato quando è illustrato dal giudice di prime cure il quale ha evidenziato che il contratto di nolo di mezzi ineriva il solo camion Fiat 619, mentre le ulteriori fatture inerenti gli altri automezzi erano state gonfiate appositamente ed . utilizzate illecitamente della dichiarazione fiscale; non rileva quindi la questione della esistenza formale dei contratti, nè l'effettiva esecuzione dei lavori di costruzione di una strada in regime di ATI, quanto il profilo della effettività delle prestazioni indicate nella fatturazione contabilizzata, che appaiono prive di qualunque credibilità, a fronte della mancata corresponsione di una cospicua parte del corrispettivo in favore dell'emittente. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto riferimento al rilevante ammontare delle imposte evase e al danno arrecato all'Erario, ben maggiore dell'importo di euro 24.000 stimato per la confisca. Infine, in ordine al trattamento sanzionatorio, il giudice a quo ha richiamato i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., la continuazione fra le diverse condottevrammontare concreto delle imposte evase, ritenendo congrua e proporzionata la pena applicata dal primo giudice con l'eccezione dell'accoglimento della richiesta non menzione della condanna.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al - pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere esten
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