CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31960/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00768/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] , Repubblica di Panama, in persona di [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] L onestar SA , con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] di Panama,in persona di [OSCURATO:PERSONA] , entrambe rappresentate e difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] S oggia , giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 21 , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]: reclamo sent. dich. fallimento AC 23/09/2022 r.g. n. 00768/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresenta ta e dife sa dall'avv . [OSCURATO:PERSONA], giusta procura i n calce al controricorso ; –controricorrente e ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. i n persona dell'amministratore unico Maurizio S etti , domiciliata in Roma, piazza Cavour , presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione,rappresentata e difesa dall'avv . [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , in persona del curatore pro tempore; –intimato – avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 3035 /20 20 , pubblicatail 25 novembre 2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 settembre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L e società di diritto panamense Delta L imited SA e C ompania FinancieraLonestar SA ha nno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi, avverso la sentenza n. 3035 del 15 novembre 2020, con cui la Corte d i a ppello di Bologna ha re vocato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , precedentemente dichiarato dal tribunale di Bolognacon sentenza numero 46 dell'8 giugno 2020 .r.g. n. 00768/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. La Corte territoriale : a) ha ritenuto che , essendo la società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, andava verificato se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentissero di assicurare l'integrale ed eguale soddisfacimento dei creditori sociali,con onere di dimostrare tale circostanza a carico del debitore e con la specificazione che tale verifica andava condotta con riferimento alla data di dichiarazione di fallimento, pur potendo prendersi in esame anche fatti o elementi probatori sconosciuti al momento della dichiarazione e successiva mente emersi , sempre che fossero anteriori alla sentenza dichiarativa; b) ha rilevato che, dopo la dichiarazione di fallimento, nelle casse del la curat ela erano entrat i 8 milioni di euro, conseguenti a un parziale pagamento del credito vantato da H23 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; c) ha rilevato che, nel corso del procedimento di reclamo, era emerso , grazie alle informazioni rese dal curatore, che il passivo fallimentare andava parzialmente decurtato del credito vantato da H23 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. atteso che , dei complessivi 38,5 milioni di euro,15 milioni erano divenuti esigibili come si ricavava dall'esame dei documenti L ed M allegati da S tar Ball alla propria memoria, depositata in data 16 novembre 2020 ; d ) ha ritenuto che tale posta economica non andava qualificata come sopravvenienza attiva, bensì come sopravvenuta prova della diversa quantificazione del passivo della società dichiarata fallita; e ) h a ritenuto che , stante l'avvenuta esigibilità e la di chiarazione di S tar B all della propria volontà di pagare almeno parzialmente il debito contratto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], non sussistevano le condizioni per ritenere che la società in liquidazione non fosse in grado di pagare i propri creditori, con conseguente necessità di revocare il dichiarato fallimento. 3. Le parti costituite hanno depositato m emori a. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale lamenta :r.g. n. 00768/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a. « 1° MOTIVO - nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 360 n. 4 cpc per violazione dell'articolo 101 cpc (principio del contraddittorio)», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe raggiunto il convincimento dell'assenza di insolvenza in capo alla societàH23 anche in base a documenti prodotti nella memoria depositata in data 16/11/2020, in asserita violazione del princip io del contraddittorio tra le parti, essendosi la successiva udienza del 20 novembre 2020 svolta con modalità cartolare senza la presenza dei difensori a norma dell'articolo 84, 7° comma , lett . h) del decreto - legge n . 18 del 17 m arzo 2020 e , peraltro , senz a che nel verbale del 25 settembre 2020 la Corte territoriale avesse autorizzato la produzione di nuovi documenti. b. « 2° MOTIVO - omesso esame ai sensi dell'articolo 360 n . 5 cpc circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - motivazioni apparente » , deducendo l'omessa indicazione da parte della Corte territoriale degli elementi da cui avrebbe tratto il proprio convincimento sull'assenza di insolvenza e la circostanza che gli elementi indicati in motivazione fossero assolutamente irrilevanti al punto da rendere la motivazione meramente apparente. c. « 3° MOTIVO - violazione o falsa applicazione ai sensi dell'articolo 360 n. 3 e n . 5 cpc degli articoli 2697 c odice civile , 115 cpc e 116 cpc: travisamento delle prove», deducendo che la Corte d'appello avrebbe travisato la prova relativa al credito vantato da H2 3 verso S tar Ball , in quanto l'informazione probatoria utilizzata in sentenza sarebbe contraddetta dalle stesse allegazioni della reclamante, confermate dalla società intervenutaStar Ball.r.g. n. 00768/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d. « 4° MOTIVO - illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l . f . in relazione all'articolo 360 n. 3 c pc » , deducendo che la Corte d'appello avrebbe basato la propria valutazione sulla sussistenza dell'insolvenza su elementi probatori sopravvenuti alla declaratoria di fallimento pronunciata dal tribunale, peraltro erroneamente valorizzando gli elementi probatori illegittimamente acquisiti con travisamento della valutazione della prova -confondendo gli importi dei crediti e non rettamente interpretando la natura di un credito-e omettendo di esaminare i contratti prodotti dall'intervenuta e richiamati dalla reclamante nelle sue difese, confondendo i movimenti finanziari innanzi esposti. 2. Il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione lamenta , in via condizionata , con unico motivo la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1, 5 , 6 e 15 della legge fallimentare e dell'articolo 2697 c od. c iv. , deducendo che la sentenza della Corte territoriale sarebbe illegittima nella parte in cui avrebbe onerato la stessa società in liquidazione di dimostrare l'idoneità degli elementi attivi del patrimonio sociale a consentire il soddisfacimento dei creditori, prova di cui, secondo la corretta interpretazione della disciplina applicabile, sarebbe onerato l'istante per il fallimento, con la conseguenza che, ove tale prova non sia fornita, la conclusione sarebbe il rigetto dell ’ istanza di fallimento. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. svolgono nei rispettivi controricor si argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiedono comunque il rigetto.r.g. n. 00768/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il primo motivo del ricorso principale va accolto , con assorbimento delle altre censure. L a decisione della causa è avvenuta secondo quanto previsto dall’art. 83 del decreto - legge n.18 del 20 20, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 che prevedeva la c.d. “trattazione cartolare” mediante scambio di sole note scritte, contenenti istanze e conclusioni, senza comparizione successiva in udienza. Dunque, rispetto ai documenti prodotti dalla reclamante con la nota scritta del 16 novembre 2020, le parti reclamate non hanno avuto la possibilità di controdedurre in un’udienza successiva, o di chiedere in tale sede un termine per esame; né può condividersi la tesi del controricorrente, secondo cui quella richiesta doveva essere fatta prima dell’udienza , per l ’ eventualità della produzione avversaria, perché tale produzione non era stata neppure prevista nel precedente provvedimento della Corte territoriale. In tale contesto la Corte distrettuale, come puntualmente deducono nel motivo le ricorrenti, avrebbe dovuto garantire un pieno e completo contraddittorio tra le parti sui nuovi documenti prodotti (Cass. n. 17931del 2022; id. n. 37301 del 20 21 : id. n. 27 234 del 20 20 ; id. n. 8547 del 20 03) rimettendo la causa sul ruolo e concedendo termine per osservazioni ed eventualmente per repliche oppure semplicemente non considerare il contenuto di quei documenti, che invece ha ampiamente utilizzato ai fini del decid ere, in tal guisa rendendo concreto e rilevante il vulnus al principio del contraddittorio. 5. La necessaria rinnovazione della valutazione dei presupposti dell’insolvenza determina l’assorbimento anche del ricorso incidentale.r.g. n. 00768/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi alla Corte di appello di Bologna , in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del r icorso principale , dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti , in relazione al motivo accolto, innanzi alla Corte di appello di Bologna , in diversa composizione, che provvederà