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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31681/2026

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ARIO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; iletto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto fanno leva su una situazione in fatto non comprovata ( si veda quanto evidenziato alla pagina 1 della sentenza impugnata, penultimo capoverso) replicando profili di censura - inerenti l'applicabilità dell'alt 54 cp, la rinnovazione istruttoria denegata, la sospensione condizionale e l'applicabilità del 131 bis cp - tutti già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ARIO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; iletto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto fanno leva su una situazione in fatto non comprovata ( si veda quanto evidenziato alla pagina 1 della sentenza impugnata, penultimo capoverso) replicando profili di censura - inerenti l'applicabilità dell'alt 54 cp, la rinnovazione istruttoria denegata, la sospensione condizionale e l'applicabilità del 131 bis cp - tutti già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31681/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris