CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 12522/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. BASILE Giovanni ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Messina in relazione al reato ex art. 116 comma 15 (guida senza patente con recidiva nel biennio). 2. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso con cui lamenta, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata sul punto. Il ricorso risulta inammissibile. Del tutto assente nel ricorso, infatti, è il con- fronto con le argomentazioni esposte dalla corte territoriale per negare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis, cod. pen. [cfr., sull'onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Fo- glietta e altro, Rv. 273678). Invero il giudice distrettuale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, ha del tutto logicamente motivato la esclusione del beneficio non solo facendo ricorso a valutazioni sulla personalità dell'imputato, ma attingendo agli ele- menti di fatto della condotta posta in essere, evidenziando che il ricorrente aveva omesso di arrestarsi all'alt delle forze dell'ordine dandosi a precipitosa fuga, tanto che i militari erano stati costretti a un pericolo inseguimento, che poneva in pericolo la sicurezza della circolazione. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga-mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecunia- ria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]