CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19057/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 09/03/1988CHIOFALO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]PIRRI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]SALVO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]GIUSTI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale EttorePedicini, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata conrinvio per tutti i ricorrenti, in relazione al [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento conrinvio per violazione del divieto di reformatio in peius, per [OSCURATO:PERSONA] perl’annullamento con rinvio solo per il primo motivo di ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoassociandosi alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’Appello di Messina, con la sentenza emessa in data 22 giugno2023, riformava parzialmente la sentenza di primo grado confermando lecondanne inflitte in relazione alle due ipotesi associative contestaterispettivamente ai capi 32) e A), con la sola assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] eCampo Alfio dal reato loro ascritto al capo 32) e riqualificando gran parte delleoriginarie contestazioni nell’ipotesi di cui all’art 73, comma 5, del d.P.R, 9 ottobre1990, n. 309.Con sentenza del 16 ottobre 2024 la Corte di cassazione, per quel che quiinteressa, annullava la sentenza della Corte di appello nei confronti di GiardinaTindaro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 1), 3), 4), 5) e 32), nonchénei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi ascrittigli ai capi A) ed I),con rinvio, per nuovo giudizio su tali capi, ad altra sezione della Corte di appellodi Messina; dichiarava nel resto inammissibile il ricorso del [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza resa in data 11 giugno 2025 la Corte d’Appello di Messina,giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado,per quel che qui rileva:- assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo di cui al capo A) perchéil fatto non sussiste e rideterminava la pena in relazione al reato residuo di cui alcapo I);- assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 32) per non avercommesso il fatto e rideterminava la pena in relazione ai reati residui;- rideterminava la pena per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ChiofaloGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del reato associativo di cui al capo32) ex art. 74, comma 6, del d.P.R, n. 309/1990.2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distintiGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori,chiedendone l’annullamento.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava un unico motivo di doglianza con ilquale deduceva violazione dell’art. 74 del d.P.R, n. 309/1990 nonché motivazioneapparente e comunque contraddittoria e manifestamente illogica.Assumeva che le argomentazioni rese con il provvedimento impugnato nonrisultavano sufficienti a colmare il vuoto argomentativo rilevato con la sentenzarescindente dalla Suprema Corte, che aveva evidenziato i caratteri distintivi delreato associativo rispetto all’ipotesi di concorso di persone e aveva osservato chenel caso di specie era assente qualsiasi contatto tra i presunti correi, e ancoraaveva ritenuto che gli episodi di spaccio accertati fossero del tutto sganciati daun contesto associativo.Deduceva che in relazione alla ritenuta sussistenza del vincolo associativo laCorte d’appello aveva motivato utilizzando mere formule di stile e avevaconsiderato circostanze di fatto che confermavano esclusivamente il contatto diciascun correo con il solo [OSCURATO:PERSONA], e non anche l’esistenza di un gruppoassociativo organizzato stabilmente e finalizzato alla commissione di un numeroindeterminato di reati di cui all’art. 73 del d.P.R, n. 309/1990.4. I ricorsi proposti nell’interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA], ChiofaloGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA] presentavano le medesime richieste rispetto a quelloproposto per [OSCURATO:PERSONA] ed erano sorretti dalle medesime argomentazioni.5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava due motivi di doglianza.6. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 594, comma 3, e 627cod. proc. pen., 81, secondo comma, cod. pen.Assumeva che la Corte territoriale aveva violato nella sostanza il principio deldivieto di reformatio in peius osservando che, nonostante il ricorrente fosse statoassolto dal reato associativo di cui al capo 32), considerato il più grave fra quellicontestati, aveva applicato al [OSCURATO:PERSONA] una pena detentiva, pari ad anni otto,mese uno e giorni dieci di reclusione, pressoché identica a quella indicata nellasentenza di appello parzialmente annullata dalla Corte di Cassazione, pari ad anniotto, mesi undici e giorni venti di reclusione.Deduceva, per altro verso, che la Corte di merito aveva ecceduto i limiti delgiudizio di rinvio, con ciò violando l’art. 627 cod. proc. pen., poiché avevariformulato il trattamento sanzionatorio in modo autonomo e disancorato daicriteri applicati con la sentenza annullata e aveva individuato un nuovo reato base– quello di cui al capo 12) -, non considerato tale dalla sentenza annullata,nonostante la Suprema Corte non avesse rimesso in discussione la graduazionedel disvalore dei reati unificati per continuazione effettuata con la prima sentenzadella Corte d’appello.7. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 125, comma 3, cod.proc. pen. nonché motivazione apparente in relazione alla determinazione dellapena, e ancora carenza assoluta di motivazione in relazione a un punto decisivo.Assumeva che la Corte d’Appello non aveva fornito adeguata motivazione inrelazione alla sostanziale conferma della pena irrogata all’esito del giudizio dirinvio, essendosi limitata a un generico richiamo al reato ritenuto più grave senzaesplicitare le ragioni di tale valutazione, e neppure aveva motivato in manieraadeguata in relazione alle ragioni per le quali non aveva rideterminato la penabase partendo dal minimo edittale.8. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava tre motivi di doglianza.9. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 125, 192, 210, 533 e627 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R,n. 309/1990, nonché vizio di motivazione in relazione alla mera ripetizione delpercorso logico censurato con il giudizio rescindente e illogicità della motivazionein relazione alla valutazione delle prove.Assumeva in particolare che, a seguito dell’assoluzione dell’imputato dal reatoassociativo, il residuo reato di cui al capo I) contemplava tre episodi di cessionedi sostanza stupefacente dei quali solo il primo, dal punto di vista cronologico,era stato qualificato ai sensi del comma 5 dell’art. 73 citato; osservava che inrelazione agli altri due episodi la Corte di merito aveva ritenuto correttal’originaria qualificazione, ai sensi dell’art. 73, comma 1, citato, richiamando ilquantitativo e la qualità dello stupefacente, la sua destinazione almeno in parteallo spaccio, il fatto che in uno dei due episodi oggetto della cessione fossero duediverse tipologie di sostanza e inoltre la qualità soggettiva dell’imputato, cheall’epoca dei fatti era un militare della Guardia di Finanza.In relazione a tale ultimo elemento la difesa osservava che non era emerso alprocesso che il [OSCURATO:PERSONA] avesse approfittato di tale condizione soggettiva perrealizzare le condotte criminose contestate.Quanto agli ulteriori elementi considerati dalla Corte di merito richiamaval’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale nellavalutazione della tenuità del fatto di norma non potevano avere valenzaassorbente il dato quantitativo e quello qualitativo riferito alla diversità dellesostanze oggetto di cessione, poiché la valutazione doveva essere effettuata inrelazione alla complessità del fatto e a tutti i suoi elementi, ciò ancor più nel casodi specie, considerato che si era in presenza di un dato ponderale nonparticolarmente significativo e compatibile con un’attività di piccolo spaccio.La difesa indicava, ancora, un ulteriore profilo di illogicità e contraddittorietàdella motivazione per il fatto che uno dei tre episodi descritti al capo I) era giàstato riqualificato ai sensi del comma 5 dell’art. 73 citato, a fronte del fatto chetutti e tre gli episodi di cessione erano stati considerati come un reato unitario inquanto unificati per continuazione.10. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., lamentando che la Corte d’appelloaveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche richiamandoconcetti vaghi e generici e inoltre contrari ai canoni di valutazione imposti daiprincipi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità, personalizzazione efunzione rieducativa della pena.11. Con il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 125, 533 e 546 cod.proc. pen. in relazione agli artt. 81, 133 cod. pen. e 73 del d.P.R, n. 309/1990,censurando la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ildiscostamento della pena base dal minimo edittale era stato motivatorichiamando la ripetitività delle condotte contestate ed evidenziando altresì chesulla scorta della motivazione non risultava indicata la condotta ritenuta più gravein relazione alla quale era stata applicata la pena base.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi proposti nell’interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA], MazzùCarmelo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che devono essere trattaticongiuntamente in quanto caratterizzati dalle medesime richieste e sorretti dallemedesime argomentazioni, sono inammissibili per essere i rispettivi motivimanifestamente infondati.In relazione al reato associativo contemplato al capo 32), oggetto dei ricorsi,la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, sulla premessadell’insufficienza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sentiti nel corsodel processo a costituire prova di reità in ragione della loro genericità, haevidenziato come la Corte d’appello, con la sentenza fatta oggetto diannullamento, avesse ricostruito l’esistenza dell’associazione deducendola dallemodalità operative seguite nella commissione dei reati scopo e ha ritenuto che,in relazione a ciò, la motivazione resa dai giudici di secondo grado fosse affettada plurimi elementi di intrinseca illogicità, avendo valorizzato singoli episodi deltutto slegati fra loro e le interessenze dei vari soggetti indicati quali partecipi conil [OSCURATO:PERSONA], circostanza quest’ultima che la Suprema Corte ha ritenuto insufficientea far ipotizzare l’esistenza di un’associazione, “in difetto della prova di elementidifferenziali rispetto al mero concorso nel reato di cui all’art. 73, D.P.R, 9 ottobre1990, n. 309” (v. pag. 11 della sentenza rescindente).Ciò premesso, la Corte di legittimità ha illustrato i tre elementi necessari aifini della configurabilità di un’associazione per delinquere finalizzata alnarcotraffico, costituiti: a) dall’esistenza di un gruppo di componenti aggregaticonsapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materiadi stupefacenti; b) da un’organizzazione di attività personali e di beni economiciper il perseguimento del fine illecito comune; c), sotto il profilo soggettivo,dall’apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati allastabilità dell’unione illecita; ha evidenziato che l’elemento differenziale fra lafattispecie associativa e il concorso di persone nel reato risiedeva nell’elementoorganizzativo; ha ritenuto che nel caso di specie la motivazione della sentenzadella Corte d’appello fosse viziata poiché non era stato specificato “se e in chemodo le varie attività di spaccio fossero tutte riconducibili ad un organismounitario, piuttosto che alla mera persona del [OSCURATO:PERSONA]”, e neppure era statospecificato “se [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel compiere i reati loro ascritti,operassero con la consapevolezza di agire in un contesto associativo, piuttostoche in esclusivo rapporto con [OSCURATO:PERSONA]”, evidenziando altresì, quanto alla posizionedel [OSCURATO:PERSONA], la presenza di criticità in relazione alla “stessa esistenza di un rapportopersonale con [OSCURATO:PERSONA], non essendo chiaro se [OSCURATO:PERSONA] si rapportasse essenzialmentecon [OSCURATO:PERSONA]” (v. pag. 12 della sentenza rescindente).A fronte di tali rilievi la Corte d’appello, giudicando in sede di rinvio,dell’associazione ex art. 74 d.P.R, 9 ottobre 1990, n. 309 contemplata al capo32), ha reso una motivazione immune da vizi facendo corretta applicazione deidetti principi in relazione agli elementi probatori utilizzati ai fini della decisione.In particolare, ha richiamato:- gli esiti dell’informativa in atti, a tenore dei quali emergeva una “stabilefrequentazione tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], motivata in primo luogo dallacomune trattazione di affari illeciti” e cementata anche da un legame di parentelafra i due;- le conversazioni intercettate fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali era emersoche il [OSCURATO:PERSONA] in una occasione aveva percosso il [OSCURATO:PERSONA], reo di non aver vendutotutto lo stupefacente che gli era stato consegnato, e nel corso delle quali entrambigli interlocutori si lamentavano dell’atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA] nei loro confronti eil [OSCURATO:PERSONA] si lamentava del fatto che era costretto a consegnare al [OSCURATO:PERSONA] tutto ildenaro ricavato dallo spaccio;- le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], cheaveva identificato nel [OSCURATO:PERSONA] uno degli emissari del [OSCURATO:PERSONA];- le modalità di commissione dei reati fine di cui ai capi 1), 1bis), 3), 5) e6), che mostravano il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] che, in più occasioni, insiemeriscuotevano il prezzo delle cessioni di stupefacente effettuate per conto delMazzù, e ancora mostravano i due che discutevano del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era statopercosso dal [OSCURATO:PERSONA] per non essere stato in grado di vendere tutto lo stupefacenteconsegnatogli, ed evidenziavano altresì che in una occasione il [OSCURATO:PERSONA] si eraadoperato per venire in soccorso del [OSCURATO:PERSONA], che era stato tratto in arresto perpossesso di stupefacente.La Corte d’appello ha tratto conseguenze improntate a logica dagli elementidi fatto puntualmente rassegnati, osservando che “gli episodi sopra evidenziatinon appaiono slegato tra loro ma sono espressivi di una continuativacollaborazione con il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ciascuno dei protagonistisi dimostra consapevole dell’attività degli altri svolta in favore del [OSCURATO:PERSONA]” che“non sarebbe stato possibile per [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla sorveglianza speciale dip.s., praticare il traffico di stupefacente senza promuovere una organizzazionededita a quello scopo, attribuendo ai sodali specifici compiti, ai quali, sa solo, nonavrebbe potuto dedicarsi” e che “i dialoghi intercettati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ciascuno di loro sapeva dei rapporti che gli altri coltivavano conMazzù e dei ruoli ricoperti da ciascuno” (v. pagg. 18 e 19 del provvedimentoimpugnato); in particolare, la Corte di merito ha evidenziato che i rapporti direttifra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultavano dimostrati dalla circostanza che il secondo silamentava per il fatto di essere costretto a consegnare al primo tutto il denaroricavato dalla vendita dello stupefacente; ha anche congruamente osservato chele ripetute discussioni e lamentele relative ai proventi della vendita dellostupefacente, oggetto di molteplici dialoghi intercettati, deponevano perl’esistenza di una cassa comune, gestite con modalità dispotiche dal [OSCURATO:PERSONA], cassacomune che costituiva un elemento di fatto sintomatico dell’esistenza di unastabile organizzazione fra i sodali.La Corte territoriale, dunque, rassegnando gli elementi di fatto utilizzati etraendo da essi logiche conseguenze in punto di valutazione, ha colmato il vuotoargomentativo evidenziato con la sentenza rescindente, motivando in manieracongrua in relazione alla sussistenza, nel caso di specie, dei caratteri distintivi delreato associativo.2. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], con il quale sono articolati due motivi aventientrambi ad oggetto doglianze relative al trattamento sanzionatorio, è fondatonei limiti di cui appresso.La Corte d’appello, avendo assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo di cui alcapo 32) ha individuato il nuovo reato più grave in quello di cui al capo 12),determinando la pena base in anni nove di reclusione ed euro 60.000,00 di multae giustificando il discostamento dal minimo edittale (pari, per il reato di cui all’art.73, comma 1, del d.P.R, n. 309/1990, ad anni sei di reclusione ed euro 26.000,00di multa) con “la ripetitività delle condotte” (v. pag. 28 della sentenzaimpugnata), laddove in realtà il capo 12) contempla una sola condotta, costituitadalla detenzione illecita di grammi 21 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.A fronte della specifica doglianza dedotta dal ricorrente secondo la quale laCorte territoriale avrebbe reso una motivazione viziata in relazione alle ragionidel discostamento dal minimo edittale della pena base individuata per il reato piùgrave, sussiste il vizio di motivazione denunciato, avendo la Corte di meritomotivato il discostamento dal minimo edittale con il richiamo a una modalità dellacondotta (la ripetitività) in realtà insussistente, ciò che emerge dalla mera letturadel capo 12), che contempla una condotta unica.Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti diGiardina [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio pernuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Messina.3. Il primo motivo di ricorso dedotto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] èmanifestamente infondato.Deve, invero, ritenersi che la Corte d’appello abbia reso una motivazioneimmune da vizi in relazione alla mancata derubricazione del reato di cui al capoI) ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R, n. 309/1990, escludendo che lecessioni risalenti al 13 e al 28 aprile 2019, contemplate nel richiamato capo I),potessero essere considerate di scarsa offensività in ragione del fatto che lestesse avevano ad oggetto cocaina pura ancora da tagliare con mannite oanfetamina, che nel secondo episodio veniva ceduta sia droga pesante che drogaleggera, “circostanza questa che induce a ritenere che quest’ultimo avesse unavasta platea di acquirenti” (v. pag. 26 della sentenza impugnata), e che daidialoghi intercorsi tra il ricorrente e il coimputato [OSCURATO:PERSONA] era risultato che ilprimo, militare della Guardia di Finanza, era continuativamente impegnatonell’attività di spaccio.Trattasi di motivazione immune da vizi, avendo fornito, il giudice del merito,un'adeguata valutazione complessiva del fatto, con particolare riferimento aimezzi, alle modalità e circostanze dell'azione, alla qualità e quantità dellasostanza e alla percentuale di purezza della stessa (v., ex multis,Sez. 2, n. 5869 del 28/11/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285997 – 01, secondo cui, in tema distupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento del delitto di cui all'art. 73,comma 5, d.P.R, 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso in cui l'attività di spaccio èsvolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo diun'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo,l'accertata reiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologie differenziatedi sostanze, pur se in quantitativi non rilevanti, sono sintomatiche della capacitàdell'autore del reato di diffondere in modo sistematico lo stupefacente).Risulta, infine, inconferente il rilievo difensivo relativo al fatto che uno dei treepisodi di cessione descritti al capo I) era già stato qualificato dalla Corted’appello ai sensi del comma 5 dell’art. 73 citato, dovendosi considerare che nellaspecie si tratta di un reato unico che contempla tre diverse condotte, reato che èstato valutato unitariamente dalla Corte territoriale anche sotto il profilosanzionatorio, non essendo stati applicati aumenti di pena per la continuazioneinterna, peraltro non contestata (“per [OSCURATO:PERSONA], anni sei di reclusione edeuro 40.000,00 di multa – capo I, anni nove di reclusione ed euro 60.000,00 dimulta, con discostamento dal minimo edittale per la ripetitività delle condotteindicate nello stesso capo I, ridotta di un terzo per la scelta del rito” v. pag. 29della sentenza impugnata).4. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo dedotto per [OSCURATO:PERSONA],dovendosi considerare che la Corte d’appello ha reso una motivazione immuneda vizi in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche osservando,in conformità al dato normativo, che l’incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA] costituiva un datoinsufficiente ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, considerata anchel’insidiosità della condotta posta in essere dal ricorrente.Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso daquesto Collegio, in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessionedelle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a penadi illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul puntodall'interessato (v., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi,Rv. 282693 – 01).Sotto tale ultimo profilo deve osservarsi che la lettura dell’atto di appelloconsente di apprezzare che il motivo di gravame relativo alle circostanzesolo con generici richiami alle modalità della condotta, non specificamenteindividuate, ai profili soggettivi degli imputati, non meglio illustrati, e ai parametridi cui all’art. 133 cod. pen.5. È, infine, manifestamente infondato anche il terzo motivo dedotto perGiusti, avendo la Corte territoriale reso una motivazione immune da vizi inrelazione al discostamento della pena dal minimo edittale con il congruo richiamoalla ripetitività della condotta, essendo stati contestati, al capo I), tre diversiepisodi di spaccio.Risulta, peraltro, eccentrico il rilievo difensivo secondo il quale sulla scortadella motivazione della sentenza impugnata non risulterebbe indicata la condottaritenuta più grave in relazione alla quale sarebbe stata applicata la pena base,trattandosi in realtà, come sopra già osservato, di reato unico.6. In conclusione, alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deveessere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamentosanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corted’appello di Messina. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili e dettiultimi ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizionidella sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, econsiderato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi dei detti ultimi ricorrentisiano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, deve, altresì, disporsi che i medesimi versino la somma,determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delleammende. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamenteal trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezionedella Corte d’appello di Messina. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condannaal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella cassa delle ammende.Così deciso in Roma il 06/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini