CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 42234/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Repubblica Dominicana) il 26/03/1987 avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria difensiva dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso contestando integralmente il contenuto della requisitoria. fp/ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale di Varese aveva condannato il ricorrente per resistenza a pubblico ufficiale (capo a), lesioni aggravate (capo b) e detenzione illegale di sostanze stupefacenti (capo c) in quanto l'uomo, trovato nell'atto di aggredire [OSCURATO:PERSONA], percuotendola, afferrandola per i capelli e strattonandola, alla vista degli operanti era fuggito disfacendosi della droga che aveva indosso. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Con il primo rileva erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. e motivazione manifestamente apparente in ordine all'accertamento del reato di lesioni aggravate di cui al capo b), in quanto la sentenza impugnata, nel fare proprie le motivazioni del giudice di primo grado, aveva omesso di confrontarsi con le prove contrarie senza enunciarne le ragioni, e limitandosi a screditare integralmente le dichiarazioni della testimone Moscatelli che aveva sconfessato la versione fornita dalle forze dell'ordine ricostruendo la corretta dinamica del diverbio intercorso tra lei e il ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo rileva erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e omessa motivazione in quanto la sentenza impugnata non aveva accertato l'offensività della condotta in assenza dell'espletamento di una perizia sulla natura dello stupefacente, tanto da non spiegarne l'effettiva efficacia drogante nel caso concreto. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è volto a far valere vizi diversi da quelli consentiti dalla legge.La censura, senza confrontarsi con gli argomenti della sentenza impugnata, mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando pedissequamente la questione già ritenuta infondata sulla base di una lineare e adeguata motivazione, ancorata ad una approfondita disamina delle risultanze processuali e nel rispetto delle regole di cui all'articolo 192 cod. proc. pen. Nel condividere integralmente le puntuali conclusioni della decisione di primo grado, la Corte di appello di Milano ha dato atto che la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] era irrilevante ai fini dell'accertamento dei fatti, avendo riguardato la fase antecedente ai reati contestati al ricorrente sotto due profili: la ragione dell'intervento della volante, ridimensionato dalla donna a mera discussione tra lei e [OSCURATO:PERSONA], nonostante questi fosse stato trovato all'atto di picchiarla violentemente, come si legge nella relazione di PG; l'essersi frapposta tra gli agenti e il ricorrente, per evitarne l'arresto, dandosi subito alla fuga. Alla luce di quanto argomentato dai giudici di appello è di tutta evidenza non solo la puntuale motivazione circa la valutazione delle dichiarazioni della testimone, ma prima ancora la totale superfluità delle stesse ai fini dell'accertamento dei reati. 3. Il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas-a delle ammende. Così deciso il 4 ottobre 20