CassazionedecretoSezione LDecisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 14345/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
decreto nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1127/2018 della Corte di Appello di Bari depositata il 06.07.2018 N.R.G. 397/2017. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte, ma non adesione da parte di quest’ultima, per cui occorre provvedere alla condanna del rinunciante alle spese del giudizio di legittimità, spese che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna il rinunciante alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, spese che si liquidano in euro 3000 per compensi oltre S.P.A.D. Roma, 4 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b