CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05707/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria in atti, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Bergamo, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti, tra gli altri, dei predetti (misura sostituita con quella degli arresti domiciliari presso comunità residenziale terapeutica per [OSCURATO:PERSONA]), in relazione a plurimi reati di furto in abitazione, aggravati, tentati o consumati (artt. 110-624-bis , 625, comma 1, n. 2 e n. 5 , cod. pen.), posti in essere tra il 2.10.2024 ed il 6.2.2025. 2.Avverso la predetta ordinanza ricorrono, a mezzo del comune difensore di fiducia, gli indagati prospettando, con l’unico, articolato, motivo dedotto, quanto segue. Lamentano la carenza e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al coinvolgimento di ciascuno degli indagati con riferimento ai reati di furto loro rispettivamente ascritti nei capi d’imputazione provvisoria, deducendo al contempo l’inosservanza del combinato disposto di cui ai commi 1 e 1-bis dell’art. 273 cod. proc. pen. con riferimento alle disposizioni dell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., quali norme processuali previste a pena di inammissibilità. In particolare, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai capi A, B, C, D, I, si evidenzia che il Tribunale ha frainteso la questione posta dalla difesa che aveva inteso denunciare non già il mancato deposito dei files originali delle registrazioni ma la scarsa qualità delle immagini estrapolate dalle registrazioni ed i correlati dubbi sull’affidabilità del riconoscimento, da parte degli operanti, del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in dette immagini ed al contempo la conseguente incongruità della valutazione rimessa al giudice procedente, ovvero il G.i.p. prima, e il Tribunale dopo, in merito al corrispondente principale indizio a carico del predetto. Si era, in altri termini, inteso censurare la congruenza motivazionale della ratio decidendi che afferma l'affidabilità e la tenuta del riconoscimento effettuato dagli operanti, con riferimento a ciascuno degli episodi delittuosi ascritti ai capi A, B, C, D, I, sulla base ”dei fotogrammi ritenuti significativi estrapolati”, ad opera degli stessi operanti, “dai suddetti files”, che proprio in quanto versati in atti per l'evidenza della scarsa resa delle immagini dimostrano la macroscopica illogicità di tale argomentazione. Per la stessa evidente scarsa qualità delle immagini de quibus ne deriva l'altro, simmetrico, dedotto profilo di nullità dell'ordinanza ovvero l'inosservanza del combinato disposto di cui ai commi 1 e 1-bis dell'art. 273 del codice di rito con riferimento alle disposizioni dell'art. 192. commi 3 e 4 c.p.p. Infatti nel caso in oggetto vacilla uno dei presupposti fattuali per l'operatività della massima di legittimità citata nel provvedimento impugnato, secondo cui “il riconoscimento dell'indagato nel soggetto ritratto nei fotogrammi estratti dalla registrazione effettuata dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato da parte del personale di P.G. che vanta pregressa personale conoscenza dello stesso, ha, ai fini cautelari, valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice procedente”, essendo palese come nello specifico il Tribunale, come prima il G.i.p., abbiano abdicato alla valutazione loro rimessa, avendo fatto atto di fede nei confronti del riconoscimento, affermato dagli operanti nonostante la scarsa qualità delle immagini inducesse fondati dubbi sulla possibilità stessa di individuare il soggetto ritratto. Infatti la scarsa resa delle immagini, ovvero dei fotogrammi estrapolati dagli operanti e versati in atti, rende i riconoscimenti effettuati dagli stessi operanti un indizio che accomuna i capi A, B, C, e D tutt'altro che grave e preciso quanto al contrario privo di peso e come tale inidoneo a rappresentare il principale elemento fondante la misura cautelare che pertanto risulta emessa nell'inosservanza delle norme processuali sopraindicate, previste, a tutti gli effetti, a pena di inammissibilità ex art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p. Né alcunché potrebbero aggiungere gli ulteriori elementi che secondo i giudici di merito arricchirebbero il quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al primo di tali elementi indiziari, ovvero il riconoscimento fotografico operato da [OSCURATO:PERSONA], figlia della vittima del reato di cui al capo I, la quale individuava nell'indagato il soggetto conducente della vettura Q2 di colore scuro in prossimità della dimora depredata, merita osservare che detto indizio afferisce esclusivamente a questo unico capo di imputazione. Quindi richiamate le doglianze espresse in ordine al principale elemento indiziario che supporterebbe la cautela con riferimento a tutti i capi oggetto di imputazione provvisoria, si eccepisce come il richiamo a tale indizio sia inconferente, sia per la sua mancanza di gravità sia soprattutto in quanto riferito ad uno solo dei capi di imputazione. Con riferimento al secondo indizio, ovvero le risultanze dei tabulati telefonici, si eccepisce parimenti la carenza motivazionale dell'ordinanza in quanto non viene esplicitata la valenza di un elemento indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA], elemento citato solo nella sua tipologia di fonte di prova. In particolare l'ordinanza impugnata non precisa né quali sarebbero le utenze in uso agli indagati né a quali degli indagati sarebbero attribuite, limitandosi a richiamare l'annotazione del nucleo operativo della [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla quale emergerebbe che l'acquisizione dei dati del traffico telefonico si è rivelata utile in concomitanza con la perpetrazione di un tentato furto in abitazione avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con modalità analoghe a quelle per cui si procede, terminato con la fuga dei malviventi, che abbandonavano la vettura [OSCURATO:PERSONA] GT. Trattasi, all'evidenza, di tentato furto che non rientra nei capi di imputazione oggetto dell'ordinanza cautelare, in ogni caso gli argomenti posti a sostegno della valorizzazione di tale indizio sono deboli ed inconferenti. Con riferimento al terzo indizio, ovvero la disponibilità di un’autovettura [OSCURATO:PERSONA], se ne percepisce la debolezza indiziaria sotto un duplice profilo, vale a dire sia per quanto riguarda la disponibilità in capo all'odierno indagato, sia per quanto riguarda la precisione. Nello specifico, a prescindere che la presenza di tale auto non accomunerebbe tutti i capi di imputazione provvisoriamente ascritti all'indagato, non riguardando il capo I (relativamente al quale nell'ordinanza del Tribunale si legge che il malfattore usciva dall'abitazione per salire a bordo di un'Audi Q2 di colore scuro), tale indizio non può in ogni caso ritenersi corroborato da precisione, intesa come afferenza al ‘thema probandi’. Il fatto che a realizzare i reati sarebbero stati soggetti a bordo di una T-Roc bianca è una deduzione tratta da spunto investigativo correlato al fatto che con riferimento al capo B le relative persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicavano che i responsabili si erano mossi a bordo di un'autovettura bianca, senza neppure indicare il tipo di autovettura. Pertanto, tale indizio è inconferente rispetto al capo I, e con riferimento agli altri capi esso risulta destituito di precisione, ovvero del necessario grado di certezza che a commettere i relativi reati sia stato l'equipaggio di un'auto [OSCURATO:PERSONA]Roc, essendo deduzione tratta dagli operanti sulla base del generico riferimento, da parte delle persone escusse, ad un veicolo indicato esclusivamente nel colore bianco. Nulla potrebbe aggiungere la circostanza che un’autovettura T-Roc sarebbe stata rinvenuta, dagli operanti, nella disponibilità dei [OSCURATO:PERSONA] attraverso gli appostamenti effettuati, dal momento che in realtà tale circostanza si fonda sulla base dell'affermato riconoscimento relativo al casello autostradale di Rondissone nelle giornate dei fatti-reato, della cui scarsa attendibilità si è già sopra detto. Anche l'ultimo dato indiziario, ovvero le frequentazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è privo di precisione, laddove si declina al plurale l'elemento ancorché si citi un solo controllo, quello del 6 Marzo 2025, come riportato nell'annotazione del 29 Marzo 2025, in cui gli operanti accertarono la presenza di tali soggetti insieme. L'indizio è anche privo di gravità in quanto il rapporto di parentela tra i predetti è giustificazione più che logica della frequentazione, di tal che esso diventa irrilevante quale indizio di correità nei fatti-reato. D'altronde la stessa ordinanza genetica nemmeno cita tale elemento indiziario mostrando di ritenerlo inconferente. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai capi E, F, G, H, I, la ratio decidendi si fonda sulla sussistenza “di un grave quadro indiziario costituito dalle concordanti individuazioni fotografiche effettuate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e consorte, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché sul riconoscimento direttamente effettuato dalla P.G. attraverso le acquisizioni dei filmati di videosorveglianza”. Rispetto a tale ultimo indizio devono ritenersi ovviamente richiamate le censure già ampiamente svolte nel paragrafo che precede riguardo alla scarsa qualità delle immagini. Il riconoscimento ad opera degli operanti di [OSCURATO:PERSONA] riguarda esclusivamente il capo E e ciò lo si desume dall'ordinanza che fa riferimento alle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza installate all'interno dell'abitazione del Lunardi. Con riferimento al capo F l'unico elemento indiziario è rappresentato dagli esiti dell'individuazione fotografica con cui si dà atto che entrambi i coniugi riconoscevano, in sede di individuazione fotografica, [OSCURATO:PERSONA] indicandolo come il secondo soggetto indossante la pettorina della polizia locale. Ebbene, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità l'indizio, palesandosi come singolo, non può fondare una pronuncia cautelare, considerata altresì la valenza dell'individuazione fotografica quale prova atipica foriera di dubbi; ne deriva la duplice nullità dedotta dell'ordinanza in parte qua. Con riferimento al capo G risulta che gli elementi a carico dell'indagato sono ancora rappresentati dall'esito dell'individuazione fotografica cui le persone offese Cristinelli e la moglie sono stati sottoposti e dal dileguarsi dei malviventi a bordo di un'Audi Q2, osservata dal Cristinelli e constatata dalla P.G. attraverso i filmati di videosorveglianza. Anche in tal caso si deve ribadire il duplice profilo di nullità dell'ordinanza impugnata stante la debolezza indiziaria della prova atipica dell'individuazione fotografica, mentre per quanto riguarda l'indizio rappresentato dalla Q2 si devono richiamare integralmente tutte le considerazioni già svolte nel paragrafo precedente riguardo alla affermata disponibilità dell'autovettura da parte dei [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento al capo H e al capo I sussiste il medesimo compendio indiziario relativo al capo H che precede, devono pertanto richiamarsi integralmente le considerazioni già svolte. Con riferimento al capo I, quanto all'Audi “Q” di colore scuro, vista sempre dalla figlia della persona offesa, essa ha numero di targa diverso rispetto a quello accertato dagli operanti tramite la visione delle telecamere comunali in prossimità della dimora oggetto del tentativo di furto. Per quanto riguarda, poi, quello che viene indicato come l'ulteriore dato indiziario che si trae dall'annotazione relativa alla disanima dei tabulati telefonici sopra richiamati, dalla quale si è desunto l'utilizzo, quantomeno in capo a [OSCURATO:PERSONA], di utenze fittiziamente intestate, utilizzate al solo scopo di effettuare comunicazioni blindate in concomitanza alla perpetrazione di illeciti, di cui si è già detto in precedenza, deve aggiungersi la seguente considerazione ovvero che la circostanza che uno dei telefoni fosse in uso alla moglie del detto indagato non prova che la medesima interloquisce con lo stesso, e soprattutto, trattandosi di tabulati e non già di intercettazioni telefoniche, non prova nemmeno il contenuto dei colloqui. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai capi A, B, C, D, l'ordinanza impugnata afferma che la sua identificazione è avvenuta grazie alle individuazioni fotografiche effettuate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché al riconoscimento direttamente effettuato dalla P.G. operante a seguito della disamina dei filmati di videosorveglianza; e, a proposito di tali filmati, il Tribunale aggiunge che le immagini e i frames a disposizione, essendo estrapolati di giorno, appaiono nitide e con buona risoluzione, così consentendo di appr ezzare la fortissima somiglianza tra l'autore dei fatti e la foto segnaletica dell'indagato. Ciò posto, richiamate tutte le considerazioni già svolte, deve aggiungersi quanto segue con riferimento a ciascuno dei capi d’imputazione. Con riferimento al capo A si legge nell'ordinanza impugnata che all'individuazione di [OSCURATO:PERSONA], come uno dei due autori materiali del furto, si addiveniva attraverso la disamina delle immagini estrapolate nelle pertinenze dell'abitazione della persona offesa dalla cui visione si trae evidenza della fortissima somiglianza con l'effige del secondo indagato. Tale individuazione da parte degli operanti si accompagna al ritenuto utilizzo da parte dei rei di una [OSCURATO:PERSONA] di colore bianco tratta dalle immagini dei circuiti di videosorveglianza presenti sulla pubblica via nelle vicinanze dell'abitazione delle persone offese. Rispetto a tale reato non possono che valere le medesime considerazioni già svolte riguardo alla inconsistenza del dato indiziario afferente la presenza dell'auto; nonché quelle relative al riconoscimento perché anche in tal caso, come in quello di [OSCURATO:PERSONA], il volto è parzialmente coperto da un cappellino ed è distante rispetto alla telecamera, oltre che posizionato in modo non frontale. Valgono, quindi, tutte le considerazioni già svolte in merito alla scarsa qualità dei fotogrammi in base ai quali gli operanti ebbero a compiere gli atti ricognitori. Con riferimento al capo B si evince che il compendio indiziario a carico del ricorrente si fonda sulla “descrizione fisica e dell'abbigliamento dei rei” da parte delle vittime, “corrispondente alle sembianze e al vestiario degli autori del primo furto, indicando altresì che i responsabili si erano mossi a bordo di una autovettura bianca”. Ebbene, tale motivazione è macroscopicamente illogica in quanto fa riferimento a caratteristiche mutevoli, quali l'abbigliamento, che certamente non caratterizzano un individuo, o afferenti la corporatura, che parimenti non consentono di identificare un individuo, essendo comune a una generalità di persone. Attraverso un sillogismo si giunge ad affermare che gli autori del reato di cui al capo B siano gli stessi autori del reato di cui al capo A. Né l’ascrivibilità del delitto all'equipaggio di un'auto bianca, quale ‘fil rouge’ che legherebbe tutti gli episodi, rappresenta dato avente consistenza rispetto al ‘thema probandum’. Con riferimento al capo C vengono indicati come elementi indiziari il riconoscimento fotografico da parte di [OSCURATO:PERSONA] e la solita presenza dell'auto bianca. Rispetto a tali dati probatori non possono che richiamarsi tutte le considerazioni in precedenza svolte. Con riferimento al capo D gli elementi indiziari sono rappresentati dalle immagini della videosorveglianza che riprendono “l'accesso dei due malviventi all'interno dell'abitazione e del loro arrivo sui luoghi a bordo di una [OSCURATO:PERSONA]Roc di colore bianco” e dal “riconoscimento” di [OSCURATO:PERSONA] “da tutti i soggetti che con lui avevano interloquito la mattina dei fatti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])”. Anche per tale compendio indiziario devono essere richiamate le critiche già svolte con riferimento ai precedenti capi. 3. I ricorsi, proposti successivamente al 30.6.2024, sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni e dell’art. 127 c.p.p. – si richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente ai reati di cui ai capi a), b), c), d) dell'imputazione provvisoria; esso è, invece, infondato nel resto. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi, nel loro complesso, infondati. 1.1.In particolare, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai capi A, B, C, D, coglie nel segno la doglianza con cui si lamenta che il Tribunale – di là del fraintendimento della questione posta dalla difesa – non ha affrontato lo specifico profilo relativo alla scarsa qualità delle immagini estrapolate dalle registrazioni delle videocamere presenti nei pressi del casello autostradale ed ai correlati dubbi sull’affidabilità del riconoscimento, da parte degli operanti, del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in dette immagini (supportando la deduzione con i fotogrammi allegati in atti che ritraggono una persona a bordo di un’autovettura al casello autostradale di Rondissone). Infatti, a giudizio della difesa la scarsa resa di tali immagini renderebbe i riconoscimenti effettuati dagli stessi operanti un indizio tutt'altro che grave e preciso, quanto al contrario privo di peso e come tale inidoneo a rappresentare il principale – se non l’unico - elemento fondante la misura cautelare. Osserva, invero, la difesa che alcunché potrebbero aggiungere gli ulteriori elementi che secondo i giudici di merito arricchirebbero il quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi suindicati (con esclusione del capo I, per il quale, come si dirà, il Tribunale ha indicato altri indizi di colpevolezza rispetto ai quali non risulta una fondata critica difensiva). Quanto al primo di tali elementi indiziari, ovvero il riconoscimento fotografico operato da [OSCURATO:PERSONA], figlia della vittima del reato di cui al capo I, la quale individuava nel [OSCURATO:PERSONA] il soggetto conducente della vettura Q2 di colore scuro in prossimità della dimora depredata, osserva, preliminarmente, la difesa che detto indizio afferisce esclusivamente a questo unico capo di imputazione, con la conseguenza che il richiamo ad esso in relazione agli altri capi ascritti al ricorrente, deve ritenersi inconferente, essendo peraltro differente l’autovettura utilizzata per perpetrare il reato di cui al capo I (pur rimanendo simile la peculiare dinamica del furto). Con riferimento al secondo indizio, ovvero le risultanze dei tabulati telefonici, parimenti la difesa, fondatamente, deduce la carenza motivazionale dell'ordinanza in quanto non viene esplicitata la valenza di tale elemento indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA], elemento citato solo nella sua tipologia di fonte di prova. In particolare, l'ordinanza impugnata non precisa né quali sarebbero le utenze in uso agli indagati né a quali degli indagati sarebbero attribuite, limitandosi a richiamare l'annotazione del nucleo operativo della [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla quale emergerebbe che l'acquisizione dei dati del traffico telefonico si è rivelata utile in concomitanza con la perpetrazione di un tentato furto in abitazione avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con modalità analoghe a quelle per cui si procede, terminato con la fuga dei malviventi, che abbandonavano la vettura [OSCURATO:PERSONA] GT. Trattasi, all'evidenza, sottolinea la difesa, di tentato furto che non rientra nei capi di imputazione oggetto dell'ordinanza cautelare. In ogni caso gli argomenti posti a sostegno della valorizzazione di tale indizio non appaiono adeguatamente sviluppati. Con riferimento al terzo elemento, ovvero la disponibilità di un’autovettura T-Roc, la difesa ne evidenzia la debolezza indiziaria sotto un duplice profilo, sia per quanto riguarda la disponibilità dell’auto in capo all'odierno indagato, sia per quanto riguarda la precisione. Nello specifico - a prescindere che la presenza di tale auto non accomunerebbe tutti i capi di imputazione provvisoriamente ascritti all'indagato, non riguardando il capo I (per il quale è stata utilizzata un'Audi Q2 di colore scuro), rispetto al quale vi sono tuttavia altri elementi indiziari a carico del ricorrente - tale indizio non potrebbe ritenersi dotato, a parere della difesa, di adeguata pregnanza ai fini che occupano dal momento che la deduzione che a realizzare i reati sarebbero stati soggetti a bordo di una T-Roc bianca sarebbe tratta da spunto investigativo correlato al fatto che con riferimento al capo B le relative persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicavano che i responsabili si erano mossi a bordo di un'autovettura bianca, senza neppure indicare il tipo di autovettura. Il Tribunale valorizza il collegamento tra il furto di cui al capo A e quello di cui al capo B commesso nella stessa giornata, che presentano peculiari analoghe modalità realizzative, ma rimanda tuttavia, quanto al riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA], sempre quello effettuato dagli operanti attraverso le immagini estrapolate al casello autostradale di Rondissone nella giornata dei fatti-reato, della cui scarsa attendibilità si è precipuamente doluta la difesa, senza ricevere adeguata risposta nel provvedimento impugnato. Appare dunque necessario che il Tribunale proceda ad una nuova valutazione complessiva del compendio indiziario con riferimento ai capi A, B, C e D, che, per [OSCURATO:PERSONA], in relazione a tali capi, rimanda soprattutto al suddetto riconoscimento, tenendo conto dei rilievi svolti dalla difesa, verificando in particolare la pregnanza del riconoscimento operato dalla P.g. alla stregua di quanto la stessa ha eventualmente precisato nell’informativa a sua firma, oltre che degli altri elementi emersi. 1.2. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai capi E, F, G, H, I, la ratio decidendi, come evidenzia lo stesso ricorso, si fonda sulla sussistenza “di un grave quadro indiziario costituito dalle concordanti individuazioni fotografiche effettuate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e consorte, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché sul riconoscimento direttamente effettuato dalla P.G. attraverso le acquisizioni dei filmati di videosorveglianza”. In relazione a tale indagato, il Tribunale compie una valutazione degli indizi che, a differenza di quanto assume la difesa, non si risolve nella valorizzazione di un solo elemento, non avente rilevante capacità indiziaria. Innanzitutto, il riconoscimento ad opera degli operanti di [OSCURATO:PERSONA] che riguarda il furto di cui al capo E – perpetrato sempre con le stesse peculiari modalità operative - è stato, infatti, effettuato - a differenza di quello di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi suindicati - sulla base delle diverse immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza installate all'interno dell'abitazione della persona offesa, Lunardi, rispetto alle quali non risultano specifiche doglianze da parte della difesa, che in tal caso non pone in discussione la loro nitidezza. Con riferimento al capo F l'elemento indiziario è rappresentato dagli esiti dell'individuazione fotografica, con cui si dà atto che [OSCURATO:PERSONA] - uno dei due coniugi che avevano denunciato il furto presso la loro abitazione, perpetrato sempre con le medesime modalità operative degli altri furti oggetto del presente procedimento - riconosceva, in sede di individuazione fotografica, [OSCURATO:PERSONA], indicandolo come il secondo soggetto indossante la pettorina della polizia locale. Con riferimento al capo G risulta che gli elementi a carico dell'indagato sono ancora una volta rappresentati dall'esito dell'individuazione fotografica cui le persone offese, Cristinelli e la moglie, sono stati sottoposti, e dal dileguarsi dei malviventi a bordo di un'Audi Q2, osservata dal Cristinelli, e constatata dalla P.G. attraverso i filmati di videosorveglianza, munita di targa risultata anche in questo caso clonata. Con riferimento al capo H, che riflette il tentato furto perpetrato, nella stessa giornata, dopo quello di cui al capo G, sempre da malviventi dotati di un’Audi Q2 avente la stessa targa di quella immortalata in occasione del furto che precede, è stata parimenti ritenuta integrata la gravità indiziaria in considerazione del riconoscimento della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] (sia di [OSCURATO:PERSONA] che del complice [OSCURATO:PERSONA]). Con riferimento al reato di furto di cui al capo I, di là del diverso colore, non più chiaro, dell'Audi “Q” in possesso dei malviventi, vista dalla figlia della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] – comunque di colore scuro come quello dell’Audi notata in relazione ai furti di cui ai capi G e H - vi è il riconoscimento da parte della predetta sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA]. Per di più il terzo soggetto in tal caso veniva individuato dalla P.G, attraverso le immagini estratte dalla telecamera interna presente nell’abitazione, in [OSCURATO:PERSONA], altro complice già riscontrato in relazione ad altri furti commessi dai [OSCURATO:PERSONA]. La congruenza della motivazione resa dal Tribunale in relazione al capo I, che involge anche la posizione di [OSCURATO:PERSONA] - il cui riconoscimento in tal caso non è affidato a quello operato dalla P.G. sulla base delle immagini contestate dalla difesa - ha indotto a ritenere infondati i vizi denunciati in ricorso limitatamente a tale capo d’imputazione provvisoria. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha altresì valorizzato, alle pagine 6 e 7, anche le ulteriori circostanze emerse che sebbene non dotate di autonoma significatività vanno a connotare il contesto indiziario. 1.3.Quanto, infine, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai capi A, B, C, D, l'ordinanza impugnata afferma che la sua identificazione è avvenuta grazie alle individuazioni fotografiche effettuate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché al riconoscimento direttamente effettuato dalla P.G. operante a seguito della disamina dei filmati di videosorveglianza; e, a proposito di tali filmati, il Tribunale aggiunge che le immagini e i frames a disposizione, essendo estrapolati di giorno, appaiono nitide e con buona risoluzione, così consentendo di appr ezzare la fortissima somiglianza tra l'autore dei fatti e la foto segnaletica dell'indagato. Ciò posto, richiamate tutte le considerazioni già svolte, deve aggiungersi quanto segue con riferimento a ciascuno dei capi d’imputazione. Con riferimento al capo A si legge nell'ordinanza impugnata che all'individuazione di [OSCURATO:PERSONA], come uno dei due autori materiali del furto, si addiveniva attraverso la disamina delle immagini estrapolate nelle pertinenze dell'abitazione della persona offesa dalla cui visione si trae evidenza della fortissima somiglianza con l'effige del secondo indagato. Tale individuazione da parte degli operanti si accompagna al ritenuto utilizzo da parte dei rei di una [OSCURATO:PERSONA] di colore bianco tratta dalle immagini dei circuiti di videosorveglianza presenti sulla pubblica via nelle vicinanze dell'abitazione delle persone offese. Rispetto a tale ricostruzione, la difesa oppone aspetti che non si attagliano al quadro probatorio specificamente emerso a carico del [OSCURATO:PERSONA], come valorizzato nel provvedimento impugnato. Le doglianze difensive presentano, in definitiva, anche tratti di genericità, intrinseca ed estrinseca, tenuto anche conto di quanto evidenziato nel provvedimento impugnato riguardo al collegamento esistente tra i reati di cui al capo A e B, che rafforza, reciprocamente, i rispettivi quadri probatori. In particolare, con riferimento al capo B, si evince che il compendio indiziario a carico del ricorrente si fonda – anche - sulla “descrizione fisica e dell'abbigliamento dei rei” da parte delle vittime, “corrispondente alle sembianze e al vestiario degli autori del primo furto, indicando altresì che i responsabili si erano mossi a bordo di una autovettura bianca”. Ebbene, a differenza di quanto assume la difesa, tale motivazione non è affatto macroscopicamente illogica in quanto i due furti – A e B - furono commessi lo stesso giorno a distanza ravvicinata- a meno di un’ora - l’uno dall’altro. Con riferimento al capo C, vengono indicati come elementi indiziari il riconoscimento fotografico da parte di [OSCURATO:PERSONA] e la presenza dell'auto bianca. Rispetto a tali dati probatori, ritenuti congruamente indicativi dell’individuazione del correo in [OSCURATO:PERSONA], vi è il mero, generico, rinvio da parte della difesa alle considerazioni in precedenza svolte. Con riferimento al capo D gli elementi indiziari sono rappresentati dalle immagini della videosorveglianza che riprendono “l'accesso dei due malviventi all'interno dell'abitazione e del loro arrivo sui luoghi a bordo di una [OSCURATO:PERSONA]Roc di colore bianco” e dal “riconoscimento” di [OSCURATO:PERSONA] “da tutti i soggetti che con lui avevano interloquito la mattina dei fatti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])” (da ultimo la visione delle immagini interne all’abitazione consentiva alla PG di pervenire nuovamente all’identificazione di [OSCURATO:PERSONA] – coindagato non ricorrente). Anche in tal caso, a fronte della congrua valutazione svolta dal Tribunale attraverso la compiuta valorizzazione degli elementi identificativi emersi, vi è il mero rinvio generico, da parte della difesa, alle critiche già svolte con riferimento ai precedenti capi. In definitiva, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro sostanziale concordanza, e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. 2. Si deve solo, infine, precisare che, come ha reiteratamente, avuto modo di affermare questa Corte in tema di misure cautelari personali, l'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, in assenza di profili di inattendibilità, è elemento idoneo per affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen., perché lascia fondatamente ritenere il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi (Sez. 2, n. Devono essere, infine, demandati alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai reati di cui ai capi a), b), c), d) dell'imputazione provvisoria, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/01/2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]