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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 40317/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della Corte d'appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 settembre 2020, la Corte d'appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento del 4 ottobre 2018, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato odierno ricorrente era stato condannato per reati di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale gestore di fatto di due società, al fine di evadere le imposte sul reddito dell'Iva, occultava o distruggeva le scritture contabili, le fatture e gli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione del reddito e del volume di affari (capi 1 e 2 dell'imputazione), oltre che per reati di cui all'art. 640, primo comma e secondo comma, n. 1) (capi 3 e 4) e per reati di falso (capi 5 e 6).

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, limitatamente ai reati di cui ai capi 1 e 2. 2.1 Con un primo motivo di doglianza, si deducono vizi della motivazione in relazione al reato di cui al capo 2, relativo al concorso, nella veste di amministratore di fatto, nel reato di occultamento e distruzioni di scritture contabili con [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla ditta individuale di quest'ultimo.

Non si sarebbe considerato che Cataldo era amministratore di diritto e aveva il controllo diretto della propria società e che la documentazione reperita durante la perquisizione era ascrivibile a lui e non all'imputato, il quale non svolgeva alcuna attività gestorello paritetico nell'ambito della ditta, non essendo a tal fine sufficiente il fatto che egli avesse intrattenuto svariati rapporti di lavoro con i dipendenti, perché al più svolgeva tale attività da mero esecutore.

2.2. In secondo luogo, si prospetta la violazione dell'art. 2 cod. pen. quanto all'individuazione del reato più grave ai fini del calcolo della pena.

Si lamenta che tale reato sarebbe stato individuato in quello di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, pur trattandosi di un reato la cui consumazione si colloca nel momento della distruzione della documentazione o nel momento dell'accertamento dell'occultamento delle scritture.

Nel caso di specie l'accertamento sarebbe avvenutolll settembre 2015, in esecuzione di un decreto di perquisizione emesso e9e.sso dal pubblico ministero e, dunque, sarebbe quello il tempo di commissione del reato, con la conseguenza che non sarebbe applicabile l'inasprimento sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 158 del 2015, entrato in vigore il 22 ottobre 2015.

Il reato più grave sarebbe, dunque, quello di cui all'art. 640 cod. pen., con la conseguenza dell'eccessività complessiva della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo di doglianza - con cui si censura l'accertamento della responsabilità penale, con riferimento al ruolo di amministratore di fatto ricoperto dall'imputato - è inammissibile per mancanza di specificità.

La difesa si limita a formulare asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa e non richiama, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, la quale - in continuità con quella di primo grado - si riferisce, sul punto, anche 2 k ad altri capi di imputazione - in relazione ai quali non vi è stata impugnazione neanche in appello - con ampia e analitica motivazione (pagg. 29-28 della sentenza).

In particolare, non si contestano compiutamente le affermazioni relative a dati univoci, quali: il passaggio di personale dall'uno all'altro dei soggetti economici di riferimento dell'imputato; la circostanza che questo avesse assunto i lavoratori e impartisse loro ordini sullo svolgimento dell'attività, solo in parte in concorso con Cataldo; la mancata spiegazione del possesso da parte sua anziché da parte dei titolari formali della documentazione afferente alle ditte, in parte da lui stesso consegnata alla polizia giudiziaria.

1.2. Il secondo motivo di doglianza è anch'esso inammissibile per mancanza di specificità.

La prospettazione difensiva si incentra sulla circostanza che i reati di cui ai capi 1 e 2 sarebbero stati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 158 del 2015 (22 ottobre 2015).

Troverebbe, dunque, applicazione il previgente, più favorevole, regime sanzionatorio; con la conseguenza che la truffa aggravata (capi 3 e 4) punita con la reclusione da uno a cinque anni, sarebbe più grave del reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, punito con la reclusione da sei mesi a i cc« cinque anniquest ultimo non potrebbe fungere da reato-base per il calcolo della pena, come invece avvenuto nella sentenza impugnata.

Il ricorrente sostiene che l'accertamento fiscale abbia avuto inizio 1'11 settembre 2015, ma nulla precisa circa il momento della sua conclusione.

Né tale questione era stata compiutamente sottoposta alla Corte d'appello, con la conseguenza che la stessa non ha espressamente preso posizione sul momento della conclusione dell'accertamento fiscale, nel quale deve ritenersi cessata la permanenza del reato di occultamento delle scritture contabili.

Ne consegue che la ricostruzione difensiva risulta incompleta quanto all'affermazione dell'anteriorità della consumazione dei reati di cui ai capi 1 e 2 rispetto all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 158 del 2015, che, modificandone la cornice edittalelf previsione della reclusione da tre a sette anni, li ha resi più gravi dei reati di truffa aggravata contestati ai capi 3 e 4; cosicché non vi è ragione di ritenere scorretta la determinazione della pena che consideri quale reato-base quello di occultamento e non quello di truffa.

Deve richiamarsi, sul punto, la giurisprudenza di legittimità, la quale evidenzia che, il delitto di occultamento della documentazione contabile di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, che coincide con il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione (ex plurimis, Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 24/03/2017, Rv. 269898; Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, dep. 22/09/2015, Rv. 264676; Sez. 3, n. 5974 del 05/12/2012, dep. 07/02/2013, Rv. 254425).

Più in particolare, si è precisato che l'obbligo di esibizione perdura finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell'inizio dell'accertamento (Sez. 3, n. 4871 del 17/01/2006, Rv. 234053).

E tale principio va ribadito, perché l'organo di controllo prende atto compiutamente della complessiva situazione del contribuente, anche sul piano documentale, solo con la conclusione dell'accertamento.

2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della Corte d'appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 settembre 2020, la Corte d'appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento del 4 ottobre 2018, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato odierno ricorrente era stato condannato per reati di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale gestore di fatto di due società, al fine di evadere le imposte sul reddito dell'Iva, occultava o distruggeva le scritture contabili, le fatture e gli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione del reddito e del volume di affari (capi 1 e 2 dell'imputazione), oltre che per reati di cui all'art. 640, primo comma e secondo comma, n. 1) (capi 3 e 4) e per reati di falso (capi 5 e 6). 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, limitatamente ai reati di cui ai capi 1 e 2. 2.1 Con un primo motivo di doglianza, si deducono vizi della motivazione in relazione al reato di cui al capo 2, relativo al concorso, nella veste di amministratore di fatto, nel reato di occultamento e distruzioni di scritture contabili con [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla ditta individuale di quest'ultimo. Non si sarebbe considerato che Cataldo era amministratore di diritto e aveva il controllo diretto della propria società e che la documentazione reperita durante la perquisizione era ascrivibile a lui e non all'imputato, il quale non svolgeva alcuna attività gestorello paritetico nell'ambito della ditta, non essendo a tal fine sufficiente il fatto che egli avesse intrattenuto svariati rapporti di lavoro con i dipendenti, perché al più svolgeva tale attività da mero esecutore. 2.2. In secondo luogo, si prospetta la violazione dell'art. 2 cod. pen. quanto all'individuazione del reato più grave ai fini del calcolo della pena. Si lamenta che tale reato sarebbe stato individuato in quello di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, pur trattandosi di un reato la cui consumazione si colloca nel momento della distruzione della documentazione o nel momento dell'accertamento dell'occultamento delle scritture. Nel caso di specie l'accertamento sarebbe avvenutolll settembre 2015, in esecuzione di un decreto di perquisizione emesso e9e.sso dal pubblico ministero e, dunque, sarebbe quello il tempo di commissione del reato, con la conseguenza che non sarebbe applicabile l'inasprimento sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 158 del 2015, entrato in vigore il 22 ottobre 2015. Il reato più grave sarebbe, dunque, quello di cui all'art. 640 cod. pen., con la conseguenza dell'eccessività complessiva della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo di doglianza - con cui si censura l'accertamento della responsabilità penale, con riferimento al ruolo di amministratore di fatto ricoperto dall'imputato - è inammissibile per mancanza di specificità. La difesa si limita a formulare asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa e non richiama, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, la quale - in continuità con quella di primo grado - si riferisce, sul punto, anche 2 k ad altri capi di imputazione - in relazione ai quali non vi è stata impugnazione neanche in appello - con ampia e analitica motivazione (pagg. 29-28 della sentenza). In particolare, non si contestano compiutamente le affermazioni relative a dati univoci, quali: il passaggio di personale dall'uno all'altro dei soggetti economici di riferimento dell'imputato; la circostanza che questo avesse assunto i lavoratori e impartisse loro ordini sullo svolgimento dell'attività, solo in parte in concorso con Cataldo; la mancata spiegazione del possesso da parte sua anziché da parte dei titolari formali della documentazione afferente alle ditte, in parte da lui stesso consegnata alla polizia giudiziaria. 1.2. Il secondo motivo di doglianza è anch'esso inammissibile per mancanza di specificità. La prospettazione difensiva si incentra sulla circostanza che i reati di cui ai capi 1 e 2 sarebbero stati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 158 del 2015 (22 ottobre 2015). Troverebbe, dunque, applicazione il previgente, più favorevole, regime sanzionatorio; con la conseguenza che la truffa aggravata (capi 3 e 4) punita con la reclusione da uno a cinque anni, sarebbe più grave del reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, punito con la reclusione da sei mesi a i cc« cinque anniquest ultimo non potrebbe fungere da reato-base per il calcolo della pena, come invece avvenuto nella sentenza impugnata. Il ricorrente sostiene che l'accertamento fiscale abbia avuto inizio 1'11 settembre 2015, ma nulla precisa circa il momento della sua conclusione. Né tale questione era stata compiutamente sottoposta alla Corte d'appello, con la conseguenza che la stessa non ha espressamente preso posizione sul momento della conclusione dell'accertamento fiscale, nel quale deve ritenersi cessata la permanenza del reato di occultamento delle scritture contabili. Ne consegue che la ricostruzione difensiva risulta incompleta quanto all'affermazione dell'anteriorità della consumazione dei reati di cui ai capi 1 e 2 rispetto all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 158 del 2015, che, modificandone la cornice edittalelf previsione della reclusione da tre a sette anni, li ha resi più gravi dei reati di truffa aggravata contestati ai capi 3 e 4; cosicché non vi è ragione di ritenere scorretta la determinazione della pena che consideri quale reato-base quello di occultamento e non quello di truffa. Deve richiamarsi, sul punto, la giurisprudenza di legittimità, la quale evidenzia che, il delitto di occultamento della documentazione contabile di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, che coincide con il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione (ex plurimis, Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 24/03/2017, Rv. 269898; Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, dep. 22/09/2015, Rv. 264676; Sez. 3, n. 5974 del 05/12/2012, dep. 07/02/2013, Rv. 254425). Più in particolare, si è precisato che l'obbligo di esibizione perdura finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell'inizio dell'accertamento (Sez. 3, n. 4871 del 17/01/2006, Rv. 234053). E tale principio va ribadito, perché l'organo di controllo prende atto compiutamente della complessiva situazione del contribuente, anche sul piano documentale, solo con la conclusione dell'accertamento. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore d
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