CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06616/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14719/15 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] e C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; i –intimati - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 870/26/14 depositata il 26.5.2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.10.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Emessi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] e C. più avvisi di accertamento per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 Oggetto: Tributi, IVA, IRAP Società, soci con maggiori IRAP e IVA, il socio [OSCURATO:PERSONA] proponeva separati ricorsi davanti alla CTP di Venezia. Veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva soltanto il Vianello. La CTP accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti, accertando il diritto all’esenzione IVA di cui all’art. 10 DPR n. 633 del 1973 per i servizi di trasporto acqueo urbano e la deducibilità dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati. Proposto appello dall’Agenzia, con la sentenza sopra indicata la CTR, davanti alla quale non si costitui vano le parti appellate, accertava la regolarità del contraddittorio nei confronti della società, in quanto il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era anche amministratore e legale rappresentante della società e poteva agire anche in questa veste. Nel merito accoglieva parzialmente l’appello limitatamente al rilievo relativo all’applicazione dell’IVA per il 2002. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Agenzia delle Entrate. Sono rimasti intimati la società, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso per cassazione non risulta notificato ai soci [OSCURATO:PERSONA] e Alberto. Deve disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti di costoro, ricorrendo un caso di litisconsorzio necessario dei soci per l’IRAP dovuta dalla società (Cass. sez. un. 10145 del 2012; Cass.n. 6303 del 2018). p.q.m. rinvia a nuovo ruolo disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entro sessanta giorni dalla comun