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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 dicembre 2023

Cassazione n. 31141/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5840/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. MARTELLI 16/C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in PORDENONE P.[OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE PORDENONE n.1737/2023 depositata il 20/12/2023. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 03/12/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5840/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. MARTELLI 16/C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in PORDENONE P.[OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE PORDENONE n.1737/2023 depositata il 20/12/2023. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 03/12/202
Decreto Cassazione n. 31141/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris