CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 32647/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ravenna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente censura l'affermazione di penale responsabilità, lamentando, in particolare, l'insussistenza dell'elemento soggettivo, non è consentito in sede di legittimità, atteso che, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è estremamente generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Invero, a fronte della logica e corretta motivazione della sentenza in verifica, omette di indicare gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice investito dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia la mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito; Ritenuto che anche il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la gravosità della pena inflitta, è estremamente generico, perché, a fronte della logica e corretta motivazione della sentenza in verifica, omette di indicare gli specifici elementi di censura, limitandosi, invece, a una sterile critica del ragionamento sviluppato dalla corte territoriale. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il P