CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 13578/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 15/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CASTROVILLARI, in data 10/11/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 646 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: 1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento oggettivo del reato. Il motivo è inammissibile poiché non scandito da necessaria critica ed analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale per un verso ha evidenziato l'assenza di decisività delle fonti di prova indicate dalla difesa, e per altro ha indicato una pluralità di elementi di prova, di carattere convergente, costituiti dalle dichiarazioni del querelante, unitamente alla documentazione attinente le movimentazioni di denaro e la disponibilità della merce, che danno conto dell'intervenuta appropriazione delle res oggetto di imputazione ad opera dell'imputato. 2. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo. Il motivo è manifestamente infondato in quanto la circostanza che a garanzia delle obbligazioni dell'imputato vi fosse un deposito cauzionale, non esclude il dolo, stante l'assenza di qualunque causa giustificativa dell'operata "ritenzione". 3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. Il motivo è anzitutto inammissibile poiché non devoluto all'udienza di discussione davanti alla Corte territoriale tenutasi ben oltre la pubblicazione della sentenza n. 156 del 2020 della Corte costituzionale che ne ha consentito l'applicazione della speciale causa di non punibilità alla ricettazione lieve (in sentenza si precisa che la difesa non ha presentato conclusioni ulteriori rispetto all'atto di impugnazione, richiamando i motivi di appello già formulati). Inoltre, perché in difetto di appello in ordine all'ipotesi attenuata di cui al cpv., l'istituto non sarebbe ratione pena applicabile poiché il reato che viene in considerazione in questa sede è unicamente quello di ricettazione non di speciale tenuità di cui al comma 1 dell'art. 648 cod. pen. Lo scrutinio della censura in questa sede determinerebbe non solo una sostituzione della Corte di legittimità a quella i merito ma un recupero non consentito di una censura - quale quella in ordine alla riconducibilità del fatto nell'alveo dell'art. 648 cpv. cod. pen. -non ritualmente devoluta con l'atto di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]/71.-121FRI