CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 07922/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];I. OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (con cui è stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.) considerato che il primo motivo, relativo al rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., e il secondo motivo — con cui si censura la mancata riduzione massima della pena per effetto delle attenuanti generiche — sono reiterativi di analoghe doglianze, già correttamente disattese dalla Corte territoriale (v. f. 2 della sentenza impugnata); rilevato che il terzo motivo, relativo alla mancata declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, non avendo il ricorrente considerato la sospensione di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata a pagina 1; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026.