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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20357/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, depositando altresì nota spese; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimenti dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 ottobre 2020 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala che aveva condannato, anche a fini civili, Franco e [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali volontarie — aggravate dall'uso di bastoni — ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e per la contravvenzione di cui all'art. 4

I. 110 del 1975.

2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati con atto unico a firma del comune difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Sostengono i ricorrenti che la sentenza impugnata fondava solo sulle dichiarazioni della persona offesa, disattendendo i principi sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte quanto alla valutazione del contributo ricostruttivo della vittima del reato.

A contrastare il giudizio di incondizionata affidabilità della persona offesa, soccorrerebbero: - l'inattendibilità degli altri testi escussi — parenti della persona offesa — in quanto non avulsi da interessi personali; - la deposizione del teste di p.g.

Cusimano, che attestava che l'intervento delle forze dell'ordine è stato chiesto proprio dagli Indelicato e che erano state rinvenute armi a casa del Baiata, sicché gli imputati avevano avvertito una situazione di pericolo.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 582 cod. pen. quanto al coefficiente soggettivo del reato e mancanza di motivazione riguardo la doglianza difensiva dell'appello sul punto.

La condotta degli Indelicato, più che essere preordinata a cagionare un danno alla persona offesa, era una reazione alle minacce subite, ma, su questo aspetto, la sentenza impugnata tace del tutto.

2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto all'art. 4

I. 110 del 1975 perché non è stato accertato se il pezzo di legno di cui all'imputazione fosse stato portato fuori dall'abitazione dagli odierni ricorrenti oppure trovato dagli stessi sul posto.

Ancora, la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 4, comma 3, cit. non avendo riconosciuto l'attenuante ivi contemplata.

2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 62, n. 2), cod. pen.

La Corte distrettuale ha ritenuto che la provocazione fosse stata lanciata solo da [OSCURATO:PERSONA] e che la richiesta di spiegazioni da parte di Baiata avesse costituito un mero pretesto per aggredire il vicino.

La Corte di appello, inoltre, si sarebbe fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa, mentre non può sostenersi, con rassicurante certezza, che siano stati gli Indelicato ad iniziare l'aggressione e che non abbiano, invece, reagito ad una provocazione, se è vero che sono stati minacciati con armi.

2.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.

Il primo motivo sarebbe inammissibile in quanto le dichiarazioni della persona offesa sono logiche, coerenti ed intrinsecamente attendibili, oltre ad essere supportate da un referto medico, attestante fratture e tumefazioni, del tutto compatibile con la descrizione della dinamica dell'aggressione.

I restanti motivi sono inammissibili siccome versati in fatto.

4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi, mentre l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha depositato conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. — è inammissibile siccome generico, sia intrinsecamente che estrinsecamente, oltre che manifestamente infondato.

La doglianza, invero, si risolve nell'enunciazione dei criteri teorici di valutazione della deposizione della persona offesa e nella sottolineatura, quali dati di smentita del narrato della vittima, di alcune circostanze, senza avvedersi del percorso logico seguito dalla Corte distrettuale e degli elementi di riscontro che essa ha valorizzato.

E' così che, nel rimarcare che la narrazione della vittima era stata confortata solo dai suoi parenti, i ricorrenti trascurano di considerare l'altro, oggettivo, elemento di conferma al contributo ricostruttivo della persona offesa, vale a dire il certificato medico rilasciato al Baiata, attestante lesioni guaribili in trenta giorni.

Non solo.

Quanto al momento di allerta delle forze dell'ordine, i ricorrenti omettono di confrontarsi con l'altra affermazione che pure si legge in sentenza, vale a dire che Baiata aveva avvertito la Polizia di Stato dall'ospedale.

Si può, quindi, affermare sul punto, che la Corte distrettuale ha applicato i dicta di Sezioni Unite Bell'Arte (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214), secondo cui: - le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa: queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto. - Il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. - Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa — come accaduto nel caso di specie — si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato.

Se, dunque, la Corte di merito ha svolto un ragionamento probatorio in linea con gli insegnamenti di questa Corte appena sintetizzati, altrettanto non hanno fatto i ricorrenti che, contravvenendo a quanto autorevolmente sancito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, hanno formulato motivi di ricorso per cassazione che difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Ma le ragioni dell'inammissibilità non si fermano qui.

I ricorrenti, infatti, hanno lamentato non già il vizio di motivazione, ma la violazione delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen.

Ebbene, come più volte osservato da questa Corte — e di recente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) — non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza.

2. Il secondo motivo di ricorso — che lamenta omessa motivazione sul coefficiente soggettivo della condotta — è inammissibile in quanto, in nessuno dei due appelli, vi è una doglianza specifica che attenga al dolo della fattispecie, concentrandosi i gravami di merito sulla ricostruzione del fatto e, al più, sulla condotta della persona offesa.

Negli appelli vi è, infatti, solo un apodittico e fugace accenno ad una possibile reazione alle minacce subite dalla persona offesa, cui le parti ricollegano, altrettanto apoditticamente e fugacemente, la carenza del dolo della fattispecie.Ne consegue l'inammissibilità dei ricorsi perché non possono essere dedotte con l'impugnativa di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

Altra ragione di inammissibilità del motivo di ricorso in esame è legata al presupposto su cui fonda la tesi dei ricorrenti — quello secondo cui vi sarebbe stata una minaccia da parte della vittima, che escluderebbe il dolo delle lesioni — circostanza che non risulta processualmente accertata e che costituisce il frutto di una ricostruzione unilaterale degli imputati.

3. I ricorsi sono inammissibili anche per quanto concerne la contravvenzione di cui all'art. 4

I. 110 del 1975, dal momento che fondano sul presupposto che quelli utilizzati per colpire la vittima fossero "pezzi di legno", mentre sia la persona offesa in prima battuta, sia i testimoni avevano parlato di bastoni.

Ne consegue che appare assertivo il motivo di ricorso che sostiene che dovrebbe presumersi che gli oggetti contundenti fossero stati trovati sul posto (e non portati dagli imputati fuori dalle proprie abitazioni o dalle appartenenze di queste ultime), non essendo stata spesa dai prevenuti alcuna argomentazione specifica a supporto di questa tesi, né nell'atto di appello, né nel ricorso.

Peraltro, la tesi difensiva non avrebbe comunque potuto determinare un esito diverso da quello avutosi, dal momento che il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la detenzione o il possesso di un'arma o di un oggetto atto ad offendere in luoghi diversi dall'abitazione e dalle sue appartenenze sono puniti, anche se non preceduti da una amotio o da una ablatio da un luogo di privata dimora (Sez. 1, n. 35662 del 17/07/2013, F. Rv. 256300; Sez. 5, n. 8363 del 17/01/2013, Rinnbano, Rv. 254819; Sez. 1, n. 10722 del 05/06/1980, Cosco, Rv. 146289).

Ne consegue che è sufficiente, per integrare la fattispecie contravvenzionale, la frazione spazio-temporale in cui l'autore del fatto dispone dell'oggetto atto a offendere al di fuori dei luoghi dove ne è legittima la detenzione, anche qualora, per avventura, lo abbia trovato sul posto.

Del pari inammissibile è il motivo di ricorso quanto postula l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 4, comma 3,

I. 110 del 1975 perché non spiega quali sarebbero le ragioni fondanti della pretesa applicazione dell'attenuante, tenuto conto della valida giustificazione resa dalla Corte distrettuale, che ha contestualizzato la detenzione rispetto alle conseguenze che l'utilizzo dei bastoni ha comportato per la vittima.

4. Il motivo di ricorso — il quarto — concernente la provocazione che sarebbe stata portata da Baiata ai due Indelicato è inammissibile in quanto sordo alla ricostruzione della Corte di appello, che ha descritto una condotta nella quale la persona offesa, ben lungi dal rivolgere provocazioni ai prevenuti, tutt'al più le aveva subite.

Peraltro l'attenuante della provocazione non potrebbe essere riconosciuta anche sotto altro aspetto, giacché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, essa, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non sussiste ogni qualvolta — come accaduto nella specie — la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 5, n. 604 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, D'Annbrogi, Rv. 258678; Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375).

5. Il ricorso è inammissibile anche quanto contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche in quanto fondato su considerazioni teoriche per nulla ancorate alla motivazione resa, sullo specifico punto, dalla Corte di merito, che ha rimarcato la gravità del fatto.

L'indicazione di tale parametro negativo è sufficiente a giustificare il diniego del beneficio, tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

L'esito del giudizio odierno impone altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile, che si liquidano in euro 3500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, depositando altresì nota spese; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimenti dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 ottobre 2020 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala che aveva condannato, anche a fini civili, Franco e [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali volontarie — aggravate dall'uso di bastoni — ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e per la contravvenzione di cui all'art. 4 I. 110 del 1975. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati con atto unico a firma del comune difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Sostengono i ricorrenti che la sentenza impugnata fondava solo sulle dichiarazioni della persona offesa, disattendendo i principi sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte quanto alla valutazione del contributo ricostruttivo della vittima del reato. A contrastare il giudizio di incondizionata affidabilità della persona offesa, soccorrerebbero: - l'inattendibilità degli altri testi escussi — parenti della persona offesa — in quanto non avulsi da interessi personali; - la deposizione del teste di p.g. Cusimano, che attestava che l'intervento delle forze dell'ordine è stato chiesto proprio dagli Indelicato e che erano state rinvenute armi a casa del Baiata, sicché gli imputati avevano avvertito una situazione di pericolo. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 582 cod. pen. quanto al coefficiente soggettivo del reato e mancanza di motivazione riguardo la doglianza difensiva dell'appello sul punto. La condotta degli Indelicato, più che essere preordinata a cagionare un danno alla persona offesa, era una reazione alle minacce subite, ma, su questo aspetto, la sentenza impugnata tace del tutto. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto all'art. 4 I. 110 del 1975 perché non è stato accertato se il pezzo di legno di cui all'imputazione fosse stato portato fuori dall'abitazione dagli odierni ricorrenti oppure trovato dagli stessi sul posto. Ancora, la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 4, comma 3, cit. non avendo riconosciuto l'attenuante ivi contemplata. 2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 62, n. 2), cod. pen. La Corte distrettuale ha ritenuto che la provocazione fosse stata lanciata solo da [OSCURATO:PERSONA] e che la richiesta di spiegazioni da parte di Baiata avesse costituito un mero pretesto per aggredire il vicino. La Corte di appello, inoltre, si sarebbe fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa, mentre non può sostenersi, con rassicurante certezza, che siano stati gli Indelicato ad iniziare l'aggressione e che non abbiano, invece, reagito ad una provocazione, se è vero che sono stati minacciati con armi. 2.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Il primo motivo sarebbe inammissibile in quanto le dichiarazioni della persona offesa sono logiche, coerenti ed intrinsecamente attendibili, oltre ad essere supportate da un referto medico, attestante fratture e tumefazioni, del tutto compatibile con la descrizione della dinamica dell'aggressione. I restanti motivi sono inammissibili siccome versati in fatto. 4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi, mentre l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha depositato conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. — è inammissibile siccome generico, sia intrinsecamente che estrinsecamente, oltre che manifestamente infondato. La doglianza, invero, si risolve nell'enunciazione dei criteri teorici di valutazione della deposizione della persona offesa e nella sottolineatura, quali dati di smentita del narrato della vittima, di alcune circostanze, senza avvedersi del percorso logico seguito dalla Corte distrettuale e degli elementi di riscontro che essa ha valorizzato. E' così che, nel rimarcare che la narrazione della vittima era stata confortata solo dai suoi parenti, i ricorrenti trascurano di considerare l'altro, oggettivo, elemento di conferma al contributo ricostruttivo della persona offesa, vale a dire il certificato medico rilasciato al Baiata, attestante lesioni guaribili in trenta giorni. Non solo. Quanto al momento di allerta delle forze dell'ordine, i ricorrenti omettono di confrontarsi con l'altra affermazione che pure si legge in sentenza, vale a dire che Baiata aveva avvertito la Polizia di Stato dall'ospedale. Si può, quindi, affermare sul punto, che la Corte distrettuale ha applicato i dicta di Sezioni Unite Bell'Arte (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214), secondo cui: - le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa: queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto. - Il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. - Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa — come accaduto nel caso di specie — si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato. Se, dunque, la Corte di merito ha svolto un ragionamento probatorio in linea con gli insegnamenti di questa Corte appena sintetizzati, altrettanto non hanno fatto i ricorrenti che, contravvenendo a quanto autorevolmente sancito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, hanno formulato motivi di ricorso per cassazione che difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Ma le ragioni dell'inammissibilità non si fermano qui. I ricorrenti, infatti, hanno lamentato non già il vizio di motivazione, ma la violazione delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. Ebbene, come più volte osservato da questa Corte — e di recente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) — non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. 2. Il secondo motivo di ricorso — che lamenta omessa motivazione sul coefficiente soggettivo della condotta — è inammissibile in quanto, in nessuno dei due appelli, vi è una doglianza specifica che attenga al dolo della fattispecie, concentrandosi i gravami di merito sulla ricostruzione del fatto e, al più, sulla condotta della persona offesa. Negli appelli vi è, infatti, solo un apodittico e fugace accenno ad una possibile reazione alle minacce subite dalla persona offesa, cui le parti ricollegano, altrettanto apoditticamente e fugacemente, la carenza del dolo della fattispecie.Ne consegue l'inammissibilità dei ricorsi perché non possono essere dedotte con l'impugnativa di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Altra ragione di inammissibilità del motivo di ricorso in esame è legata al presupposto su cui fonda la tesi dei ricorrenti — quello secondo cui vi sarebbe stata una minaccia da parte della vittima, che escluderebbe il dolo delle lesioni — circostanza che non risulta processualmente accertata e che costituisce il frutto di una ricostruzione unilaterale degli imputati. 3. I ricorsi sono inammissibili anche per quanto concerne la contravvenzione di cui all'art. 4 I. 110 del 1975, dal momento che fondano sul presupposto che quelli utilizzati per colpire la vittima fossero "pezzi di legno", mentre sia la persona offesa in prima battuta, sia i testimoni avevano parlato di bastoni. Ne consegue che appare assertivo il motivo di ricorso che sostiene che dovrebbe presumersi che gli oggetti contundenti fossero stati trovati sul posto (e non portati dagli imputati fuori dalle proprie abitazioni o dalle appartenenze di queste ultime), non essendo stata spesa dai prevenuti alcuna argomentazione specifica a supporto di questa tesi, né nell'atto di appello, né nel ricorso. Peraltro, la tesi difensiva non avrebbe comunque potuto determinare un esito diverso da quello avutosi, dal momento che il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la detenzione o il possesso di un'arma o di un oggetto atto ad offendere in luoghi diversi dall'abitazione e dalle sue appartenenze sono puniti, anche se non preceduti da una amotio o da una ablatio da un luogo di privata dimora (Sez. 1, n. 35662 del 17/07/2013, F. Rv. 256300; Sez. 5, n. 8363 del 17/01/2013, Rinnbano, Rv. 254819; Sez. 1, n. 10722 del 05/06/1980, Cosco, Rv. 146289). Ne consegue che è sufficiente, per integrare la fattispecie contravvenzionale, la frazione spazio-temporale in cui l'autore del fatto dispone dell'oggetto atto a offendere al di fuori dei luoghi dove ne è legittima la detenzione, anche qualora, per avventura, lo abbia trovato sul posto. Del pari inammissibile è il motivo di ricorso quanto postula l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 4, comma 3, I. 110 del 1975 perché non spiega quali sarebbero le ragioni fondanti della pretesa applicazione dell'attenuante, tenuto conto della valida giustificazione resa dalla Corte distrettuale, che ha contestualizzato la detenzione rispetto alle conseguenze che l'utilizzo dei bastoni ha comportato per la vittima. 4. Il motivo di ricorso — il quarto — concernente la provocazione che sarebbe stata portata da Baiata ai due Indelicato è inammissibile in quanto sordo alla ricostruzione della Corte di appello, che ha descritto una condotta nella quale la persona offesa, ben lungi dal rivolgere provocazioni ai prevenuti, tutt'al più le aveva subite. Peraltro l'attenuante della provocazione non potrebbe essere riconosciuta anche sotto altro aspetto, giacché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, essa, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non sussiste ogni qualvolta — come accaduto nella specie — la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 5, n. 604 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, D'Annbrogi, Rv. 258678; Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375). 5. Il ricorso è inammissibile anche quanto contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche in quanto fondato su considerazioni teoriche per nulla ancorate alla motivazione resa, sullo specifico punto, dalla Corte di merito, che ha rimarcato la gravità del fatto. L'indicazione di tale parametro negativo è sufficiente a giustificare il diniego del beneficio, tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). L'esito del giudizio odierno impone altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile, che si liquidano in euro 3500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]